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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37796 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv. Giuseppa De Luca, che insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37796 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame presentata da EM IO avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme ritenute il profitto dei reati di abusivo esercizio e promozione di attività d'investimento e di abusivo esercizio dell'attività di consulenza finanziaria contestatigli nell'ambito del procedimento nei suoi confronti iscritto anche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati precedentemente indicati. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo con unico motivo vizi di motivazione in merito alla ritenuta competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di NA ZZ di Gotto che ha adottato il decreto impugnato. In tal senso lamenta il ricorrente come il giudice del riesame abbia erroneamente applicato il criterio residuale di attribuzione della competenza stabilito dall'art. 9 comma 3 c.p.p., ritenendo quello previsto dall'art. 166 d.lgs. n. 68/1998 un reato a consumazione prolungata, quando invece lo stesso è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come reato solo eventualmente abituale, che si consuma già con il compimento del primo atto tipico. Conseguentemente nel caso di specie il reato doveva ritenersi consumato non già nella circoscrizione del Tribunale di NA ZZ di Gotto, bensì in quelle di Messina o di Patti, rispettivamente luogo in cui ha sede la società per il tramite della quale veniva svolta la asserita attività abusiva di investimento e luogo in cui ha sede l'ufficio dell'indagato e dove è stata eseguita la prima perquisizione a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' anzitutto necessario ribadire che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Posto che la motivazione del provvedimento impugnato in merito alla determinazione della competenza territoriale è tutt'altro che assente o apparente, tanto che le censure del ricorrente sottopongono a critica proprio il suo sviluppo argomentativo, è dunque evidente l'indeducibilità in questa sede dei vizi denunziati. 3. Il ricorso è comunque inammissibile anche sotto altri profili. Va infatti ribadito altresì che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il giudice competente (Sez. 3, n. 37141 del 09/09/2021, Guarnieri, Rv. 282371). Condizione che non può ritenersi assolta dal ricorrente, il quale ha indicato in maniera alternativa - e dunque per definizione in maniera aspecifica - come autorità giudiziaria territorialmente competente quella di Messina o quella di Patti. Nel merito le censure del ricorrente sono altresì manifestamente infondate e generiche. Le pronunzie di legittimità richiamate nel provvedimento impugnato e nel ricorso non sono in contrasto tra loro in punto di qualificazione della natura del reato per cui si procede. Infatti, quello di esercizio abusivo di attività finanziaria è anzitutto un reato di pericolo, che ben può risolversi attraverso un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, Manzini, Rv. 269451). In tal senso deve essere qualificato certamente come reato eventualmente abituale, rimanendo peraltro pacifico che lo stesso si consuma nel momento in cui viene dato seguito all'attività di investimento, qualora ad essere contestata sia la condotta prevista dall'art. 166 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 58/1998, assumendo dunque la forma dei reati a consumazione prolungata (Sez. 5, n. 16118 del 14/12/2015, dep. 2016, Taddei, Rv. 267142). Ciò premesso deve osservarsi anzitutto come il ricorrente non consideri per nulla come la cautela reale sia stata adottata anche in riferimento al diverso reato di abusivo esercizio di consulenza finanziaria di cui al secondo comma dell'art. 166, reato che si consuma altrettanto indubbiamente nel luogo in cui l'attività di consulenza viene realizzata. In secondo luogo non è dubbio che nel caso di specie, essendo plurime le attività di investimento e di consulenza contestate, che entrambi i reati abbiano assunto in concreto la forma abituale, il che consente di affermare che la loro consumazione è definita dall'ultima condotta posta in essere e, nel caso dell'abusiva attività di investimento, dal momento in cui la provvista raccolta venga effettivamente investita. Il Tribunale, allo stato degli atti e tenuto conto della pluralità dei fatti accertati e dei concorrenti nei reati contestati, ha dunque correttamente individuato nel criterio residuale della prima iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p. quello applicabile al caso di specie. Né il ricorrente ha saputo indicare elementi specifici eventualmente trascurati dal giudice del riesame in grado di evidenziare come 2 Così deciso il 6/7/2023 possa invece farsi ricorso ai criteri generali di attribuzione della competenza dettati dall'art. 8 c.p.p. Tale non è l'evocazione dei luoghi in cui hanno sede, rispettivamente, la società Jabardo Finance e l'ufficio dell'indagato, giacchè non viene spiegato sulla base di quali risultanze dovrebbe ritenersi che gli stessi corrispondano a quelli di effettiva consumazione di entrambi reati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv. Giuseppa De Luca, che insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37796 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame presentata da EM IO avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme ritenute il profitto dei reati di abusivo esercizio e promozione di attività d'investimento e di abusivo esercizio dell'attività di consulenza finanziaria contestatigli nell'ambito del procedimento nei suoi confronti iscritto anche per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati precedentemente indicati. