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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12179 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – adempimento TRA
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Sergio Imbimbo, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24/01/2024, Controparte_1
conveniva in giudizio esponendo di aver
[...] Controparte_2 eseguito lavori edili commissionati da detto convenuto presso il fabbricato sito in Portici (NA) alla via Bonaventura Zumbini n. 29, lavori consistiti nella sostituzione di pensiline pericolanti, rifacimento intonaco e sostituzione raccoglitore acqua piovana. Allegava che i lavori erano stati eseguiti tra settembre-ottobre 2020 e febbraio/marzo 2021 sull'immobile, nel quale l' era proprietario dell'appartamento sito al 2° piano, int. 3, tanto era CP_2 vero che la pratica di occupazione suolo pubblico, lato via Zumbini, era stata presentata proprio per i lavori commissionati dal sig. . Controparte_2
Aggiungeva che ad essa impresa spettava il corrispettivo di euro 12.765,00 oltre Iva. Non avendo avuto esito le richieste di pagamento in via bonaria, la formale messa in mora dell'1/6/2023 e l'esperimento della negoziazione assistita, la chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 aveva commissionato ad essa ditta i lavori edili eseguiti a Controparte_2 regola d'arte e accettati senza riserve dal committente e di conseguenza condannare il convenuto al pagamento in favore di essa attrice dell'importo di euro 12.765,00, oltre Iva o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al saldo. Con comparsa di costituzione del 09/05/2024, il convenuto CP_2
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di
[...] non aver avuto alcun tipo di rapporto per i lavori oggetto di giudizio, né di averli mai commissionati o comunque di essersi accordato con la ditta attrice. Deduceva che i lavori erano richiesti dall'avv. e dal sig. Controparte_3
ed erano stati regolarmente pagati al che Controparte_4 Parte_1 chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa, essendo stato l'esecutore dei lavori per cui è causa ed avendo ricevuto il pagamento totale di quanto solo con lui pattuito. Aggiungeva che , che vive Controparte_4 nell'abitazione di proprietà di suo padre unitamente alla sua compagna, non esistendo alcun condominio, ma essendovi solo due proprietari, prese contatti con il sig. previo preventivo in accordo con l'avv. Parte_1 [...]
, all'epoca dei fatti procuratore della madre sig.ra CP_3 [...]
per porre in essere piccoli lavori di manutenzione in economia. Parte_2
In particolare aveva relazionato continuamente sui lavori Controparte_4 in essere e sui pagamenti e aveva ricevuto da parte dell'avv. CP_3 puntuali bonifici di pagamento, prodotti in atti, somme che poi erano state versate in vari momenti al e non alla Ditta M.F. Costruzioni Parte_1 di . Aggiungeva che aveva richiesto e Controparte_1 Parte_1 ricevuto per i lavori il corrispettivo di euro 5.000,00 , somma pagati in contanti per sua espressa richiesta e per la quale non aveva rilasciato alcuna fattura e/o ricevuta fiscale, benché più volte richieste dall' . Controparte_4
Allegava, inoltre, che alla luce delle pretese dell'attrice, aveva ritenuto necessario nominare un tecnico di fiducia nella persona del geom. CP_5
il quale, previo accesso sui luoghi interessati dai detti lavori aveva
[...] redatto chiara, dettagliata e puntuale perizia giurata, che faceva propria e produceva in atti, nella quale il tecnico aveva così relazionato: “…Per quest'ultimo lavoro è stata richiesta al sig. una cifra di € 1.800,00 CP_2 che a mio avviso al massimo può aver impiegato 2 operai edili di cui uno qualificato e l'altro comune per 6 ore lavorative ed un costo di materiali pari ad € 34,00 (23,00 raccoglitore, € 4,00 le 3 curve, € 7,00 ml 2 di tubi da 100, € 4,00 2 staffe) che con le spese generali (15%) ed utile di impresa (10%)
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 ammontano ad € 48,00. Per quanto riguarda il costo della manodopera il costo che di solito applicano le imprese edili è di € 30,00 per l'operaio qualificato ed € 28,00 per l'operaio comune che moltiplicati per ore 6 di lavoro si ha un importo di € 348,00. Quindi secondo la mia analisi prezzo del lavoro di sostituzione del raccoglitore in facciata l'importo congruo ed onesto è di € 400,00 contro i € 1.800,00 (voce 11 e 12) richiesti. Resta da quantificare lo smaltimento dei 2 metri di tubo e del raccoglitore in Pvc rimossi prima della posa dei nuovi materiali ma il Sig. non ha mai ricevuto alcun CP_2 formulario di discarica autorizzata per lo smaltimento. Preciso che come indicato nel consuntivo dell'impresa per questo lavoro non è stato considerata l'incidenza di costo del trabattello che verrà contemplato in seguito”.
