Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Anche in caso di perizia assunta con incidente probatorio, costituiscono momento indefettibili del procedimento di formazione della prova l'esposizione orale del parere del perito in udienza e il successivo eventuale esame del perito ad opera delle parti, e ciò si desume dal richiamo, contenuto nell'articolo 401, comma quinto, cod. proc. pen., alle "forme" di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento. Qualora il giudice dell'incidente probatorio abbia irritualmente differito la fase orale alla sede dibattimentale (pur non essendo stato tale differimento concordemente convenuto dalle parti), si verifica una mera irregolarità improduttiva di conseguenze e si è solo in presenza di una prova incompleta, che può e deve essere completata in dibattimento con il contraddittorio orale tra le parti, senza che da tale irritualità possa farsi discendere una nullità per violazione del diritto di assistenza delle parti di cui agli articoli 178, lettera c), e 180 cod. proc.pen..
Commentario • 1
- 1. Reformatio in pejus, perito va risentito (Cass. SSUU 14426/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2019
Il perito, in ambito processuale, può rivestire ruoli polivalenti potendo essere chiamato a svolgere sia accertamenti (indagini; acquisizione di dati probatori: cd attività percipiente) che valutazioni (cd. attività deducente): ed è per questa sua peculiarità che viene denominato - in linea con la tradizione dei paesi di common law - anche "testimone esperto" (expert witness), perchè, come il testimone, ha l'obbligo di riferire sui fatti sui quali viene esaminato, ma "esperto" perchè, nel rispondere, si avvale delle sue competenze specialistiche. La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2006, n. 36613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36613 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/10/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1226
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 039277/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SI ET NAPOLEONE, N. IL 01/01/1926;
avverso SENTENZA del 25/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA Rocco Marco;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impedimento dedotto dalla difesa non sussiste, atteso che si adduce un concomitante impegno professionale assunto in un momento successivo alla notificazione dell'avviso inerente all'udienza davanti a questa Corte.
2. Il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, ha affermato la penale responsabilità di ET De RO in ordine al reato di omicidio colposo;
e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma. La pronunzia riguarda un incidente automobilistico. Secondo la ricostruzione dei fatti proposta dall'accusa e fatta propria dai giudici di merito, l'imputato percorreva, alla guida di un'auto, un tratto rettilineo della strada provinciale Verentana, mentre MO PO, che procedeva nella stessa direzione di marcia alla guida di una motocicletta, avviava la manovra di sorpasso. Quando la moto si trovava già a pochi metri dall'auto, il De RO operava una improvvisa ed ingiustificata deviazione verso il centro della sede stradale, rendendo inevitabile l'impatto con l'altro veicolo. A seguito dell'urto la moto cadeva in terra ed urtava contro un albero posto sul margine della sede stradale. Nell'occorso il PO riportava lesioni letali.
3. Ricorre per Cassazione la difesa dell'imputato deducendo:
3.1. Mancanza di motivazione dell'ordinanza con la quale è stato disposta la perizia tecnica con le forme dell'incidente probatorio.
3.2. Irritualità della perizia per mancanza dell'esame del perito davanti al giudice dell'incidente probatorio.
Il perito, assume il ricorrente, è stato escusso solo nell'udienza dibattimentale, a seguito di iniziativa officiosa del giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. L'impossibilità di esaminare in contraddittorio il perito prima della richiesta di rinvio a giudizio vulnera il diritto di difesa e rende nullo l'atto.
3.3. Inammissibilità della costituzione di parte civile. La costituzione, si assume, è avvenuta in apertura dell'udienza dibattimentale tenuta a seguito di citazione diretta a giudizio disposta dal Pubblico Ministero. Su eccezione della difesa, gli atti sono stati restituiti alla sede preliminare ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare. A seguito di tale regressione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere rinnovata la costituzione di parte civile.
