Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
Ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda.
Commentario • 1
- 1. La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con laEmanuele Cavallo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2005, n. 9755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9755 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 386
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 031100/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN ER;
avverso ORDINANZA del 08/06/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 8/6/04 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di riabilitazione presentata da FO RT in relazione a una condanna per corruzione, peculato e altro, inflittagli con sentenza 19/1/98 della locale Corte di appello, rilevando che non era stata realizzata la condizione di cui all'art. 179 comma 4 n. 2 C.P. poiché il predetto non aveva risarcito i danni erariali derivati dai reati (per effetto della sottrazione di atti e documenti dalla cancelleria commerciale del Tribunale di Roma al fine di privarli dei valori bollati per porli nuovamente in circolazione) nè dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che l'adempimento delle obbligazioni era al suo assistito reso impossibile dal fatto che il danno erariale non era liquido ed esigibile, non essendo stato in alcun modo quantificato ne' richiesto, e che il relativo diritto era ormai prescritto.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Il Tribunale invero, evidenziando a giustificazione della decisione reiettiva il comportamento passivo del FO di fronte alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, ha fatto corretta applicazione del principio che già questa Sezione ha avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 19/9/91, Nucera, rv. 188.557) secondo cui, ai fini della riabilitazione, l'attivazione per l'adempimento delle obbligazioni medesime non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del codice civile ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005