“…Ritornando al punto “a” ovvero dei lavori eseguiti per la sostituzione delle 8 pensiline essendo lavori di piccola entità dove non si può effettuare un conteggio a misura l'impresa doveva presentare al Sig. un conteggio CP_2 in economia anche perché l'importo per questo lavoro ammonta ad € 10.965: ora considerando che sono state comprate 100 tegole marsigliesi (€ 0,86 cadauna), 20 sacchi di intonaco premiscelato (€ 2,50 cadauno), 0,40 mc di calcestruzzo per il cordoletto superiore (€ 48,00) e € 50,00 di trasporto abbiamo un costo dei soli materiali di € 234,00 che con le spese generali (15%) ed utile di impresa (10%) ammontano ad € 296,00. Per il lavoro eseguito ritengo che al massimo l'impresa ha impiegato 7 giorni di due operai per 8 ore lavorative al giorno (di cui due per lo smontaggio ed il rimontaggio per due volte del trabattello) e di conseguenza 7 giorni di trabattello che da una indagine di mercato di fornitori nel napoletano noleggiano a circa € 200,00 a settimana. C'è da sottolineare che nel consuntivo dei lavori è stato scritto più volte “fornitura di ponteggio mobile” ma nel vero si tratta di trasporto, montaggio, smontaggio, nolo e ritrasporto. Nel dettaglio: 7 giorni di operaio qualificato x ore 8 x € 30,00 € 1.680,00 7 giorni di operaio comune x ore 8 x € 28,00 € 1.568,00 Materiali impiegati € 296,00 € 300 Parte_3
+ spese generali ed utile di impresa € 380,00 n. 2 trasporti per trabattello x € 120,00 € 240,00 Per un totale imponibile di € 4.164,00 “ “ Analizzando invece l'importo che l'impresa richiede per il lavoro di sostituzione delle 8 pensiline pari ad € 10.965 a cui vanno detratti gli importi per l'acquisto dei materiali di € 296,00, l'importo per il nolo ed i trasporti del trabattello pari ad
€ 620,00 = abbiamo un importo di € 10.049,00 di sola manodopera per la sostituzione delle 8 pensiline che diviso per € 58,00 (1 ora di operaio qualificato + 1 operaio comune) corrisponde a circa 173 ore lavorative di 2 operai, ora 173 ore diviso 8 ore di lavoro al giorno abbiamo che 2 persone
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 hanno lavorato circa 22 giorni per sostituire 8 pensiline e nello specifico smontare una strutturina in ferro, eguagliarne una nuova con malta, poggiare al massimo 10 tegole marsigliesi su detta struttura in ferro e bloccare le tegole alla parete di facciata con un cordoletto di calcestruzzo che al massimo cuberà 0,03 mc. Si precisa che anche per quest'ultimo lavoro nulla è stato consegnato per lo smaltimento dei materiali di risulta (tegole ed intonaco anche se per piccole porzioni come indicato nel consuntivo). Ritengo che l'importo congruo per l'esecuzione di tutti i lavori menzionati ed analizzati secondo il mercato del napoletano è di € 4.600,00 oltre IVA. Ultima riflessione: è stata presentata una pratica di occupazione suolo (per al massimo 3 giorni 12/13/15 marzo 2021) per sostituire il raccoglitore di acqua piovana con un tratto di tubazione ed una sola pensilina sulla facciata lato strada. L'impresa per questi lavori ha richiesto: voce 6= € 500,00 + Pt_1 voce 10= € 600 + voce 11= € 300 + voce 12= € 1.500 per un totale di € 2.900,00 di cui l'incidenza di materiali acquistati e nolo di trabattello per giorni 3 è di € 320,00 pertanto restano € 2.580,00 di manodopera che corrispondo a 5,5 giorni di lavoro di 2 operai. CONCLUSIONI Il prezzo richiesto dalla ditta a Controparte_1 mio avviso di € 12.765,00 oltre Iva per la sostituzione di 8 piccole pensiline con fornitura parziale dei materiali e del raccoglitore acqua piovana in facciata non è congruo e lo si può evincere sia dall'analisi dei prezzi da me predisposta sia dalle foto allegate che lasciano intendere l'entità di lavoro eseguita. Alla presente allego anche una tabella di costo della manodopera dell'Associazione costruttori della provincia di Napoli del 2022 anche se i lavori sono stati eseguiti nel 2021 in modo da poter avere un riferimento su quanto da me dichiarato...”. Il convneuto affermava di riportarsi integralmente alle conclusioni del geom. contestando l'importo CP_6 richiesto dall'attrice ed evidenziava che tra ed il sig. Controparte_4
nel periodo relativo ai lavori, vi fu uno scambio di messaggi Parte_1 scritti e vocali con l'applicazione WhatsApp nonché telefonate sempre dai numeri ad essi intestati. Rilevava che in detti messaggi i suddetti soggetti parlavano e scrivevano in merito ai lavori, fissando anche appuntamenti per eseguire pagamenti in contanti. Si era, pertanto, ritenuto necessario incaricare ditta esperta in questa materia e precisamente la Computer & Assistance di
, la quale ha svolto accurato lavoro di controllo dello Controparte_7 smartphone con n. 3314651901 intestato ad in merito alla Controparte_4 messaggistica sia scritta che vocale posta in essere con il n. 3391437396 intestato al ed anche con i n. 3451387543 intestato Parte_1 Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 e con il n. 3358394158 intestato all'avv. . Per tali CP_1 Controparte_3 motivi, oltre a chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Pt_1
, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Con decreto del 29/05/2024, il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo "non ravvisandosi esigenze litisconsortili da soddisfare" e, assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'esito delle memorie, formulava una proposta conciliativa di euro 3.500,00 oltre spese legali per euro 1.500,00, rifiutata da entrambe le parti. Successivamente, rigettate tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, rimetteva la causa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Va innanzi tutto evidenziato la palese infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, atteso che alcun dubbio vi è sul fatto che nel settembre 2020 fu l' a Controparte_2 commissionare alla ditta attrice i lavori edili di rifacimento di parti della facciata del palazzo ubicato in Portici (Na) alla via Bonaventura Zumbini n. 29. In tal senso depongono le seguenti circostanze: 1) è uno Controparte_2 dei due condomini dell'intero palazzo, proprietario dell'appartamento sito al 2° piano, int.
