Sentenza 6 novembre 2018
Massime • 1
In tema di patteggiamento, l'omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., a uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., essendo riconducibili al concetto di legalità della pena anche gli istituti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a H.M.M., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in conformità alla sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis, terzo comma, 609-ter, secondo comma, e 612, secondo comma, c.p. (commesso nei confronti di due minori il 29 giugno 2021). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2024
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Leggi di più… - 3. Patteggiamento reati sessuali, alle SSUU sospensione condizionale senza percorsi di recupero? (Cass. 7239/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023
Rimesso alle Sezioni Unite la questione se con riguardo ad una sentenza di patteggiamento, sia ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero che censura la concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, la quale non sia subordinata ad un obbligo previsto come condizione necessaria dalla legge per l'applicazione del beneficio, in particolare in relazione ai reati di cui all'art. 165 c.p., comma 5. Cassazione penale sez. III, ud. 26 gennaio 2023 (dep. 21 febbraio 2023), n. 7239 Presidente Rosi – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 13 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2018, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2018 |
Testo completo
05064-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2215/2018 - Presidente - GIACOMO FUMU CC 06/11/2018 FRANCESCO MARIA CIAMPI R.G.N. 22461/2018 EMANUELE DI SALVO Relatore SALVATORE DOVERE UGO BELLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: ON RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG FILIPPI Алли на мел то челча пільго RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di OM RC, oltre che di un altro imputato, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto l'imputato aveva già fruito della sospensione condizionale della pena, in relazione ad una condanna divenuta irrevocabile nel 2012, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Ne deriva che, a norma dell'art. 165, comma 2, cod. pen., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere subordinata ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen. Erroneamente dunque il giudice ha concesso il predetto beneficio senza subordinazione alcuna.
3. Con requisitoria in data 10 ottobre 2018, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente, poiché la richiesta di applicazione della pena è stata formulata nel 2018 e quindi successivamente alla data di entrata in vigore della. legge 23 giugno 2017 n. 103 ( 3 agosto 2017), va evidenziato che nel caso di specie trova applicazione, a norma dell'art. 1, comma 51, della predetta legge, il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. Occorre, pertanto, chiedersi se, alla stregua di tale ultima norma, il ricorso sia o meno ammissibile. Come è noto, infatti, l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ammette il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Occorre, pertanto, stabilire se la doglianza formulata dal Procuratore generale ricorrente possa o meno essere ricondotta al concetto di illegalità della pena. Certamente dal tenore dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. si evince una voluntas legis volta a circoscrivere rigorosamente l'area del giudizio di legittimità che si innesti sul rito ex art. 444 ss. cod. proc. pen., delineando un regime di deducibilità dei motivi nettamente differenziato rispetto a quello indicato, in via ordinaria, dall'art. 606 cod. proc. pen. Ciò è del tutto conforme alle peculiarità strutturali del rito, che si ripercuotono, in via immediata e diretta, sull'operatività del meccanismo di controllo, nel senso di modularne le modalità di estrinsecazione in relazione all'essenziale connotazione costituita dalla 1 negozialità nonché alle finalità di economia processuale perseguite dal legislatore. D'altronde, già da tempo gli approdi più significativi della giurisprudenza di legittimità erano volti ad evitare la proposizione di censure strumentali, che, di fatto, si traducevano in una forma indebita di recesso postumo dall'accordo negoziale raggiunto (Cass., Sez. 3, n. 17052 del 13-1- 2006; Sez. 2, n. 36227 del 10-1-2006, Rv. 233669; Sez. 4, n. 20165 del 22-12- 2003, dep. 2004). Ciò spiega l'opzione legislativa inerente alla circoscritta attivabilità del rimedio impugnatorio, posto che la censura relativa al provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante è volta a demolire proprio quanto domandato dalla stessa parte ( Sez. U., n. 11493 del 24-6-1998, Verga, Rv. 211468). Tali rilievi escludono la legittimità di interpretazioni analogiche, che condurrebbero ad allargare indebitamente l'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, contrariamente alla ratio della norma di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. E' però del tutto legittimo adottare un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata, in quanto volta ad evitare che una serie di violazioni di legge rimangano indeducibili in cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 111, comma 7, Cost., a norma del quale avverso le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. In