3.4. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si assume che la ricostruzione dei fatti sia lacunosa e priva di concreti riscontri probatori. Non vi è prova - si afferma - che l'auto condotta dall'imputato si sia spostata verso sinistra al momento del sorpasso. Alla luce di deposizioni testimoniali trascurate dal giudice, occorre invece ritenere che il sinistro sia stato determinato dall'elevata velocità della moto, dalla perdita di controllo di tale veicolo da parte del conducente, e dall'urto derivatone.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. L'ordinanza con la quale, su richiesta del P.M., è stato disposto l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari non è priva di motivazione. Vi si afferma, infatti, che la prova non appare rinviabile alla sede dibattimentale, con ciò evocando in modo univoco il canone di cui all'art. 392 c.p.p., lett. f), che riconduce la perizia in incidente probatorio al pericolo di modificazione non evitabile delle cose e dei luoghi.
4.2. La costituzione di parte civile è parimenti rituale, essendo stata compiuta in apertura della fase dibattimentale. La regressione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare non caduca tale atto. Infatti, ai sensi dell'art. 76 c.p.p., comma 2, la costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Si tratta del principio d'immanenza della costituzione di parte civile, enunciato pure dalle Sezioni unite (Sez. Un. 10 luglio 2002, RV. 222001), anche se in un differente quadro problematico. Del resto, in applicazione di tale principio, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che gli effetti della costituzione non vengono meno per effetto della nullità del decreto di citazione diretta a giudizio (Cass. 2^, 2 marzo 2005, RV 23 1235).
4.3. Per quanto attiene al motivo di ricorso afferente al mancato esame del perito nel corso dell'incidente probatorio la Corte d'appello si è già espressa richiamando il principio enunciato da questa Corte (Cass. 5^, 15 dicembre 1998, RV. 213467) secondo cui, in tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del G.I.P. per l'esame orale del perito. L'assunzione anticipata della perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 40 c.p.p., comma 5, deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase. L'orientamento è stato confermato anche da giurisprudenza successiva (Cass. 4^, 17 settembre 2004, RV 230351). Tale indirizzo della giurisprudenza di questa Corte non è tuttavia univoco;
e non appare condivisibile. Esso considera l'esposizione orale del parere del perito nonché l'esame delle parti come una mera eventualità, da concretizzare nella sede dibattimentale ad iniziativa delle parti che vi siano interessate, ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. La previsione dell'onere di citazione del perito - si afferma - sarebbe irragionevole ove l'esame del perito dovesse essere ritenuto adempimento proprio della fase incidentale ed ormai consacrato agli atti. D'altra parte, il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite per il dibattimento proposto dall'art. 401 c.p.p., comma 5, non è incondizionato e deve tener conto delle particolarità della sede incidentale;
e segnatamente delle esigenze di celerità che la caratterizzano. Dunque, in tale visione, il nucleo centrale ed immancabile dell'atto peritale viene individuato nella relazione scritta del perito. Tale soluzione interpretativa isola una specifica disposizione dal complessivo contesto della disciplina della perizia, e ne propone una lettura riduttiva che si ritiene di non poter condividere.
