Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/10/2002, n. 14689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14689 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) .1.4 6 8 9 2 0 2 - REPUBBLICA ITALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NEGATURIR Dott. Mario R.G.N. 10513/00Presidente SPADONE Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- Cron. 36215 DE JULIO - Consigliere Dott. Rosario - Rep. Rel. Consigliere Ud. 03/07/02Dott. Roberto Michele TRIOLA -- Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Patt Giovanni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott. IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ES SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 30, presso 10 studio dell'avvocato CONCETTA PALMA, difeso dall'avvocato EUGENIO CONFORTI,2002 1066 giusta delega in atti;
-1- 1 controricorrente avverso la sentenza n. 241/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore B Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 1° marzo 1999 RA Calabrese conveniva l'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di Pace di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che asseriva avere subito per effetto della abusiva installazione di pali per linee elettriche in un fondo di sua proprietà. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal giudice adito con sentenza in data 7 luglio 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso RA Calabrese. Motivi della decisione un punto di vista logico va esaminata per prima la doglianza Da con la quale 1'ENEL s.p.a. deduce che avendo, chiesto, nella comparsa di risposta previo riconoscimento della servitù, siano liquidati i danni sulla scorta dei criteri di cui all'art. 5 bis L. 359/92 e succ. mod., aveva proposto una domanda riconvenzionale la quale eccedeva la competenza del Giudice di расе, che, di e 36 cod. proc. civ., avrebbe dovutoconseguenza, ex art. 34 spogliarsi dell'intera controversia. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace ha così motivato sul punto: Relativamente, poi, alla richiesta di accertamento incidentale dell'intervenuta usucapione ex art. 34 c.p.c. la stessa viene rigettata: dagli atti senza ombra di dubbio, chedell'istruttoria è emerso, l'installazione dei pali è avvenuta da circa quindici anni, nè la convenuta società ha esibito documentazioni che possano accertare Si rileva,con certezza il momento preciso dell'installazione. inoltre, che la questione pregiudiziale si converte in causa pregiudiziale, con relativo spostamento di competenza, quando oltre all'esplicita richiesta di una delle parti la questione assuma autonomo rilievo in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche oltre che sul rapporto controverso anche su altri rapporti o soggetti. Nel caso di specie tale ultimo elemento manca per cui si ritiene di potere decidere la domanda principale senza rimettere le parti al giudice superiore, per come richiesto da parte convenuta avendo accertato incidentalmente che il termine ventennale per il maturare dell'usucapione, nel caso specifico, non si è compiuto. La doglianza dell'ENEL s.p.a. è fondata. Anche volendo prescindere dalla esattezza O meno delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine all'accertamento incidentale, il Giudice di pace di Cosenza non ha considerato che nella specie non di accertamento incidentale si trattava, ma di domanda riconvenzionale, con conseguente applicazione dell'art. 36 cod. proc. civ. Le altre questioni sollevate con il ricorso vengono ad essere assorbite. In relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Cosenza, il quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Cosenza. Roma, 3 luglio 2002 UL PU AD IL CANCELLIERE C1 RA Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 8 OIT, 2002 'IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 RA Catania ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT, 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)