Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2005, n. 9755
CASS
Sentenza 27 gennaio 2005

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Massime1

Ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda.

Commentario1

  • 1La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con la
    Emanuele Cavallo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2005, n. 9755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9755
Data del deposito : 27 gennaio 2005

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