3. L'altro condominio è l'avv. CP_3 Controparte_8
proprietario di altro appartamento sito nello stesso fabbricato;
2)
[...] il figlio di , in quanto mero coabitante con il padre Controparte_2 dell'immobile, non aveva alcun titolo giuridico per conferire incarico di lavori esterni al fabbricato, non essendo né proprietario, né locatore;
3) la pratica di occupazione suolo pubblico, lato via Zumbini, fu presentata proprio per i lavori oggetto di giudizio dal solo , sottoscrittore della Controparte_2 richiesta indirizzata al Comune di Portici;
4) l' risulta Controparte_2 indicato come richiedente e intestatario della pratica anche dal direttore dei lavori;
5) la perizia di parte del convenuto, a firma del Geom. Parte_4
riporta testualmente che "in qualità di Consulente tecnico nominato
[...] per conto del Sig. ” e “…nel 2021 il sig. ha Controparte_2 CP_2 commissionato alla i lavori oggetto di causa, che indica CP_9 analiticamente come lavori di sostituzione di 8 pensiline a protezione di alcune finestre del fabbricato e sostituzione di un raccoglitore di acqua piovana unitamente tubazioni e curve per collegarsi alla pluviale verticale esistente;
6) dalla messaggistica prodotta dall convenuto vi sono contatti diretti con , titolare della ditta attrice;
7) non risulta che il Controparte_1 sia intestatario di una propria diversa ditta edile;
7) dalla Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra l'attrice, anche per mezzo del proprio legale, e l' , questi non ha mai contestato Controparte_2
l'affidamento dei lavori alla ditta attrice. Ciò posto, considerato che i lavori furono ultimati nel marzo 2021 ed accettati senza riserve dal committente, questione controversa è il prezzo pattuito con l'impresa e i pagamenti effettuati alla stessa. Invero sul punto la perizia di parte del geom. appare alquanto semplicistica sui lavori CP_6 effettuati, non tenendo conto dei costi effettivi di mercato, sottostimando i tempi di lavorazione necessari e i costi dei materiali e delle attrezzature;
in particolare non tiene conto dei lavori di messa in sicurezza della facciata, il rifacimento dell'intonaco della facciata, la posa in opera della struttura in ferro fornita dal , la fornitura e posa di tegole nuove su pensilina, CP_10 la fornitura del nuovo raccoglitore d'acqua in PVC, l'utilizzazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali di risulta.
A parere di questo giudice, quale peritus peritorum, il corrispettivo richiesto dall'attrice appare congruo, ma, in mancanza di un contratto scritto e di emissione di fattura, esso va inteso come importo di euro 12.765,00 omnicomprensivo. D'altra parte il preventivo di soli euro 4.100,00 prodotto dal convenuto è stato disconosciuto dall'attrice, rilevando l'assenza di data di emissione, la dimensione anomala e ridotta della carta intestata rispetto agli standard aziendali, il layout grafico difforme dai documenti originali della ditta, la disposizione anomala dei riferimenti della ditta. Lo stesso convenuto ha allegato che la ditta ebbe ad eseguire anche altri piccoli lavori commissionati dall' e dall'avv. e Controparte_4 CP_3 del resto, per i tipi di lavorazioni oggetto di giudizio, è normale che il conto finale varia in base all'impegno di fatto richiesto dal rifacimento dei vecchi manufatti. Quanto ai pagamenti, è pacifico che l' non abbia Controparte_2 corrisposto nulla all'attrice e i bonifici prodotti (due bonifici effettuati dall'avv. in favore di ) non costituiscono prova CP_3 Controparte_4 di pagamento nei confronti della . Controparte_1
Né i prelievi di contante effettuati dall' provano Controparte_4 eventuali pagamenti fatti all'attrice, peraltro non quietanzati e non accompagnati da emissione di fattura. Anzi, da una disamina dei messaggi Whatsapp e dei bonifici prodotti, si ricava che se la sola quota pagata dall'avv. è di euro 3.784,00, non è possibile che il totale delle CP_3 lavorazioni eseguite e descritte nell'atto di citazione fosse dell'importo di euro 5000,00 , come allegato dal convenuto in comparsa di costituzione,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 ridotto addirittura ad euro 4.600,00 secondo la perizia di parte del geom.