quest'ottica, si è, ad esempio, ritenuto che sia illegale la pena applicata dalla sentenza emessa nell'ambito del rito del c. d. "patteggiamento allargato" nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata (Cass., Sez. 2, n. 54958 dell'11-10-2017, Rv. 271526). Conseguentemente, è stata fornita, nella giurisprudenza più recente, risposta affermativa al quesito se rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., in quanto inerente all'illegalità della pena, il motivo di ricorso che prospetti la violazione dell'art 444, comma 1- bis cod. proc. pen., in relazione a sentenza "patteggiata" che applichi una pena superiore ad anni due, malgrado la contestata, e non esclusa, recidiva reiterata (Cass., Sez. 6, 10-1-2019, P. G. in proc. Taha). Nel medesimo ordine di idee, orientato ad un'interpretazione estensiva del concetto di illegalità della pena, sembra collocarsi anche Sez. U., 26-6-2015, Della Fazia, in tema di successione di leggi con riguardo al reato di cui all'art. 73 comma 5 d. P. R. 9-10-1990, n. 309, la quale ha dato risposta affermativa al quesito se siano rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale prevista dalla disciplina successiva. Così come Sez. U., n. 33040 del 26-2-2015, Jazouli, Rv. 264205, ha ritenuto che nella sentenza di "patteggiamento" l'illegalità sopravvenuta della pena determini la nullità dell'accordo e che la Corte di cassazione debba annullare senza rinvio la 2 مے sentenza basata su quest'ultimo, in quanto nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena, nella specie conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. In questa prospettiva, occorre sottolineare come, in giurisprudenza, sia stata condivisibilmente attribuita una latitudine semantica notevolmente ampia all'espressione "illegalità della pena" laddove essa è stata identificata in ogni statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento della consumazione del reato o, se più favorevole, dell'applicazione della sanzione penale (Cass., Sez. 5,n 46122 del 13-6-2014, Rv 262108).
2. In quest'ottica, non può ritenersi che vadano espunti dal concetto di legalità della pena i profili che attengono alla concrete modalità di esplicazione del regime punitivo. La nozione di pena non va, infatti, circoscritta all'irrogazione di una o più delle sanzioni previste dall'art. 17 cod. pen. ma va identificata in un più ampio plesso concettuale che comprende anche gli istituti che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle predette sanzioni. Il che è del tutto conforme all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale secondo cui "pena legale" è non soltanto quella prevista dalla singola norma incriminatrice ma anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio (Corte cost, n. 312 del 1988; in senso conforme anche Sez. U., 26-5-1984). Ne deriva che la questione inerente alla concedibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena o, come nel caso di specie, alla necessità giuridica di subordinare o meno il predetto beneficio ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. non si colloca al di fuori del concetto di legalità della pena, attenendo, in radice, rispettivamente alla possibilità stessa di assoggettare o meno il condannato alla pena irrogatagli e alle condizioni alle quali tale assoggettamento può avvenire. Ne consegue che la doglianza con la quale si deduca l'omessa subordinazione ex art. 165 cod. pen. non esula dall'ambito delle censure deducibili nel giudizio di legittimità ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., rientrando nel concetto di illegalità della pena. Il che dà anche ragione della legittimazione del Procuratore generale a ricorrere per cassazione. In tema di patteggiamento, infatti, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale ( Cass., Sez. 4 n. 33299 dell' 8-7- 2002; Sez. 4, n. 3946 del 19-2-1998). Ne deriva che, una volta concluso l'accordo tra pubblico ministero e imputato, il Procuratore generale, pur non 3 S essendo partecipe dell'accordo stesso, non può far valere, per la pubblica accusa, una sorta di ripensamento che non è consentito per l'imputato e non può formare oggetto di discriminazione tra le parti ( Cass., Sez. 4, n. 10692 dell' 11-3-10,Rv 246394; Sez 6 n. 45688 del 20-11-2008, Rv 241666), tranne che la pena non sia illegale, come, per l'appunto, nel caso di specie.
3. La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Risulta infatti dal certificato penale, allegato al ricorso, che l'imputato aveva già fruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Brescia il 23-3- 2012 e divenuta irrevocabile il 16/4/2012, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza. Ne consegue che, a norma dell'art. 165, comma 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena andava subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1 del predetto articolo. Erroneamente pertanto il giudice a quo ha concesso il predetto beneficio senza alcuna subordinazione. Tale vizio, per la sua rilevante incidenza sul complessivo assetto sanzionatorio concordato dalle parti, è di spessore tale da travolgere il patto nella sua interezza e quindi da determinare la necessità di un pronunciamento rescindente.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6-11-2018. Il Consigliere estensore I! Presidente ший DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 FEB 2019 IL FUNZIONAT UDIZIARIO oggi, Dott.ssa Irene Caliendo 4