Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di richiesta di riabilitazione, anche in relazione ad una sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto ad accertare se il condannato che richiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa ovvero quali siano le ragioni per le quali il medesimo sia stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che si era genericamente limitata a riferire che "non ricorrevano le condizioni ostative di cui all'art. 179 , comma sesto, numeri 1 e 2 cod. pen.").
Commentario • 1
- 1. Art. 179 - Condizioni per la riabilitazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2014, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2014
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 52
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 30094/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
OL RE N. IL 27/06/1945;
avverso l'ordinanza n. 784/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 30/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Firenze impugna innanzi a questa Corte l'ordinanza del 30 aprile 2013, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso a OL DO la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., in relazione ad una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ex art. 444 c.p.p., per il reato di bancarotta fraudolenta.
2. Il P.G. lamenta che non erano presenti agli atti del fascicolo le informazioni di polizia ed il certificato dei carichi pendenti del condannato, idonee a provare che il medesimo avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta;
che neppure gli era stato concesso di visionare la sentenza emessa nei confronti del OL;
che l'ordinanza impugnata nessun richiamo aveva fatto alla sussistenza della condizione dell'avvenuto risarcimento del danno, prevista dall'art. 179 c.p., comma 6, n. 2; e l'avverarsi della condizione anzidetta era da accertare anche in ipotesi di intervenuta prescrizione del credito ed anche se la sentenza, pronunciata su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., non comportava la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.
3. Con tempestiva memoria OL DO, per il tramite del suo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. di Firenze, facendo presente che la sentenza, per la quale egli aveva chiesto la riabilitazione, era stata pronunciata su accordo delle parti ex art.444 c.p.p., si che essa nessuna decisione aveva adottato in ordine ad eventuali sue obbligazioni civili.
Pertanto egli non era stato posto in condizione di attivarsi per provvedere all'eliminazione delle conseguenze civili della sua condanna, anche per essere mancata sul punto alcuna richiesta da parte delle persone offese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Firenze è fondato.
2. Il provvedimento impugnato è da ritenere invero carente di motivazione, non tanto con riferimento all'avere il condannato dato prove effettive e costanti di buona condotta, atteso che, sul punto, il provvedimento impugnato ha fatto adeguato riferimento al certificato dei carichi pendenti ed alle informazioni di polizia in atti, quanto piuttosto con riferimento al presupposto, di cui all'art. 179 c.p., comma 6, n. 2, concernente l'avere il condannato adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salva la prova dell'essersi egli trovato nell'impossibilità di adempierle.
3.Sul punto infatti l'ordinanza impugnata si è genericamente limitato a riferire che non ricorrevano le condizioni ostative indicate dall'art. 179 c.p., comma 6, n. 1 e 2; il che non appare sufficiente, dovendosi al contrario ritenere che il Tribunale, pur in presenza di una sentenza di patteggiamento, equiparata ad una sentenza di condanna e quindi fornita di efficacia extraprocedimentale, era tenuto a pronunciarsi in modo esplicito sul punto, specificando se il condannato si fosse in qualche modo attivato al fine di eliminare le conseguenze civilistiche derivate dalla sua condotta criminosa, ovvero indicando le eventuali ragioni per le quali egli era stato nella impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato ascrittogli (cfr., in termini, Cass. Sez. 1^ n. 16026 del 12/4/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135).
4.Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini l'istanza di riabilitazione proposta da OL DO, colmando le riscontrate carenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014