Occorre dunque ricostruire brevemente i tratti essenziali della disciplina, che emergono dalla lettura integrata di diverse, sparse disposizioni. Lo sviluppo della prova peritale si articola in diversi momenti: l'atto motivato che dispone l'indagine tecnico-scientifica, con l'enunciazione del suo oggetto, la nomina del perito e la fissazione dell'udienza per la comparizione (art. 224 c.p.p.); il conferimento dell'incarico attraverso la formulazione dei quesiti, sentiti tutti i soggetti coinvolti nell'atto (art. 226 c.p.p.);
l'espressione orale del parere immediatamente, quando possibile, oppure in una successiva udienza (art. 227 c.p.p.). La redazione di note scritte da parte del perito, costituisce una mera eventualità con una finalità di illustrazione, cioè di supporto esplicativo del parere orale (art. 227 c.p.p., comma 5). Già tale parte della normativa evidenzia la crucialità dell'oralità dell'atto. La complessiva disciplina della prova è integrata dagli artt. 501 e 507 c.p.p.. Ne emerge, infatti, che nel caso di perizia disposta nel dibattimento, il perito espone oralmente il parere ed è sottoposto all'esame delle parti. Così traspare che parere orale ed esame incrociato rappresentano momenti indefettibili del procedimento di formazione della prova. Una eloquente conferma di ciò si trae dall'art. 511 c.p.p., in tema di letture dibattimentali: la lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito. La centralità della disposizione è stata colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato nell'utilizzazione della relazione scritta in assenza dell'esame del perito una nullità generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa (Cass. 1^, 19 marzo 2004, RV 228981; Cass. 3^, 22 aprile 1999, RV 214222; Cass. 5^, 7 febbraio 2003, RV 227412). Tale ultima disposizione, sebbene riferita alla perizia esperita nel dibattimento, costituisce espressione di un principio generale che trae a sua volta fondamento dai principi dell'oralità e del contraddittorio caratteristici del sistema processuale. La centralità dell'esame del perito è del resto desumibile dalla direttiva della Legge Delega, n. 73.
A tali considerazioni occorre solo aggiungere che la perizia costituisce lo strumento attraverso il quale il sapere tecnico- scientifico penetra nel processo, allo scopo di integrare, nell'accertamento del fatto, il patrimonio di conoscenze del giudice come uomo di comune cultura: le conoscenze specialistiche servono ad illuminare il fatto, a renderlo semplice, comprensibile da chiunque. Ciò fa della perizia un mezzo di prova neutro, sottratto al potere dispositivo delle parti, come ripetutamente ritenuto da questa Corte. Ne discende altresì che, idealmente, la perizia svolge appieno il suo ruolo chiarificatore allorché lo scenario fattuale sia acquisito al processo in modo compiuto e rituale. Essa, dunque, particolarmente nelle situazioni probatorie complesse, si colloca archetipicamente nel dibattimento, al termine dell'istruttoria.
Rispetto a tale modello ideale la perizia in incidente probatorio costituisce una inevitabile deviazione anticipatoria, determinata da esigenze connesse alla conservazione della prova ed alla concentrazione del dibattimento. Ciò spiega il richiamo contenuto nell'art. 401 c.p.p., comma 1, alle forme di assunzione della prova stabilite per il dibattimento. Tale richiamo alle forme del dibattimento è volto ad assicurare che la prova assunta in anticipo sia quanto più possibile vicina al modello dibattimentale;
e possa essere quindi inserita nel fascicolo per il dibattimento ed in quella sede processuale eventualmente utilizzata. Del resto, quando il codificatore ha voluto deviare rispetto al modello dibattimentale di formazione della prova lo ha fatto espressamente nell'ambito della disciplina dell'incidente probatorio (ad es. art. 401 c.p.p., comma 3). Pure la Corte costituzionale ha ritenuto che le modalità di espletamento della perizia nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquisire la forza probatoria propria delle prove dibattimentali (C. Cost. 28 dicembre 1990 n. 559, in tema di potere della persona offesa di nominare un consulente tecnico).
