Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di riabilitazione, atteso che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento, il giudice, nel rigettare l'istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2012, n. 5707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5707 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/12/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 3770
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 11369/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN ON N. IL 15/03/1961;
avverso l'ordinanza n. 1212/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 14/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordine limitatamente alla condanna del 16/5/2000. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con la quale, in data 14 dicembre 2010, è stata accolta la sua istanza di riabilitazione in relazione alla sentenza resa il 20 novembre 2001 dal Tribunale dell'Aquila ed invece rigettata la medesima domanda in relazione sia alla condanna pronunciata il 17.9.1998 dalla Corte di appello aquilana per il reato di cui all'art. 515 c.p., sia a quella resa il 16.5.2000 dal GIP del tribunale della stessa sede per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., propone ricorso per cassazione PI LF, assistito dal difensore di fiducia, denunciando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed c), violazione dell'art. 179 c.p. e difetto di motivazione sul punto.
1.1 Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, che il giudice territoriale, quanto alla prima condanna, non ha considerato l'impossibilità di risarcire il danno cagionato dalla violazione dell'art. 515 c.p., delitto questo che non tutela l'interesse dei singoli ma la pubblica funzione statuale di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e, quanto alla seconda condanna, l'assenza in sentenza di una obbligazione risarcitoria a carico di chicchessia.
1.2 Denuncia invece col secondo motivo di doglianza la difesa istante difetto di motivazione, dappoiché non argomentato in quale modo le condotte giudicate relative al rigetto impugnato, la violazione cioè dell'art. 515 c.p. e la falsificazione di un documento della ASL, abbiano cagionato danno risarcibile.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente al decreto penale di condanna del 16.5.2000 perché non individuabili, in questo solo caso, le obbligazioni civili nascenti dal reato.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 L'art. 179 c.p., come è noto, nel disciplinare l'istituto della riabilitazione di cui all'articolo precedente, indica requisiti positivi, necessari per l'utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, richiesti per l'ammissibilità della domanda e requisiti negativi, integranti cause ostative alla concessione del beneficio. Nel caso in esame il tribunale, pur riconoscendo la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti positivi e di ammissibilità della domanda, ha posto a fondamento della decisione di rigetto la causa ostativa disciplinata all'ultimo comma dell'art.179 c.p., n. 2, là dove è prescritto, come è noto, che "La
riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato: ... 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di farlo". Ciò premesso richiama il collegio il proprio costante insegnamento in materia, insegnamento secondo cui, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato come eccezione all'ostacolo alla riabilitazione, non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l'adempimento delle obbligazioni civili al quale è tenuto per conseguire il beneficio richiesto (Cass., Sez. 1, 25/03/2011, n. 18600). Non può certo dubitarsi che l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa sia considerato dalla norma condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, tanto che esso si appalesa necessario anche nel caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3, 10.11.1998, n. 2942), cionondimeno l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere contemperata con la esigenza, consustanziale all'istituto, di evitare un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del riabilitando il quale abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione (Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2005, n, 6704, rv. 233406; Cass., sez, 1, 7 gennaio 2010, n, 4089, rv, 246052).
Sussiste, peraltro, a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione delle ragioni per le quali l'obbligazione risarcitoria non sia stata adempiuta in tutto ovvero in parte.
3.2 Alla luce dei principi sin qui esposti, ad avviso del Collegio il provvedimento impugnato è affetto dal vizio di violazione di legge e di carenza ed illogicità della motivazione. Secondo quanto desumibile dagli atti, infatti, a fronte delle difese del riabilitando non ha il Tribunale indicato in quale modo il reato di falso abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili e, del pari, se a molti anni di distanza dalla condotta giudicata ai sensi dell'art. 515 c.p., siano state individuate e siano comunque attualmente individuabili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente.
Orbene, a fronte del quadro appena sintetizzato il giudice territoriale si è limitato a considerare non risarcito il danno subito, senza alcuna altra argomentazione, pur necessaria nella fattispecie, in ordine alla impossibilità del risarcimento ai sensi dell'art. 179 c.p., n. 2, u.c.. 4. Sulla base di quanto sin qui esposto, s'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013