CP_6
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relaziona ad una valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice della somma di euro 12.765,00 comprensivi di Iva, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo 2) Condanna il convenuto al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Sergio Imbimbo, come da procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 24/01/2024, Controparte_1
conveniva in giudizio esponendo di aver
[...] Controparte_2 eseguito lavori edili commissionati da detto convenuto presso il fabbricato sito in Portici (NA) alla via Bonaventura Zumbini n. 29, lavori consistiti nella sostituzione di pensiline pericolanti, rifacimento intonaco e sostituzione raccoglitore acqua piovana. Allegava che i lavori erano stati eseguiti tra settembre-ottobre 2020 e febbraio/marzo 2021 sull'immobile, nel quale l' era proprietario dell'appartamento sito al 2° piano, int. 3, tanto era CP_2 vero che la pratica di occupazione suolo pubblico, lato via Zumbini, era stata presentata proprio per i lavori commissionati dal sig. . Controparte_2
Aggiungeva che ad essa impresa spettava il corrispettivo di euro 12.765,00 oltre Iva. Non avendo avuto esito le richieste di pagamento in via bonaria, la formale messa in mora dell'1/6/2023 e l'esperimento della negoziazione assistita, la chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 aveva commissionato ad essa ditta i lavori edili eseguiti a Controparte_2 regola d'arte e accettati senza riserve dal committente e di conseguenza condannare il convenuto al pagamento in favore di essa attrice dell'importo di euro 12.765,00, oltre Iva o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al saldo. Con comparsa di costituzione del 09/05/2024, il convenuto CP_2
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di
[...] non aver avuto alcun tipo di rapporto per i lavori oggetto di giudizio, né di averli mai commissionati o comunque di essersi accordato con la ditta attrice. Deduceva che i lavori erano richiesti dall'avv. e dal sig. Controparte_3
ed erano stati regolarmente pagati al che Controparte_4 Parte_1 chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa, essendo stato l'esecutore dei lavori per cui è causa ed avendo ricevuto il pagamento totale di quanto solo con lui pattuito. Aggiungeva che , che vive Controparte_4 nell'abitazione di proprietà di suo padre unitamente alla sua compagna, non esistendo alcun condominio, ma essendovi solo due proprietari, prese contatti con il sig. previo preventivo in accordo con l'avv. Parte_1 [...]
, all'epoca dei fatti procuratore della madre sig.ra CP_3 [...]
per porre in essere piccoli lavori di manutenzione in economia. Parte_2
In particolare aveva relazionato continuamente sui lavori Controparte_4 in essere e sui pagamenti e aveva ricevuto da parte dell'avv. CP_3 puntuali bonifici di pagamento, prodotti in atti, somme che poi erano state versate in vari momenti al e non alla Ditta M.F. Costruzioni Parte_1 di . Aggiungeva che aveva richiesto e Controparte_1 Parte_1 ricevuto per i lavori il corrispettivo di euro 5.000,00 , somma pagati in contanti per sua espressa richiesta e per la quale non aveva rilasciato alcuna fattura e/o ricevuta fiscale, benché più volte richieste dall' . Controparte_4
Allegava, inoltre, che alla luce delle pretese dell'attrice, aveva ritenuto necessario nominare un tecnico di fiducia nella persona del geom. CP_5
il quale, previo accesso sui luoghi interessati dai detti lavori aveva
[...] redatto chiara, dettagliata e puntuale perizia giurata, che faceva propria e produceva in atti, nella quale il tecnico aveva così relazionato: “…Per quest'ultimo lavoro è stata richiesta al sig. una cifra di € 1.800,00 CP_2 che a mio avviso al massimo può aver impiegato 2 operai edili di cui uno qualificato e l'altro comune per 6 ore lavorative ed un costo di materiali pari ad € 34,00 (23,00 raccoglitore, € 4,00 le 3 curve, € 7,00 ml 2 di tubi da 100, € 4,00 2 staffe) che con le spese generali (15%) ed utile di impresa (10%)
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 ammontano ad € 48,00. Per quanto riguarda il costo della manodopera il costo che di solito applicano le imprese edili è di € 30,00 per l'operaio qualificato ed € 28,00 per l'operaio comune che moltiplicati per ore 6 di lavoro si ha un importo di € 348,00. Quindi secondo la mia analisi prezzo del lavoro di sostituzione del raccoglitore in facciata l'importo congruo ed onesto è di € 400,00 contro i € 1.800,00 (voce 11 e 12) richiesti. Resta da quantificare lo smaltimento dei 2 metri di tubo e del raccoglitore in Pvc rimossi prima della posa dei nuovi materiali ma il Sig. non ha mai ricevuto alcun CP_2 formulario di discarica autorizzata per lo smaltimento. Preciso che come indicato nel consuntivo dell'impresa per questo lavoro non è stato considerata l'incidenza di costo del trabattello che verrà contemplato in seguito”.