Se così forti e radicate nel principi cardine del sistema sono le ragioni del richiamo contenute nell'art. 401 c.p.p., comma 5, non appare sostenibile che esso funzioni nei limiti di una indeterminata compatibilità con le ragioni della sede incidentale;
ed in ogni caso non appare pensabile che nell'incidente probatorio difetti il momento cruciale costituito dall'esposizione orale del perito e dal conseguente, ed altamente probabile, esame delle parti. Solo l'esposizione orale, per contro conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento. A tale ultimo riguardo, del resto, lo stesso lessico dell'art. 431 c.p.p., lettera e), ("verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio") sembra alludere all'oralità che caratterizza le assunzioni probatorie. La già evocata connotazione della perizia quale strumento al servizio della "metabolizzazione" del fatto nella sede dibattimentale vale a dare spiegazione delle ragioni della disciplina dell'art. 468 c.p.p., che, nei casi in cui sia stata esperita la perizia nell'incidente probatorio, prevede la possibilità che le parti richiedano l'esame del perito e comunque la citazione del perito stesso a cura del giudice. L'atto posto in essere anticipatamente e compiutamente nella sede preliminare è perfetto, è collocato nel fascicolo per il dibattimento, ed è quindi utilizzabile nella sede dibattimentale. Tuttavia esso è stato formato alla stregua di un quadro fattuale che può ben essere ridefinito nel giudizio. È quindi naturale che ciascuna parte, nella prospettiva di prove che intende addurre, o alla stregua di emergenze formatesi dopo l'incidente probatorio, sia posta in condizione di richiedere al perito le conseguenti, necessarie valutazioni tecniche. Parimenti è consentito al giudice di richiede al perito tutti i lumi che gli occorrono, visto che la prova peritale serve al suo giudizio sul fatto ma è stata formata in sua assenza.
In conclusione, l'esame dibattimentale del perito costituisce una mera eventualità, sul presupposto, però, che nella sede incidentale il perito abbia esposto in udienza il suo parere e si sia sottoposto all'esame delle parti;
tranne che, naturalmente, ritenuta esaustiva l'esposizione, le stesse parti o il giudice non abbiano ritenuto necessario rivolgere specifiche domande nel corso dell'incidente probatorio.
Da tale ricostruzione della normativa è possibile trarre argomenti per analizzare il caso in esame, nel quale al deposito della relazione scritta in incidente probatorio non ha fatto seguito la fase orale;
ma, come emerge dagli atti, l'esame del perito ha avuto luogo, a richiesta della difesa, nell'udienza del 3 aprile 2003. Per le ragioni esposte, una indagine peritale carente della fase orale difetta del suo nucleo essenziale ed è quindi radicalmente viziata. D'altra parte la fisiologia della disciplina dell'istituto suggerisce che l'espressione del parere e l'esame abbiano luogo nel corso dell'incidente, anche in vista degli approfondimenti che in quella sede potrebbero essere suggeriti dall'esposizione del perito e resi indifferibili dalla modificabilità delle cose o dei luoghi. Tuttavia, nulla esclude che le parti possano convenire il differimento di tale fase della formazione della prova alla sede dibattimentale. Una soluzione di tale genere potrebbe essere conforme ad esigenze di speditezza, consentendo l'approfondimento dialettico tutto intero davanti al giudice chiamato a decidere;
dopo che le esigenze di preservazione dei mezzi di prova soggetti a dispersione sono state soddisfatte con il compimento delle necessarie indagini tecniche da parte del perito. Una soluzione di tale genere è del resto conforme al ruolo che in tema di formazione e conformazione della prova viene riconosciuto alle parti dalla disciplina delle prove atipiche (art. 189 c.p.p.) e soprattutto dall'art. 431 c.p.p., comma 2, in tema d'inserimento concordato nel fascicolo per il dibattimento di atti del fascicolo del pubblico ministero e di documentazione afferente alle indagini difensive. In tale ipotesi, in cui il perito viene escusso solo in dibattimento, la fase orale e dialettica dell'atto non difetta;
ed ha luogo, naturalmente, prima della formazione del giudizio, sicché nessun pregiudizio subiscono i diritti ed i principi già ripetutamente sin qui evocati.
Ma il vulnus temuto, a ben vedere, non si verifica neppure nella diversa ipotesi in cui, come, come nel caso in esame, il differimento della fase orale alla sede dibattimentale abbia luogo per iniziativa del giudice dell'incidente probatorio. Infatti, pure in tale eventualità si è in presenza di una prova incompleta, frammentata che non pretende di determinare da sola il giudizio sul fatto ma attende di essere completata nel dibattimento, o comunque prima della decisione.
