Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2017, n. 17795
CASS
Sentenza 2 marzo 2017

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È validamente sottoscritta dal presidente del collegio relatore ed estensore la sentenza penale depositata dopo il suo collocamento a riposo, in quanto l'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della decisione, non incidendo sulla sostanza dell'atto ormai emanato il venir meno delle suddetta capacità al momento della redazione della motivazione.

In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Commentari18

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  • 1Art. 612-bis - Atti persecutori (1)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3). 2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti …

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  • 2Sentenza riformata per intervenuta prescrizione del reato di stalking e diffamazione, confermate le statuizioni civili
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3atti persecutori: l'imputato va assolto in caso di prove insufficienti o contraddittorie
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Svolgimento del processo Con decreto che dispone il giudizio del GUP in sede, in data 18.2.2021, Mo.Eu. è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe. Dopo l'udienza di mero rinvio del 14.5.2021, nell'udienza del 13.5.2022, nella regolarità del contradditorio, assente l'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento. Nell'udienza del 22.2.2023, venivano formulate le richieste di prova sulle quali il Giudice provvedeva ex art. 495 c.p.p. e si procedeva all'ascolto della parte civile Fr.St. Nell'udienza del 28.11.2023, su consenso delle parti, veniva acquisito il verbale di sommarie informazioni rese il 28.4.2019 da Lo.An. Altresì si procedeva all'ascolto dei …

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  • 4Pedinamento, insulti, messaggi e telefonate bastano per condanna per stalking (Cass. 40504/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025

    Le dichiarazioni della vittima del reato, sicuramente decisive nel contesto di una vicenda persecutoria, nel prisma interpretativo della giurisprudenza di legittimità, sono autosufficienti alla prova del reato. Il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l'unica realmente …

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  • 5La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento
    Gian Luigi Gatta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per il testo del provvedimento approvato definitivamente dal Senato, clicca qui. 1. Lo scorso 28 marzo, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. È la riforma della legittima difesa nel domicilio, da tempo annunciata e ora tradotta in legge, in attesa della promulgazione[1]. È però anche – per quanto la cosa sia passata sotto silenzio – la riforma che inasprisce il trattamento sanzionatorio di alcuni tra i più comuni reati commessi in occasione di aggressioni nel domicilio: violazione di domicilio, furto in abitazione, rapina. La nuova legge, pertanto, non si limita ad estendere i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2017, n. 17795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17795
Data del deposito : 2 marzo 2017

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