Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, la cui prova grava sul condannato, non costituisce ostacolo alla concessione della riabilitazione medesima non solo in ipotesi di impossidenza economica, ma anche in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 6
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 25742/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AS AL N. IL 20/10/1955;
avverso l'ordinanza n. 2636/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 19/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 19.1.09, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la domanda di riabilitazione proposta da DE AS OR ai sensi degli artt. 178 e segg. c.p. in quanto il medesimo non aveva fornito la prova di avere adempiuto le obbligazioni civili nascenti dal reato da lui commesso (omicidio colposo), giudicato con sentenza del Tribunale di Padova in data 29.10.05. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli DE AS OR ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 179 c.p.: la motivazione dell'impugnata ordinanza era illogica, atteso che, dall'esame della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Padova in data 29.10.05 per omicidio colposo, le parti danneggiate non erano state indicate, contenendo la sentenza un mero accenno ai congiunti della vittima, senza che, di essi, siano state indicate le generalità; la sentenza aveva poi riconosciuto in suo favore l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la quale dimostrava che esso ricorrente aveva risarcito i danni causati ai congiunti della parte offesa prima del giudizio;
ed infatti tali congiunti non si erano costituiti parte civile nel processo penale celebratosi nei suoi confronti. Non si comprendeva pertanto quali fossero le obbligazioni civili che esso ricorrente era tenuto ad adempiere, atteso che la sua buona condotta si era certamente appalesata nelle forme del ravvedimento operoso. Ai sensi dell'art. 179 c.p. infatti l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato condizionavano la concessione della riabilitazione, a meno che non venisse dimostrata l'impossibilità di adempiere alle stesse;
e nella specie esso ricorrente avrebbe potuto assolvere all'onere probatorio a suo carico solo mediante un'autocertificazione, ritenuta viceversa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli insufficiente, anche se a suo carico non sussisteva alcun onere risarcitorio, avendo egli adempiuto alle obbligazioni civilistiche su di lui gravanti prima del giudizio. L'unico motivo di ricorso proposto da DE AS OR è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte invero l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della riabilitazione non solo in ipotesi di accertata impossidenza economica, ma anche quando vengano messe in luce situazioni di fatto che impediscano al condannato di adempiere dette obbligazioni civilistiche, pur gravando al riguardo un preciso onere probatorio sulla parte, tenuta altresì a dimostrare di avere tenuto una condotta successiva alla condanna improntata all'emenda ed al ravvedimento (cfr. Cass. 1A, 20.9.07 n. 36232, rv. 237503). Nel caso in esame risulta che il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha negato al ricorrente il beneficio della riabilitazione facendo esclusivo riferimento alla circostanza che il medesimo non aveva adempiuto le obbligazioni civili nascenti dal reato di omicidio colposo, per il quale aveva subito condanna dal Tribunale di Padova con sentenza del 29.10.1985, in tal modo facendo chiaramente intendere che nessun altro ostacolo sussisteva per concedere al ricorrente la chiesta riabilitazione. Con riferimento all'omesso adempimento delle obbligazioni civili tuttavia il ricorrente ha fatto presente che le parti lese nel processo per omicidio colposo, per il quale aveva subito condanna definitiva dal Tribunale di Padova, non si erano costituite parti civili nel processo, in quanto già risarcite in precedenza;
ed al riguardo il ricorrente ha fatto presente che la sentenza impugnata gli aveva riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 (avere riparato interamente il danno mediante il suo risarcimento prima del giudizio, ovvero essersi adoperato efficacemente e spontaneamente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato). S'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, perché provveda a riesaminare la domanda proposta da DE AS OR intesa ad ottenere la riabilitazione, tenendo presente quanto dal medesimo rappresentato in materia di risarcimento del danno conseguente al reato per il quale ha chiesto la riabilitazione;
accertando, in particolare, in qual modo abbia inciso la dedotta concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010