Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di condizioni per la riabilitazione, mentre, da un lato, la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione nel diritto penaleAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 26 gennaio 2020
La riabilitazione nel diritto penale – indice: Cos'è Quando è concessa Sospensione condizionale della pena Quando non si può ottenere La revoca Ambito di applicazione ed effetti Profili processuali Costi ed onorari Tempi Il soggetto che ha commesso un reato è sanzionato in quanto il fatto illecito da questi commesso ha verie conseguenze giuridiche inevitabili. Al reato però, corrispondono delle sanzioni non sempre applicate concretamente o che comunque non hanno carattere perpetuo. Le ragioni della cessazione degli effetti sanzionatori della sentenza penale sono varie: ciò avviene, ad esempio, quando intervengono cause di estinzione del reato o della pena. Fra le prime si ricorda il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/12/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 4151
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022847/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TT LI N. IL 09/09/1955;
avverso ORDINANZA del 28/04/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE T., che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Il 28/04/2005 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva l'istanza di riabilitazione presentata da PE AN, cui era stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione, interamente condonati ex D.P.R. n. 394 del 1990, con sentenza pronunziata il 10/07/1991 dal Gip del Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in ordine al delitto di cui alla L. Fall., art. 216 per avere, quale socio della s.n.c. PE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parma il 14 maggio 1987, ceduto ad una terza persona un capannone industriale in estinzione di un proprio debito, favorendo così quest'ultima in danno degli altri creditori. Il Tribunale motivava la sua decisione sulla base del rilevante disavanzo, di cui era stato responsabile diretto ed esclusivo TT, e dell'assenza di proposte transattive risarcitorie da parte del ricorrente, non privo di capacità economica. Tali elementi, a giudizio del Tribunale, costituivano altrettanti indici della mancanza di una costante prova di buona condotta. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, PE, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 179 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto:
a) a carico del ricorrente non gravavano obbligazioni civili nascenti dal reato;
b) il fallito si trovava nell'impossibilità di adempierle, tenuto conto delle seguenti circostanze: 1) il fallimento aveva riguardato non solo la s.n.c. PE, ma anche il fallito personalmente;
2) la chiusura della procedura era avvenuta solo il 15/04/1998, per cui fino a quella data il fallito non aveva avuto la disponibilità di beni propri ne' alcuna facoltà di amministrarli;
3) il passivo non era di rilevante entità, ammontando a 125 milioni di lire;
4) era avvenuta la compiuta ripartizione dell'attivo; 5) TT aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa retribuita solo nel marzo 2003; 6) il modesto ammontare dello stipendio non consentiva la formulazione di proposte transattive;
c) attraverso lo svolgimento di attività lavorativa PE aveva dimostrato il suo pieno reinserimento nella società civile. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta.
L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato.
Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di cinque anni (ora tre) dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Sez. 1^, 27 febbraio 1996, n. 1274, ric. Politi, rv. 204698).
L'attivarsi del reo al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5^, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3^, 10/11/1998, n. 2942).
2. Da un punto di vista metodologico, ai fini del compiuto esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva preliminarmente che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16/12/1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22/10/1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
3. Alla luce dei principi in precedenza esposti il provvedimento impugnato è affetto dal vizio di violazione di legge e di carenza e di illogicità della motivazione, avendo omesso di considerare l'ipotesi disciplinata dall'art. 179 c.p., comma ultimo, n. 2, ossia quella dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato.
In tale categoria rientrano tutte le situazioni non addebitatoli al condannato che gli impediscono l'adempimento cui è tenuto per conseguire il beneficio, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, con la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione (Sez. 3^, 11/02/2000, n. 685). Mentre da un lato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e, cioè, come conseguenza della sola impossibilità economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall'altro si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna (Sez. 5^, 8/10/1999, n. 4731, rv. 215748).
4. Alla luce di questi principi, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare, come esattamente sottolineato dalla difesa del ricorrente, la condizione di impossibilità giuridica (artt. 119, 120, 121 L.F.), rilevante ai sensi dell'art. 179 c.p., comma ultimo, n. 2), in cui versava PE, tenuto conto del fatto che:
- con la dichiarazione di fallimento (14/05/1987) della s.n.c. PE era stato dichiarato anche il fallimento personale del ricorrente;
- a partire dal 14/05/1987 e sino alla chiusura della procedura (avvenuta il 15/04/1998) il fallito non aveva più avuto la disponibilità di beni propri ne' alcuna facoltà di amministrarli (artt. 42, 44 L.F.);
- l'apprensione di tutti i beni alla massa fallimentare, al fine della soddisfazione dei crediti insinuati nel rispetto della par condicio creditorum, priva il fallito della sua capacità di agire, impedendo allo stesso di potere legittimamente e validamente disporre di ogni suo o bene;
- beni o disponibilità eventualmente pervenuti sarebbero stati automaticamente acquisiti dalla massa fallimentare. Il provvedimento impugnato, pertanto, è affetto anche da un'evidente illogicità della motivazione, laddove assume, quali elementi ostativi alla riabilitazione, il mancato assolvimento di obbligazioni civili, l'assenza di proposte transattive, pur in presenza di capacità economiche, la mancanza di costante prova di buona condotta.
S'impone, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, affinché il Tribunale di sorveglianza di Bologna, cui gli atti devono essere rimessi per nuovo esame, valuti la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta riabilitazione alla luce dei principi giuridici in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2006.