Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
La trasformazione, ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 28 dicembre 1993, n. 561, da reati ad illeciti amministrativi delle violazioni in materia di impianti radioelettrici previste dall'art. 195 comma 2 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, riguarda soltanto le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a regime di autorizzazione, come le ricetrasmittenti di debole potenza previste dall'art. 334 del citato d.p.r. che operano in ambito locale e sono destinate a limitati scopi socialmente utili, mentre sono escluse dalla depenalizzazione le violazioni relative ai ripetitori di trasmissioni radiotelevisive, ricomprese nel comma 3 dell'art. 195 del citato d.p.r., che sono caratterizzati dalla funzione di diffondere messaggi a collettività indeterminate di utenti e che non possono esercitare comunicazioni bidirezionali tra ripetitore e destinatari, essendo destinati solo a ricevere trasmissioni da un'emittente originaria per ritrasmetterle ai destinatari finali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 26597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26597 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 09/05/2002
Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere N. 1044
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere N. 18238/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON AR, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 14.11.2000 dalla corte d'appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 14.11.2000 la corte d'appello di Palermo ha confermato quella resa addì 8.10.1999 dal pretore di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che aveva condannato AR ON alla pena di quattro mesi di reclusione, con i doppi benefici di legge, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 195, comma 3, D.P.R. 156/1973, perché quale sindaco del comune di Cefalù
- aveva esercitato un impianto di diffusione televisiva (ripetitore per la ricezione nel territorio comunale) senza la prescritta autorizzazione.
In particolare, i giudici di merito hanno accertato che il ripetitore per la ricezione delle trasmissioni televisive nell'ambito del territorio comunale di Collesano era stato istallato, senza autorizzazione, prima del 1989; che il ON, divenuto sindaco il 10.7.1996, aveva continuato a gestire l'impianto (trovato in funzione all'epoca del sopralluogo in data 1.7.1997), interessandosi anche per la manutenzione e per le pratiche amministrative necessarie per ottenere l'autorizzazione ministeriale.
Trattandosi di impianto per la diffusione televisiva in ambito locale, i giudici hanno applicato la riduzione di pena prevista dall'ultimo periodo del terzo comma del citato art.195. 2 - E ON ha presentato ricorso per cassazione, deducendo a sostegno sette motivi per violazione di legge penale e per difetto di motivazione.
In sintesi:
2.1 - sostiene che dalla evoluzione della normativa in materia si evince che il succitato terzo comma dell'art. 195 punisce solo gli impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, ma non i ripetitori, anche perché sarebbe aberrante equiparare la trasmissione ex novo dalle fonti originarie con la ricetrasmissione di suoni e immagini non nuove, ma già prodotte da altri;
2.2 - lamenta che la corte palermitana non ha valutato che l'impianto ripetitore era di debole potenza e che serviva non tutto il territorio comunale, ma solo una piccola parte dell'abitato di Collesano;
2.3 - ripropone la questione di legittimità costituzionale - già proposta in sede di appello - dell'art. 195, comma 3, D.P.R. 156/1973, laddove tratta in modo identico la radiodiffusione originaria e quella attraverso ripetitori, con riferimento agli artt. 3 e 15, comma 2, Cost.;
2.4 - sostiene che la fattispecie concreta era disciplinata dall'art. 195, comma 2, t.u.l.p., relativo agli impianti elettrici di debole potenza, e che il reato contravvenzionale ivi previsto è stato depenalizzato dall'art. 1 lett. g) della legge 28.12.1993 n. 561, peraltro abrogata dall'art. 214 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, che tuttavia è da ritenersi incostituzionale per violazione della legge di delega;
2.5 - lamenta difetto di motivazione laddove la corte palermitana ha ritenuto sussistere l'elemento psicologico del reato;
2.6 - lamenta ancora difetto di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il sindaco aveva gestito il ripetitore, pacificamente istallato prima del suo insediamento;
2.7 - sostiene, senza alcuna specificazione delle ragioni in fatto e in diritto, che andava applicata "la disciplina più favorevole del tempus commissi delicti".
