Sentenza 16 novembre 2011
Massime • 2
In tema di riabilitazione, l'attivarsi del condannato al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha valore dimostrativo della sua emenda e costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale non vi sia stata pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.
In tema di riabilitazione, l'offerta di una somma manifestamente inferiore all'entità del danno dichiarato dalla parte lesa non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dai reati commessi, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale.
Commentario • 1
- 1. La riabilitazione si concede quando il condannato ha transatto con laEmanuele Cavallo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Genova accoglieva la domanda di riabilitazione proposta dall'istante, condannato dieci anni prima dalla Corte d'Appello della medesima città per concorso nel reato di concussione, realizzato mediante pressioni svolte nei confronti dell'amministratore di una società commerciale. Avverso tale ordinanza concessiva, proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale lamentando, in particolare, che il riabilitando non aveva risarcito integralmente i danni cagionati da reato ma che si fosse limitato semplicemente a corrispondere una somma transattivamente concordata con la persona offesa. Investita della questione, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2011, n. 7752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7752 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 16/01/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3731
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 16426/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE IO N. IL 02/09/1947;
avverso l'ordinanza n. 1605/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 15/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette le conclusioqi del PG Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO
1.- Con ordinanza in data 15 febbraio 2011 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della precedente ordinanza di concessione della Corte di Cassazione, respingeva la richiesta di riabilitazione presentata da TO MA, per non avere il richiedente adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato ne' aver dimostrato;
di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Rilevava il tribunale che l'annullamento era stato disposto sul rilievo che in relazione ai reati oggetto delle condanne per le quali il beneficio era richiesto - abuso di ufficio e violazione di direttive comunitarie in materia di rifiuti - richiedevano l'esame delle sentenze di condanna per verificare se dagli stessi fossero derivati danni, se fosse intervenuta condanna al risarcimento in qualche sede, se la somma offerta fosse congrua in relazione ai danni accertati, se vi fosse stata accettazione o meno del risarcimento da parte del comune.
Riteneva, quindi, in esito all'istruttoria svolta, che l'istanza, stante l'accertato mancato risarcimento dei danni, doveva essere respinta.
2.- Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'avvocato Luigi Di Massa, difensore di MA TO, il quale deduce:
a) Vizio di motivazione per mancanza ed illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza di un danno direttamente conseguente alla commissione del reato di cui all'art. 323 c.p., comma 2, da parte del TO, la cui esistenza era stata esclusa dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 772 depositata il 10.6.1999, e l'ulteriore provvedimento di condanna nulla dica in ordine a qualsivoglia profilo di danno, nonché con riguardo al giudizio di inidoneità dell'offerta risarcitoria che non è argomentato. Non si comprende infatti se l'insufficienza della somma offerta sia stata rapportata all'entità del danno lamentato dal comune di Roccaraso ovvero alla condizione economica del riabilitando.
b) Vizio di motivazione per contraddittorietà.
Sostiene il ricorrente che il tribunale sia incorso nell'errore di ritenere che con la sentenza 9.1.1997 il TO fosse stato condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili per il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), invero contestato ad altri soggetti.
c) Vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in ordine alla ritenuta sussistenza del danno da reato in conseguenza della commissione del delitto di cui all'art. 323 c.p., che è stata invece esclusa come rilevabile dal testo della sentenza n. 772 della Sez 6^ penale del 15.4.1999. d) Vizio di motivazione per contraddittorietà sotto il profilo della non ritenuta impossibilità per il ricorrente di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato.
Dagli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza sulla capienza patrimoniale del TO il tribunale deduceva l'esiguità della offerta risarcitoria e la non dimostrata impossibilità da parte dell'istante di non essere in grado di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il tribunale invero era richiesto di verificare attraverso l'esame delle sentenze di condanna se vi fossero stati danni, quali fossero, se fosse intervenuta condanna al risarcimento e se la somma offerta fosse congrua non in relazione ai danni, tardivamente ed unilateralmente, dichiarati dal comune di Roccaraso ma con riguardo a quelli accertati.
3.- Il Procuratore Generale dott. Tindari Baglione, con atto depositato il 15 giugno 2011, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.- Il difensore ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione relativa alla sua partecipazione alla astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria per il giorno 16 novembre 2011. OSSERVA IN DIRITTO
1.- Preliminarmente osserva il Collegio che l'adesione del difensore alla proclamata astensione dalle udienze è irrilevante posto che trattasi di ricorso ai sensi dell'art. 611 c.p.p. che non prevede l'intervento del difensore e delle altre parti in camera di consiglio.
2.- Venendo quindi all'esame dei motivi di doglianza illustrati dal difensore ricorrente essi si appalesano infondati. Secondo il consolidato principio di diritto che il collegio condivide "Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento dell'obbligazione del risarcimento del danno è condizione prevista dalla legge e discendente dal fatto stesso del reato, sicché non occorre che essa risulti dalla sentenza di condanna" (Cass. Sez. 1, sent. 17.11.2004, n. 46933, Rv. 230169). Ed invero l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale non vi sia stata pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato. Ciò deriva dalla natura stessa della riabilitazione che è istituto che si caratterizza, rispetto alle cause di estinzione del reato o della pena, per la sua efficacia generale e residuale, essendo astrattamente idoneo ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Alla riabilitazione, infatti, consegue, attraverso l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna, la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, essa è quindi concedibile quando il condannato stesso abbia dimostrato con la sua positiva condotta segni inequivocabili di ravvedimento. Essendo questa la ratio che informa l'istituto l'adempimento delle obbligazioni civili ex delicto assume specifico rilievo "in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge in relazione alla condotta successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato" ( Cass. Sez. 1, sent. 7.10.1970, n. 1661, Rv. 116083;
e nel medesimo senso Cass. Sez. 1, sent. 12.4.2006, n. 16026, Rv. 234135).
3.- Tanto premesso va rilevato come nel caso di specie gli assunti difensivi in ordine alla inesistenza di un danno risarcibile a cagione della mancata pronuncia in proposito delle sentenze di condanna, per quanto pregevolmente articolati in censure relative a vizi di motivazione, sono infondati e, peraltro, palesemente contraddetti dal fatto che lo stesso ricorrente poco prima della presentazione dell'istanza di riabilitazione avesse offerto, a titolo di risarcimento in favore del comune di Roccaraso, una determinata somma e dalla circostanza che, successivamente, prima della trattazione dell'istanza in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Cassazione, abbia reiterato, con le modalità dell'offerta reale, la proposta risarcitoria maggiorandola. 4.- Nè l'offerta di una somma manifestamente inferiore all'entità del danno dichiarato dalla parte lesa può essere ritenuta idonea a configurare una reale volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dai reati commessi, soprattutto quando le possibilità economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale. In questo senso non è ravvisabile alcun vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata avendo i giudici di merito, dopo aver preso atto delle richieste della parte lesa e delle condizioni economiche dell'istante, ritenuto con giudizio di merito congruo e coerente rispetto ai dati fattuali acquisiti, che l'offerta di risarcimento non era adeguata, sia con riferimento all'entità dei danni che in relazione alle reali possibilità economiche, e quindi di capienza risarcitoria, accertate in capo al TO e dal medesimo non smentite.
5.- - Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012