Sentenza 17 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di riabilitazione, la valutazione del comportamento dell'interessato ai fini della verifica del requisito della buona condotta deve comprendere non solo il periodo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza presentata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2012, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3735
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 9743/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GH RT n. il 17 agosto 1963;
avverso il decreto 24 novembre 2011 - Tribunale di Sorveglianza di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto deliberato in data 24 novembre 2011, depositato in cancelleria il 24 novembre 2011, il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'Interesse di GH RT volta a ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art. 179 cod. pen. con riferimento alle condanne riportate nel casellario giudiziale in atti.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che non risultava che il prefato avesse risarcito il danno di cui ai procedimenti che gli gravavano.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione GH RT chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare venivano osservato che, nella fattispecie, era stato violato l'art. 179 cod. pen., u.c., posto che il giudice avrebbe dovuto verifica re tutte le condizioni di accesso all'istituto invocato tra cui se l'imputato si fosse trovato o meno nell'Impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato per la propria situazione economica o la concreta impossibilità di interagire con il danneggiato, considerando altresì la gravità del fatto. Inoltre il decreto gravato era del tutto privo di motivazione, carenza che lo rendeva nudo di per sè. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato. Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 1996, n. 1274, Politi, rv. 204698). L'attivarsi del reo al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Cass., Sez. 5, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3, 10 novembre 1998, n. 2942). 3.2. - Il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia del reato per il quale è intervenuta condanna, se l'istante si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze di ordine civile che sono derivate dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile. L'adempimento delle obbligazioni civili ha, infatti, valore dimostrativo di emenda del condannato (Cass., Sez. 1, 12 aprile 2006, rv. 234135). 3.3. - Ciò posto, deve osservarsi che il Tribunale di Sorveglianza non ha svolto alcuna valutazione in relazione alla richiesta avanzata. Il provvedimento impugnato si palesa per vero privo di qualsivoglia motivazione il che lo rende necessariamente nudo non consentendo alcuna verifica circa l'iter logico argomentativo seguito nel rigetto. Ed è appena il caso di osservare che in particolare in tema di riabilitazione, non viene soddisfatto l'obbligo della motivazione allorquando il giudice di merito si limita ad accettare acriticamente le informazioni di polizia relative alla condotta serbata dal riabilitando e a farne derivare in via esclusiva il diniego del beneficio. In tale ipotesi, infatti, si attribuisce a mere risultanze un compito che è proprio del giudice, e cioè la valutazione del comportamento del condannato, il cui espletamento deve consistere nell'analisi anche di elementi concreti riferiti a fatti storici, e non generici, oltre che da qualificati apprezzamenti, sì da pervenire in modo organico a un meditato giudizio.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013