Motivi della decisione
3 - Va anzitutto sgombrato il campo dalla censura sollevata col quarto motivo (n. 2.4), secondo la quale la fattispecie concreta doveva inquadrarsi nella previsione relativa agli impianti radioelettrici di debole potenza, ormai depenalizzata per effetto dell'art. 1 lett. g) legge 28.12.1993 n. 561, legge peraltro abrogata - secondo il ricorrente - dall'art. 214 D.Lgs. 24.12.1998 n. 58. La tesi è priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Premesso che, secondo l'art. 314 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale e di telecomunicazioni), per servizi radioelettrici si intendono le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche (escluse quelle destinate a integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico), e che, secondo l'art. 315 dello stesso testo unico, per stazioni radioelettriche si intendono gli impianti trasmettitori o ricevitori, insieme con gli apparecchi accessori, si deve rilevare che, nell'ampio genus degli impianti radioelettrici così definiti, gli impianti ricetrasmittenti di debole potenza si distinguono strutturalmente dalle stazioni emittenti radiotelevisive per l'attitudine a ricevere, oltre che a trasmettere, messaggi:
attitudine che è propria dei primi, ma è assente nelle seconde. Inoltre, secondo la nota sentenza 1030/1988 della Corte costituzionale, gli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza sono tipicamente preordinati a realizzare comunicazioni interpersonali e non a diffondere messaggi alla generalità, sicché essi rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 15 Cost., che riguarda la libertà di comunicazione diretta a destinatari determinati, mentre le emittenti radiotelevisive ricadono nell'ambito dell'art. 21 Cost., che attiene alla libertà della manifestazione del pensiero rivolta a una pluralità indeterminata di soggetti. Gli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, quindi, sono soltanto quelli disciplinati legislativamente dall'art. 334 del testo unico 156/1973, e tecnicamente dal D.M. 2.4.1985: detti C.B. (citizen band, o banda cittadina) perché operano in ambito locale, sono destinati a limitati scopi socialmente utili o comunque apprezzabili, quali l'ausilio a imprese, la sicurezza della vita umana in mare, l'ausilio ad attività sportive e agonistiche, l'ausilio alle attività sanitarie e altre simili comunicazioni a breve distanza. Esulano quindi dalla nozione di apparecchi ricetrasmittenti sia le stazioni emittenti radiotelevisive, che hanno propriamente una funzione comunicativa unidirezionale (dall'emittente agli utenti) e destinata alla generalità dei consociati;
sia anche i ripetitori di trasmissioni radiotelevisive, che sono ugualmente caratterizzati dalla funzione di diffondere messaggi a collettività indeterminate di utenti e che non possono esercitare propriamente comunicazioni bidirezionali tra emittente (ripetitore) e destinatari, essendo destinati solo a ricevere trasmissioni da un'emittente originaria per ritrasmetterle ai destinatari finali, con una tipica funzione di intermediario tecnico tra la prima e i secondi. In altri termini, anche i ripetitori di trasmissioni radiotelevisive esercitano una funzione di diffusione al pubblico, e come tali non possono essere assimilati agli apparecchi ricetrasmittenti di cui all'art. 334. Orbene - com'è noto - la citata sentenza 1030/1988 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 195, come modificato dall'art. 45 legge 103/1975, nella parte in cui comprendeva gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, contemplati dall'art. 334, tra gli impianti soggetti a concessione anziché ad autorizzazione.
In seguito, l'art. 30 legge 223/1990 ha nuovamente modificato l'art. 195, configurando nel secondo comma come contravvenzione, punita con l'arresto, l'istallazione o l'esercizio di impianti radioelettrici non abilitati, e prevedendo al terzo comma come delitto, punito con la reclusione, l'installazione o l'esercizio di impianti di diffusione radiotelevisiva. È poi intervenuta la legge 28.12.1993 n.561, che con l'art. 1 lett. g) ha trasformato la contravvenzione di cui al secondo comma in illecito amministrativo, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, e cioè agli impianti ricetrasmittenti portatili di debole potenza, con banda di frequenza locale, di cui al predetto art. 334.
