Sentenza 17 marzo 2026
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Indennità di maternità: irrilevante la data della domanda Con la sentenza n. 7455/2026, la Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini del calcolo dell'indennità di maternità, non rileva il momento in cui viene presentata la domanda, ma esclusivamente i periodi di congedo previsti dalla legge. Il caso Una lavoratrice aveva richiesto all'INPS il pagamento dell'indennità relativa al congedo di maternità obbligatorio e al congedo parentale. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano riconosciuto il diritto solo per un intervallo temporale limitato, individuato sulla base delle date delle domande presentate. L'errore dei giudici di merito La decisione si fondava su un presupposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2026, n. 10256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10256 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
Ercole LE
IC MO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10256/2026 Roma, li, 17/03/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 427/2026
UP 11/03/2026
EP NA RO LL
SE ON
LA NN
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di: ZO QU, nato a [...] il [...]
R.G.N. 41539/2025
avverso la sentenza in data 10/10/2025 del Tribunale di Trani
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere SE ON;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 ottobre 2025 il Tribunale di Trani, all'esito del dibattimento, ha assolto ZO QU dal reato ascrittogli di cui all'art. 570- bis cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 26227609243e2cd-Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760ecb6d014426 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.). Il Tribunale per assolvere l'imputato ha innanzitutto richiamato impropriamente la giurisprudenza formatasi con riguardo all'art. 570 cod. pen. circa la necessità che l'inadempimento si protragga per un tempo apprezzabile tale da incidere concretamente sulla disponibilità dei mezzi economici degli aventi diritto;
quindi, pur ritenendo che le condizioni di salute del ZO, che finivano con l'incidere anche sulla sua capacità reddituale, si manifestavano solo a fare data dal settembre del 2022, tuttavia, lo assolveva anche dai fatti commessi pacificamente da gennaio a giugno del 2022, quando non sussistevano le predette condizioni.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Il solo Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 26227609243e2cdf - Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760ecb6d014426 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
1. Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che, nel caso di specie, la sentenza risulta impugnabile da parte del pubblico ministero solo con ricorso per cassazione, essendo stata pronunciata dopo il 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, Rv. 287528-01, che ha chiarito come, in assenza di disciplina transitoria, il principio "tempus regit actum", comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione; sul punto, Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01). Inoltre, in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Rv. 288029-01).
2
3. Ciò premesso, il pubblico ministero ricorrente lamenta vizio di motivazione, riscontrando nelle argomentazioni del Tribunale, quantomeno con riguardo ai fatti di inadempimento acclarati, commessi tra il mese di gennaio e giugno del 2022, contradditorietà. Come è noto, il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di separazione o divorzio. Tale reato è posto a tutela dell'effettivo adempimento degli obblighi di natura economica imposti in tali sedi (Sez. 5, n. 12190 del 04/02/2022, Rv. 282990). In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, Rv. 277626-01). In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, Rv. 283616-01: in motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, deve tenersi conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio- economico di riferimento). D'altra parte, il delitto in esame si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, Rv. 250841-01). Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario (Sez. 6, n. 8998 del 11702/2010, Rv. 246413-01: nel caso di specie si trattava di "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).
due
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 26227609243e2cdf - Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760ecb6d014426 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
Il Tribunale ha dato atto dell'inadempimento del ZO al suo obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per le due figlie minori nel periodo da gennaio a giugno del 2022, malgrado svolgesse attività lavorativa e non fosse ancora, purtroppo, attinto dalla malattia degenerativa, il cui esordio si verificava solo a fare data dal successivo mese di settembre. Di seguito, la vicenda aveva avuto uno sviluppo meno lineare, con interventi del giudice civile tesi a rimodulare l'entità degli assegni, anche in considerazione delle condizioni di salute dell'imputato, incidenti sulla sua capacità lavorativa e reddituale, e accordi raggiunti tra le parti finalizzati a sanare le pregresse inadempienze. Dunque, con riguardo almeno al periodo gennaio-giugno 2022, che non appare privo di rilevanza, le argomentazioni del Giudice di primo grado poste a sostegno della pronuncia assolutoria per carenza di dolo, tenuto conto dei corretti principi di diritto sopra esposti, risultano indubbiamente contraddittorie.
apparenti e
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di primo grado, in diversa persona fisica, trattandosi di impugnazione diretta in Cassazione quale unico rimedio previsto avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale per i reati a citazione diretta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Trani, in diversa persona fisica. Così deciso il 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore SE ON
Il Presidente Ercole LE
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente Ercole LE
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Firmato Da: GIUSEPPE BIONDI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 26227609243e2cdf - Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760ecb6d014426 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386