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo con unico motivo vizi di motivazione in merito alla ritenuta competenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di NA ZZ di Gotto che ha adottato il decreto impugnato. In tal senso lamenta il ricorrente come il giudice del riesame abbia erroneamente applicato il criterio residuale di attribuzione della competenza stabilito dall'art. 9 comma 3 c.p.p., ritenendo quello previsto dall'art. 166 d.lgs. n. 68/1998 un reato a consumazione prolungata, quando invece lo stesso è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità come reato solo eventualmente abituale, che si consuma già con il compimento del primo atto tipico. Conseguentemente nel caso di specie il reato doveva ritenersi consumato non già nella circoscrizione del Tribunale di NA ZZ di Gotto, bensì in quelle di Messina o di Patti, rispettivamente luogo in cui ha sede la società per il tramite della quale veniva svolta la asserita attività abusiva di investimento e luogo in cui ha sede l'ufficio dell'indagato e dove è stata eseguita la prima perquisizione a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' anzitutto necessario ribadire che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Posto che la motivazione del provvedimento impugnato in merito alla determinazione della competenza territoriale è tutt'altro che assente o apparente, tanto che le censure del ricorrente sottopongono a critica proprio il suo sviluppo argomentativo, è dunque evidente l'indeducibilità in questa sede dei vizi denunziati. 3. Il ricorso è comunque inammissibile anche sotto altri profili. Va infatti ribadito altresì che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il giudice competente (Sez. 3, n. 37141 del 09/09/2021, Guarnieri, Rv. 282371). Condizione che non può ritenersi assolta dal ricorrente, il quale ha indicato in maniera alternativa - e dunque per definizione in maniera aspecifica - come autorità giudiziaria territorialmente competente quella di Messina o quella di Patti. Nel merito le censure del ricorrente sono altresì manifestamente infondate e generiche. Le pronunzie di legittimità richiamate nel provvedimento impugnato e nel ricorso non sono in contrasto tra loro in punto di qualificazione della natura del reato per cui si procede. Infatti, quello di esercizio abusivo di attività finanziaria è anzitutto un reato di pericolo, che ben può risolversi attraverso un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, Manzini, Rv. 269451). In tal senso deve essere qualificato certamente come reato eventualmente abituale, rimanendo peraltro pacifico che lo stesso si consuma nel momento in cui viene dato seguito all'attività di investimento, qualora ad essere contestata sia la condotta prevista dall'art. 166 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 58/1998, assumendo dunque la forma dei reati a consumazione prolungata (Sez. 5, n. 16118 del 14/12/2015, dep. 2016, Taddei, Rv. 267142). Ciò premesso deve osservarsi anzitutto come il ricorrente non consideri per nulla come la cautela reale sia stata adottata anche in riferimento al diverso reato di abusivo esercizio di consulenza finanziaria di cui al secondo comma dell'art. 166, reato che si consuma altrettanto indubbiamente nel luogo in cui l'attività di consulenza viene realizzata. In secondo luogo non è dubbio che nel caso di specie, essendo plurime le attività di investimento e di consulenza contestate, che entrambi i reati abbiano assunto in concreto la forma abituale, il che consente di affermare che la loro consumazione è definita dall'ultima condotta posta in essere e, nel caso dell'abusiva attività di investimento, dal momento in cui la provvista raccolta venga effettivamente investita. Il Tribunale, allo stato degli atti e tenuto conto della pluralità dei fatti accertati e dei concorrenti nei reati contestati, ha dunque correttamente individuato nel criterio residuale della prima iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 9 c.p.p. quello applicabile al caso di specie. Né il ricorrente ha saputo indicare elementi specifici eventualmente trascurati dal giudice del riesame in grado di evidenziare come 2 Così deciso il 6/7/2023 possa invece farsi ricorso ai criteri generali di attribuzione della competenza dettati dall'art. 8 c.p.p. Tale non è l'evocazione dei luoghi in cui hanno sede, rispettivamente, la società Jabardo Finance e l'ufficio dell'indagato, giacchè non viene spiegato sulla base di quali risultanze dovrebbe ritenersi che gli stessi corrispondano a quelli di effettiva consumazione di entrambi reati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.