È vero che tutta la legge 561/1993 è stata abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. gg) del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, che il ricorrente assume come incostituzionale per violazione della legge di delega. Ma è altrettanto vero che, qualche tempo dopo, l'art. 15 della legge 25.6.1999 n. 205 ha ridimensionato la portata della abrogazione,
limitandola solo alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. m) e all'art. 2, comma 2, lett. f) della legge 561/1993, precisando che per il resto (e quindi anche per la depenalizzazione disposta con la citata lett. g) dell'art. 1) la legge stessa si considera non abrogata.
Così precisati i termini della evoluzione legislativa e delle nozioni tecniche riguardanti la soggetta materia, si deve concludere, per quanto attiene al presente processo, che: a) il fatto contestato e accertato a carico dell'imputato - di aver cioè gestito un ripetitore televisivo - è stato correttamente inquadrato nel delitto di cui al terzo comma del vigente art. 195 del testo unico 156/1973;
b) lo stesso fatto non può qualificarsi come contravvenzione prevista dal secondo comma dello stesso art. 195; c) per conseguenza è irrilevante la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione alla asserita abrogazione (peraltro successivamente "annullata" per legge) della depenalizzazione della contravvenzione, limitatamente agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza.
4 - Si devono a questo punto affrontare le censure con cui il ricorrente critica l'interpretazione del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 156/1973, laddove finisce per equiparare la disciplina dei ripetitori con quella degli impianti di trasmissione originaria (nn.
2.1 e 2.3). In sostanza, egli sostiene che tale equiparazione era esplicitamente prevista nel testo previgente dell'art. 195, così come modificato dall'art. 45 della legge 103/1975, laddove stabiliva che si applicavano le stesse sanzioni penali per gli impianti radiotelevisivi e per gli impianti ripetitori (secondo comma); mentre non è più prevista nel testo vigente della norma, così come modificato dall'art. 30 della legge 223/1990, il quale non parla più di "ripetitori".
La tesi è infondata, perché la categoria dei "ripetitori" di programmi sonori e televisivi continua ad essere prevista nel testo unico 156/1973 come appartenente alla più ampia categoria degli impianti di telecomunicazione, con la sola specificità che i ripetitori sono soggetti al regime dell'autorizzazione anziché a quello della concessione.
Infatti, dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 183, comma 1, del testo unico si desume chiaramente che, al di fuori dello Stato, nessuno può istallare o esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuta la relativa concessione statale, e nessuno può istallare o esercitare impianti ripetitori di programmi sonori o televisivi (nazionali o esteri) senza previa autorizzazione. Questa disciplina è ribadita dalla legge 14.4.1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), che da una parte, con l'art. 45, ha modificato gli artt. 1, 183 e 195 del testo unico nel senso ora citato, e dall'altra dedica un apposito titolo (il terzo) per disciplinare gli impianti privati ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi, stabilendo la necessità dell'autorizzazione ministeriale (art. 38, per i ripetitori di programmi esteri, e art. 43, per i ripetitori di programmi nazionali:
norme entrambe richiamate dalla successiva legge sul sistema radiotelevisivo, n. 223 del 6.8.1990, all'art. 5).
