Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2014, n. 4004
CASS
Sentenza 9 gennaio 2014

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In tema di richiesta di riabilitazione, anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che si era genericamente limitata a riferire che "non ricorrevano le condizioni ostative di cui all'art. 179 , comma sesto, numeri 1 e 2 cod. pen.").

Commentario1

  • 1Art. 179 - Condizioni per la riabilitazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2014, n. 4004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4004
Data del deposito : 9 gennaio 2014

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