Sentenza 14 dicembre 2015
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 58 del 1998, è un reato di pericolo a consumazione prolungata, nel quale deve distinguersi il perfezionamento della fattispecie, coincidente con il momento di realizzazione di tutti i suoi elementi costitutivi, dalla consumazione, che, invece, si realizza quando si siano prodotte tutte le conseguenze della condotta illecita, dall'ultima delle quali si deve far decorrere il termine per la prescrizione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il reato, nel caso di specie, si era perfezionato nel momento in cui era stato conferito all'imputato l'incarico di investire le somme affidategli dai clienti, ma si era consumato fino al momento in cui quell'incarico era stato concretamento svolto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2015, n. 16118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16118 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2015 |
Testo completo
1 6 1 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 3726 - Presidente - Sent. n. sez. Gerardo Sabeone UP 14/12/2015 Francesca Morelli R.G. N. 16083/2015 Antonio Settembre Paolo Micheli - Relatore - Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AD IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20/05/2013 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per le parti civili OM TA, BU AN e IA IM, l'Avv. Daniele Minotti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato; udito per il ricorrente l'Avv. IM Batacchi, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Il difensore di IM AD ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa nei confronti (anche) del suo assistito, in data 11/11/2009, dal Tribunale di Firenze. Il ricorrente, condannato a pena ritenuta di giustizia dal giudice di primo grado per reati di truffa aggravata ed abusivismo finanziario, si è visto dichiarare dalla Corte territoriale l'estinzione dei reati de quibus, per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civilistiche. -quale agente per la Toscana dellaSecondo l'assunto accusatorio, il AD "Sim Remar" s.r.l. aveva amministrato i risparmi di numerosi clienti, tra i quali - AN BU, TA OM e IM IA: a costoro, l'imputato aveva prospettato la possibilità di ottenere rendimenti superiori mediante operazioni di investimento in Svizzera, cui dava corso a titolo personale senza esservi abilitato (a differenza della suddetta società di intermediazione mobiliare), facendosi così consegnare ingenti somme che versava e gestiva su conti bancari elvetici di cui, unitamente ad altri soggetti, aveva la disponibilità. Le operazioni anzidette si erano poi rivelate truffaldine, atteso che il AD aveva taciuto agli investitori che la gestione di quelle somme sarebbe avvenuta non già tramite la "Remar", soggetto autorizzato e notoriamente affidabile, bensì attraverso la "RD IN OR. Tortola", di cui egli stesso era rappresentante con poteri di firma individuale (fra l'altro, intestando alla "RD IN" alcune procure che i clienti gli avevano consegnato, da loro sottoscritte in bianco); gli investimenti, che l'imputato aveva mantenuto nel tempo garantendosi le relative provvigioni, e facendosi anzi incrementare le provviste dai clienti dietro la prospettazione di lucrosi guadagni, si erano infine risolti con forti perdite a carico di chi li aveva effettuati. Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta violazione della legge penale, anche con riferimento al computo dei termini di prescrizione. Secondo la tesi difensiva, quello disegnato dall'art. 166 del d.lgs. n. 58/1998 ha natura di reato di pericolo, come costantemente ribadito nei precedenti giurisprudenziali di legittimità, con la conseguenza che la relativa consumazione avrebbe dovuto farsi risalire al momento in cui il potere di investire somme per conto dei clienti era stato conferito al AD, non già alla data della (assai posteriore) revoca. Infatti, come si legge nel ricorso, «il semplice conferimento dei poteri ad un soggetto non abilitato comporta la lesione dell'interesse tutelato al rispetto delle regole che stabiliscono la possibilità di operare nel mercato finanziario, indipendentemente dalla legittimità del contenuto del mandato conferito, dalla concreta possibilità di realizzazione e tanto meno dallo svolgimento dell'attività successiva alla stipula dell'accordo contrattuale>». क 2 Così argomentando, ne sarebbe derivata la prescrizione degli addebiti fin da epoca antecedente all'emissione della sentenza di primo grado, atteso che le varie procure a firma del BU, della OM e del IA risultavano datate 23/06/1999: la causa estintiva era venuta perciò a perfezionarsi, per