4.1 - Neppure si può sostenere - come fa il ricorso - che la predetta interpretazione dell'art. 195 sia in contrasto con gli art.3 e 15 Cost.. Quanto al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, basti osservare che la disciplina degli impianti radiotelevisivi "originari" è differente da quella degli impianti "ripetitori", atteso che - come già osservato - l'una richiede la concessione e l'altra solo l'autorizzazione. Questa disparità di trattamento appare ragionevole, atteso che per gli impianti originari di trasmissione l'atto di concessione consente allo Stato di condizionare l'esercizio dell'attività di trasmissione alla assegnazione della frequenza (che è risorsa limitata), alle garanzie tecniche ed economiche dell'impresa, al rispetto delle norme dettate per assicurare il pluralismo dell'informazione e la tutela dei consumatori, e a simili requisiti democratici di un'attività di preminente interesse nazionale, quale quella della trasmissione radiotelevisiva. Mentre per gli impianti ripetitori l'atto di autorizzazione permette allo Stato di controllare soltanto alcuni requisiti di gestione, indipendentemente dal contenuto delle trasmissioni. Quanto alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15, s'è ricordato sopra come la stessa Corte costituzionale riconduca tutti gli impianti di diffusione pubblica, e quindi anche gli impianti ripetitori, nell'ambito dell'art. 21 Cost., riservando l'applicazione dell'art. 15 agli impianti di comunicazione verso soggetti determinati: sicché esula da quest'ultima norma costituzionale la fattispecie dei ripetitori di programmi con destinazione pubblica, anche se di ambito territoriale limitato.
Resterebbe quindi il raffronto col parametro dell'art. 21, bilanciato dal parametro dell'art. 43 Cost.. Ma a tale riguardo il giudice delle leggi è ripetutamente intervenuto, laddove ha affermato la legittimità costituzionale di una disciplina che sottopone ad autorizzazione (e non a concessione) la installazione e la gestione privata di impianti radiotelevisivi a diffusione locale (v. sent. 202/1976). Ed è evidente che questa affermazione di legittimità è perfettamente estensibile alla disciplina dei ripetitori. La questione di costituzionalità dell'art. 195 deve quindi dichiararsi manifestamente infondata sotto ogni profilo.
5 - Non può essere accolto neppure il secondo motivo di ricorso (n.2.2), col quale si sostiene che il ripetitore era di debole potenza, giacché serviva non tutto il territorio comunale ma solo una piccola parte dell'abitato di Collesano.
In linea di fatto la censura è inammissibile, giacché deduce una circostanza nuova che è sottratta alla cognizione del giudice di legittimità. In linea di diritto la censura è infondata, giacché la portata territorialmente limitata delle trasmissioni rese possibili dal ripetitore è stata già valutata dai giudici di merito laddove hanno applicato il dimezzamento della pena previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 195.
6 - Parimenti infondato è il sesto motivo del ricorso, con cui si contesta che il sindaco ON abbia gestito il ripetitore, istallato dai suoi predecessori per consentire a una porzione dell'abitato comunale di captare i segnali delle reti Rai e Mediaset. Sul punto, la sentenza impugnata ha accertato l'attività gestionale dell'imputato con una motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giuridici, che ha valorizzato la circostanza che il sindaco ON aveva continuato ad interessarsi della manutenzione e della regolarizzazione amministrativa del ripetitore.
7 - Altrettanto infondato è il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto. Sul punto, la motivazione della corte territoriale è assolutamente incensurabile in questa sede, avendo sottolineato da una parte che l'eventuale convinzione della regolarità amministrativa del ripetitore configurava un errore inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.; e dall'altra, che in base alla documentazione in atti risultava che l'imputato era consapevole della necessità di ottenere una autorizzazione ministeriale.
8 - Infine, il settimo e ultimo motivo è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato.
Non si capisce infatti quale sia la "disciplina più favorevole del tempus commissi delicti" di cui si invoca l'applicazione. Invero, alla data dell'accertamento (1.7.1997), la norma incriminatrice dell'art. 195, comma 3, era già stata modificata dall'art. 30 della legge 6.8.1990 n. 223, sicché era formulata secondo il testo tuttora vigente.
9 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. In relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 3, D.P.R. 29.3.1973 n. 156; dichiara irrilevante la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 214 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, in relazione all'art. 195, comma 2, del D.P.R. 156/1973; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002