“…Ritornando al punto “a” ovvero dei lavori eseguiti per la sostituzione delle 8 pensiline essendo lavori di piccola entità dove non si può effettuare un conteggio a misura l'impresa doveva presentare al Sig. un conteggio CP_2 in economia anche perché l'importo per questo lavoro ammonta ad € 10.965: ora considerando che sono state comprate 100 tegole marsigliesi (€ 0,86 cadauna), 20 sacchi di intonaco premiscelato (€ 2,50 cadauno), 0,40 mc di calcestruzzo per il cordoletto superiore (€ 48,00) e € 50,00 di trasporto abbiamo un costo dei soli materiali di € 234,00 che con le spese generali (15%) ed utile di impresa (10%) ammontano ad € 296,00. Per il lavoro eseguito ritengo che al massimo l'impresa ha impiegato 7 giorni di due operai per 8 ore lavorative al giorno (di cui due per lo smontaggio ed il rimontaggio per due volte del trabattello) e di conseguenza 7 giorni di trabattello che da una indagine di mercato di fornitori nel napoletano noleggiano a circa € 200,00 a settimana. C'è da sottolineare che nel consuntivo dei lavori è stato scritto più volte “fornitura di ponteggio mobile” ma nel vero si tratta di trasporto, montaggio, smontaggio, nolo e ritrasporto. Nel dettaglio: 7 giorni di operaio qualificato x ore 8 x € 30,00 € 1.680,00 7 giorni di operaio comune x ore 8 x € 28,00 € 1.568,00 Materiali impiegati € 296,00 € 300 Parte_3
+ spese generali ed utile di impresa € 380,00 n. 2 trasporti per trabattello x € 120,00 € 240,00 Per un totale imponibile di € 4.164,00 “ “ Analizzando invece l'importo che l'impresa richiede per il lavoro di sostituzione delle 8 pensiline pari ad € 10.965 a cui vanno detratti gli importi per l'acquisto dei materiali di € 296,00, l'importo per il nolo ed i trasporti del trabattello pari ad
€ 620,00 = abbiamo un importo di € 10.049,00 di sola manodopera per la sostituzione delle 8 pensiline che diviso per € 58,00 (1 ora di operaio qualificato + 1 operaio comune) corrisponde a circa 173 ore lavorative di 2 operai, ora 173 ore diviso 8 ore di lavoro al giorno abbiamo che 2 persone
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 hanno lavorato circa 22 giorni per sostituire 8 pensiline e nello specifico smontare una strutturina in ferro, eguagliarne una nuova con malta, poggiare al massimo 10 tegole marsigliesi su detta struttura in ferro e bloccare le tegole alla parete di facciata con un cordoletto di calcestruzzo che al massimo cuberà 0,03 mc. Si precisa che anche per quest'ultimo lavoro nulla è stato consegnato per lo smaltimento dei materiali di risulta (tegole ed intonaco anche se per piccole porzioni come indicato nel consuntivo). Ritengo che l'importo congruo per l'esecuzione di tutti i lavori menzionati ed analizzati secondo il mercato del napoletano è di € 4.600,00 oltre IVA. Ultima riflessione: è stata presentata una pratica di occupazione suolo (per al massimo 3 giorni 12/13/15 marzo 2021) per sostituire il raccoglitore di acqua piovana con un tratto di tubazione ed una sola pensilina sulla facciata lato strada. L'impresa per questi lavori ha richiesto: voce 6= € 500,00 + Pt_1 voce 10= € 600 + voce 11= € 300 + voce 12= € 1.500 per un totale di € 2.900,00 di cui l'incidenza di materiali acquistati e nolo di trabattello per giorni 3 è di € 320,00 pertanto restano € 2.580,00 di manodopera che corrispondo a 5,5 giorni di lavoro di 2 operai. CONCLUSIONI Il prezzo richiesto dalla ditta a Controparte_1 mio avviso di € 12.765,00 oltre Iva per la sostituzione di 8 piccole pensiline con fornitura parziale dei materiali e del raccoglitore acqua piovana in facciata non è congruo e lo si può evincere sia dall'analisi dei prezzi da me predisposta sia dalle foto allegate che lasciano intendere l'entità di lavoro eseguita. Alla presente allego anche una tabella di costo della manodopera dell'Associazione costruttori della provincia di Napoli del 2022 anche se i lavori sono stati eseguiti nel 2021 in modo da poter avere un riferimento su quanto da me dichiarato...”. Il convneuto affermava di riportarsi integralmente alle conclusioni del geom. contestando l'importo CP_6 richiesto dall'attrice ed evidenziava che tra ed il sig. Controparte_4
nel periodo relativo ai lavori, vi fu uno scambio di messaggi Parte_1 scritti e vocali con l'applicazione WhatsApp nonché telefonate sempre dai numeri ad essi intestati. Rilevava che in detti messaggi i suddetti soggetti parlavano e scrivevano in merito ai lavori, fissando anche appuntamenti per eseguire pagamenti in contanti. Si era, pertanto, ritenuto necessario incaricare ditta esperta in questa materia e precisamente la Computer & Assistance di
, la quale ha svolto accurato lavoro di controllo dello Controparte_7 smartphone con n. 3314651901 intestato ad in merito alla Controparte_4 messaggistica sia scritta che vocale posta in essere con il n. 3391437396 intestato al ed anche con i n. 3451387543 intestato Parte_1 Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 e con il n. 3358394158 intestato all'avv. . Per tali CP_1 Controparte_3 motivi, oltre a chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Pt_1
, nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Con decreto del 29/05/2024, il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo "non ravvisandosi esigenze litisconsortili da soddisfare" e, assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'esito delle memorie, formulava una proposta conciliativa di euro 3.500,00 oltre spese legali per euro 1.500,00, rifiutata da entrambe le parti. Successivamente, rigettate tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, rimetteva la causa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta. Va innanzi tutto evidenziato la palese infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, atteso che alcun dubbio vi è sul fatto che nel settembre 2020 fu l' a Controparte_2 commissionare alla ditta attrice i lavori edili di rifacimento di parti della facciata del palazzo ubicato in Portici (Na) alla via Bonaventura Zumbini n. 29. In tal senso depongono le seguenti circostanze: 1) è uno Controparte_2 dei due condomini dell'intero palazzo, proprietario dell'appartamento sito al 2° piano, int.
3. L'altro condominio è l'avv. CP_3 Controparte_8
proprietario di altro appartamento sito nello stesso fabbricato;
2)
[...] il figlio di , in quanto mero coabitante con il padre Controparte_2 dell'immobile, non aveva alcun titolo giuridico per conferire incarico di lavori esterni al fabbricato, non essendo né proprietario, né locatore;
3) la pratica di occupazione suolo pubblico, lato via Zumbini, fu presentata proprio per i lavori oggetto di giudizio dal solo , sottoscrittore della Controparte_2 richiesta indirizzata al Comune di Portici;
4) l' risulta Controparte_2 indicato come richiedente e intestatario della pratica anche dal direttore dei lavori;
5) la perizia di parte del convenuto, a firma del Geom. Parte_4
riporta testualmente che "in qualità di Consulente tecnico nominato
[...] per conto del Sig. ” e “…nel 2021 il sig. ha Controparte_2 CP_2 commissionato alla i lavori oggetto di causa, che indica CP_9 analiticamente come lavori di sostituzione di 8 pensiline a protezione di alcune finestre del fabbricato e sostituzione di un raccoglitore di acqua piovana unitamente tubazioni e curve per collegarsi alla pluviale verticale esistente;
6) dalla messaggistica prodotta dall convenuto vi sono contatti diretti con , titolare della ditta attrice;
7) non risulta che il Controparte_1 sia intestatario di una propria diversa ditta edile;
7) dalla Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra l'attrice, anche per mezzo del proprio legale, e l' , questi non ha mai contestato Controparte_2
l'affidamento dei lavori alla ditta attrice. Ciò posto, considerato che i lavori furono ultimati nel marzo 2021 ed accettati senza riserve dal committente, questione controversa è il prezzo pattuito con l'impresa e i pagamenti effettuati alla stessa. Invero sul punto la perizia di parte del geom. appare alquanto semplicistica sui lavori CP_6 effettuati, non tenendo conto dei costi effettivi di mercato, sottostimando i tempi di lavorazione necessari e i costi dei materiali e delle attrezzature;
in particolare non tiene conto dei lavori di messa in sicurezza della facciata, il rifacimento dell'intonaco della facciata, la posa in opera della struttura in ferro fornita dal , la fornitura e posa di tegole nuove su pensilina, CP_10 la fornitura del nuovo raccoglitore d'acqua in PVC, l'utilizzazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali di risulta.
A parere di questo giudice, quale peritus peritorum, il corrispettivo richiesto dall'attrice appare congruo, ma, in mancanza di un contratto scritto e di emissione di fattura, esso va inteso come importo di euro 12.765,00 omnicomprensivo. D'altra parte il preventivo di soli euro 4.100,00 prodotto dal convenuto è stato disconosciuto dall'attrice, rilevando l'assenza di data di emissione, la dimensione anomala e ridotta della carta intestata rispetto agli standard aziendali, il layout grafico difforme dai documenti originali della ditta, la disposizione anomala dei riferimenti della ditta. Lo stesso convenuto ha allegato che la ditta ebbe ad eseguire anche altri piccoli lavori commissionati dall' e dall'avv. e Controparte_4 CP_3 del resto, per i tipi di lavorazioni oggetto di giudizio, è normale che il conto finale varia in base all'impegno di fatto richiesto dal rifacimento dei vecchi manufatti. Quanto ai pagamenti, è pacifico che l' non abbia Controparte_2 corrisposto nulla all'attrice e i bonifici prodotti (due bonifici effettuati dall'avv. in favore di ) non costituiscono prova CP_3 Controparte_4 di pagamento nei confronti della . Controparte_1
Né i prelievi di contante effettuati dall' provano Controparte_4 eventuali pagamenti fatti all'attrice, peraltro non quietanzati e non accompagnati da emissione di fattura. Anzi, da una disamina dei messaggi Whatsapp e dei bonifici prodotti, si ricava che se la sola quota pagata dall'avv. è di euro 3.784,00, non è possibile che il totale delle CP_3 lavorazioni eseguite e descritte nell'atto di citazione fosse dell'importo di euro 5000,00 , come allegato dal convenuto in comparsa di costituzione,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 ridotto addirittura ad euro 4.600,00 secondo la perizia di parte del geom.
CP_6
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relaziona ad una valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice della somma di euro 12.765,00 comprensivi di Iva, oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo 2) Condanna il convenuto al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7