il decorso dei termini massimi, il 23/12/2006, ed il Tribunale di Firenze non avrebbe dovuto pena la violazione dell'art. 538 del codice di rito - neppure - pronunciare condanna dell'imputato in punto di responsabilità civile. Quanto alle truffe, l'assunto dei giudici di merito è che la prescrizione si sarebbe maturata dopo sette anni e sei mesi dalle revoche delle procure dei clienti (revoche che intervennero fra l'agosto 2002 e l'aprile 2003); nell'interesse del AD, al contrario, si sostiene che il tempo necessario a prescrivere dovrebbe computarsi a decorrere dalla data del compimento dell'ultimo atto di gestione del patrimonio. A tal fine, avrebbe dovuto assumere rilievo dirimente un particolare risultante da un documento prodotto ai giudici di merito, dove si attestava che la RD IN OR., società off-shore, era stata "cancellata" nel novembre 2002, e che aveva ricevuto un ultimo pagamento il 25/05/2001: ergo, in presenza di reati di truffa consistiti nella gestione di patrimoni altrui, la prescrizione risultava giocoforza maturata il 25/11/2008, non essendovi state (dopo la data anzidetta) altre movimentazioni di denaro. Anche in ordine ai reati ex art. 640 cod. pen., in definitiva, la causa estintiva si era perfezionata anteriormente alla decisione di primo grado. Il ricorrente deduce infine vizi di motivazione della sentenza impugnata, dal momento che l'istruttoria dibattimentale aveva chiarito come il AD non fosse mai stato presente presso gli uffici svizzeri dove le persone offese avevano sottoscritto le procure, né era mai accaduto che a lui fosse stato materialmente consegnato del denaro. In altri termini, egli non era mai stato indicato dai clienti come partecipe attivo delle fasi precedenti e concomitanti al rilascio delle procure, tant'è che la stessa Corte territoriale giunge a dichiarare la prescrizione dei reati per i quali non vi sarebbe la prova evidente di una estraneità dell'imputato ai fatti: tuttavia, argomenta la difesa che «se manca la prova evidente della estraneità, in realtà vuol dire che manca pure la prova evidente della responsabilità, e quindi, conseguentemente, ci troviamo in una situazione in cui l'imputato doveva essere in realtà assolto da tutti i reati a lui ascritti perché la prova era insufficiente, con ogni conseguenza caducatoria in relazione alle statuizioni civili pronunciate nei suoi confronti». 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. La censura della difesa secondo cui il AD non avrebbe avuto alcun contatto diretto con le persone offese investe profili di merito, non sindacabili in questa sede a fronte della logica e lineare ricostruzione della vicenda operata anche con riferimento al coinvolgimento nella stessa dell'odierno ricorrente dal Tribunale e dalla Corte territoriale. Del tutto erronea, peraltro, appare la tesi difensiva secondo cui la mancanza di una prova evidente di estraneità ai fatti avrebbe dovuto comportare una pronuncia liberatoria per insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti a carico dell'imputato e che deponevano per la sua responsabilità penale: il presupposto del rilevato difetto di evidenti dati probatori favorevoli era infatti costituito da una già intervenuta condanna del AD in primo grado, e la Corte fiorentina risulta avere correttamente verificato se sussistessero gli estremi per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, del codice di rito. Quanto al tempus commissi delicti, deve in effetti ribadirsi che, secondo la costante interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, quello di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è un «reato di pericolo, il cui Ө bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati» (v. Cass., Sez. II, n. 42085 del 09/11/2010, Allegri, Rv 248510). La pronuncia appena richiamata afferma altresì la possibilità che il reato de quo concorra con il delitto di truffa, in ragione della diversità dei beni giuridici rispettivamente tutelati: possibilità già più volte ribadita da questa Corte, a partire da una delle decisioni evocate dallo stesso ricorrente nell'odierno atto di impugnazione, dove si precisa che la norma di cui all'art. 166 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 descrive un «reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati;