L'idea di una prova incompiuta che può essere perfezionata fuori dall'incidente probatorio è stata già enunciata da questa Corte. Si è infatti affermato che il procedimento incidentale di assunzione della prova può essere "completato" nell'udienza preliminare anche se iniziato nella fase precedente. Nessuna norma impone espressamente che per l'esame del perito, nella fase predibattimentale, debba essere fissata una udienza "ad hoc": è, invece, importante che il contraddittorio sia assicurato, come era avvenuto nel caso esaminato, perché il perito di ufficio era stato esaminato ed il consulente di parte aveva avuto la possibilità di depositare una propria relazione scritta, sia pure nella fase dell'udienza preliminare (Cass. 3^, 24 giugno 1997, RV 208517). A maggior ragione il compimento di cui si parla può aver luogo nella sede dibattimentale, ove il contraddittorio orale si realizza in pienezza davanti al giudice chiamato a decidere;
senza pregiudizio per i diritti delle parti. Per completezza occorre aggiungere che, nell'eventualità esaminata di prova frammentata, gli atti afferenti al conferimento dell'incarico e la relazione scritta vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento (come è accaduto nel processo in esame), nella prospettiva del compimento della fase orale in dibattimento. Tale soluzione è conforme ai principi, posto che come questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di enunciare, la mera allegazione di un atto nel fascicolo per il dibattimento ha funzione meramente strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale di per sè ad acquisizione dei relativi contenuti. Il momento al quale deve aversi riguardo per verificare l'effettiva attuazione del principio della formazione in dibattimento nel contraddittorio delle parti è quello in cui il giudice manifesta la decisione di volersi avvalere dell'atto ai fini del giudizio (Cass. 11 aprile 1995, Fucci, Cass. pen. 1996; Cass. 14 gennaio 1999,
Faiani, ivi, 1999; Cass. 13 ottobre 1995, Castaldo, ivi, 1997). In tale conclusivo momento trova applicazione l'art. 511 c.p.p., che sottolinea con chiarezza il ruolo meramente strumentale e non autonomo della relazione peritale scritta rispetto all'esposizione orale ed all'esame in contraddittorio. Dunque, il differimento alla sede dibattimentale della fase orale della procedura peritale costituisce una mera irregolarità o atipicità rispetto allo schema legale, che però non viola il diritto di assistenza delle parti di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.; e che, quindi, non vizia l'atto nel suo complesso. Pertanto la dedotta nullità non sussiste.
4.4. L'ultimo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione della pronunzia, ma in realtà propone questioni attinenti al merito del processo, attraverso il confuso richiamo di parti delle acquisizioni probatorie. In realtà la sentenza d'appello è compiutamente e coerentemente motivata. Alla luce delle tracce riscontrate sui veicoli coinvolti nonché sulla sede stradale e sulla base delle valutazioni tecniche del perito, la pronunzia giunge alla argomentata conclusione che l'impatto è avvenuto tra i veicoli affiancati in prossimità della linea di mezzeria della sede stradale, a dimostrazione di un incongruo ed improvviso spostamento verso sinistra dell'auto condotta dall'imputato subito prima dell'esecuzione della procedura di sorpasso da parte della moto. È stata pure analizzata e confutata la tesi proposta dalla difesa in ordine alla dinamica del sinistro. Si è rilevato che alcuni testimoni indotti dalla difesa hanno fatto riferimento al rumore prodotto dalla moto, ma non hanno fornito ragguagli sulla sua effettiva velocità. E si è infine osservato che la tesi della perdita di controllo della moto a causa della eccessiva velocità in uscita da una curva è contrastata dai segni strisciati lasciati dalla moto e dal casco del motociclista sulla fiancata dell'auto. Il dedotto vizio di motivazione, dunque, non sussiste. Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2006