la truffa, invece, è reato di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele» (Cass., Sez. V, n. 22419 del 02/04/2003, Castelli, Rv 224951; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 31893 del 22/06/2007, Longo). Una recente sentenza di questa stessa Sezione ha poi sottolineato più diffusamente che «in tema di intermediazione finanziaria, integra il reato di abusivismo [...] la condotta di colui che stipuli, ancorché privo di abilitazione, un contratto di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di risorse 4 ! economiche mobiliari dell'altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti, percependo le somme di denaro a tal fine. Si tratta di un reato di pericolo, con la conseguenza che, una volta che i risparmi dell'altro contraente siano immessi nel mercato mobiliare, dal soggetto non abilitato e, quindi da - soggetto idoneo a ledere l'interesse dell'investitore, del complessivo interesse del mercato mobiliare e dei singoli operatori non ha rilevanza in quale modo fedele o infedele sia avvenuta la gestione dei risparmi degli investitori. Peraltro, il mancato investimento o, comunque, l'infedele gestione dei risparmi del contraente può costituire condotta integrante l'ipotesi del reato di truffa>> (Cass., Sez. V, n. 22597 del 24/02/2012, Cattabiani, Rv 252958). Tanto premesso, tuttavia, la tesi difensiva ha pregio ai soli fini della necessità di distinguere sul piano logico e, per quanto oggi di interesse, cronologico - il momento in cui il reato si perfeziona, rispetto a quello della consumazione stricto sensu, dovendosi intendere perfetto il reato di cui siano stati realizzati tutti gli elementi costitutivi, ma consumato quello (già, ovviamente, perfezionatosi) che abbia visto esaurirsi la produzione di tutte le conseguenze della condotta illecita concretamente tenuta. E, mentre la prima nozione assume peculiare rilievo al fine di discernere se un delitto sia stato ел effettivamente realizzato, o sia rimasto invece alla fase del tentativo, è solo alla seconda che si deve avere riguardo per la verifica della decorrenza del termine di prescrizione. La distinzione concettuale in argomento, elaborata dalla dottrina già da molti anni, è stata fatta propria dalla giurisprudenza in tema di reati c.d. a esecuzione prolungata, come ad esempio in caso di usura, dove si è affermato che i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come post factum non punibile dell'illecita pattuizione» (Cass., Sez. II, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv 248132). Ed è necessario rilevare che anche la condotta tipica sanzionata dall'art. 166 del d.lgs. n. 58/1998, pur venendo a perfezionarsi nel momento della pattuizione tra l'operatore non abilitato e l'investitore, non viene descritta come istantanea sotto il profilo della sua compiuta esecuzione, dato che risponde del reato de quo il soggetto che "svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio", ovvero che "esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31". In altri termini, il reato si perfezionò quando venne conferito al AD l'incarico di investire le somme affidategli (direttamente o meno) dai vari clienti, e ciò a prescindere da se e come sarebbero stati poi impiegati i fondi in questione;
ma il reato medesimo ebbe a consumarsi fin tanto che quell'incarico, 5 anche e non solo attraverso pattuizioni o consegne ulteriori di denaro, fu concretamente svolto. L'osservazione appena formulata potrebbe riguardare anche la truffa, laddove si atteggi quale reato ad esecuzione prolungata (si pensi alle ipotesi di condotte fraudolente finalizzate ad ottenere erogazioni periodiche da parte di enti pubblici), il che non sembra potersi affermare nella fattispecie concreta: nel caso in esame, però, assume rilievo dirimente la circostanza che le uniche date certe evidenziate nelle sentenze di merito, quanto allo svolgimento del rapporto intercorso fra i clienti e coloro a cui avevano affidato le somme da investire, appaiono in effetti quelle delle revoche delle procure. Peraltro, la questione della ricezione di un pagamento, da ultimo, che sarebbe avvenuto in data 25/05/2001, non risulta proposta dalla difesa del AD in sede di motivi di appello.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del AD pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. L'imputato deve essere altresì condannato a rifondere alle parti civili le spese sostenute nel grado, che il collegio reputa congruo liquidare in ragione dell'impegno professionale - richiesto e del numero delle parti assistite dai rispettivi patrocinatori nelle misure di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili OM TA e BU AN, che liquida in euro 2.500,00, ed in favore di IA IM, che liquida in euro 1.800,00, oltre accessori come per legge per tutti. Così deciso il 14/12/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliR ever Gerardo Sabeone Sarcone DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 19 APR 2016 us IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise