Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza a pena restrittiva della libertà personale, alla Corte d'appello compete solo l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata, mentre l'accordo di cooperazione in materia penale con lo Stato estero rientra nella competenza esclusiva del Ministero della giustizia.L'autorità giudiziaria deve limitarsi a statuire sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, sulla inesistenza di impedimenti all'esecuzione della condanna e sulla adeguatezza della pena indicata dal governo estero non rispetto alla sola condanna ovvero ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., bensì rispetto ai criteri sanciti dagli artt.9 e 10 della Convenzione, che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione della pena e quello della conversione della condanna.
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L'obiettivo della normativa convenzionale della Convenzione di Strasburgo del 1983 è espressamente definito nel suo Preambolo, ove si precisa che tale strumento di cooperazione fra gli Stati membri è finalizzato ad ampliare l'ambito della collaborazione internazionale in materia penale sotto il profilo dell'esecuzione delle pene detentive, favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nel loro ambiente d'origine, tenuto conto delle esigenze di buona amministrazione della giustizia. Ai fini dell'attivazione della procedura è necessario un consenso "triadico", cioè dei due Stati, di esecuzione e di condanna, e della persona condannata, che rappresenta la condizione generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1999, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
dott. Luciano Di Noto Presidente del 13/1/99
dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
dott. Bruno Oliva Consigliere N.180
dott. Francesco Trifone Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Antonino Assennato Consigliere N.33479/88
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Torino e dal difensore (avv. Franco Balosso) di CK AN IJ (nato ad [...] il [...]),
avverso la sentenza 17.6.1998 della Corte d'appello di Torino, Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 17.6.1998 respingeva la richiesta del P.G. di pronuncia di una decisione favorevole alla continuazione nei Paesi Bassi dell'esecuzione della pena inflitta al cittadino olandese CK AN IJ inflitta dalla stessa Corte il 24.1.1985 di anni 13 di reclusione e lire 70.000.000 di multa (sulla quale era stato applicato il condono di anni uno di reclusione e lire 2.000.000 di multa) oltre la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Osserva la Corte che, pur sussistendo tutte le condizioni per il trasferimento all'estero della persona in esecuzione di pena detentiva previste dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo adottata il 21 marzo 1983 e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 25.7.1988, n. 334, nonché dall'art. 744 c.p.p., la pena da scontare effettivamente nei Paesi Bassi - secondo gli artt. 140 c.p. e 3 e 11 della legislazione sugli stupefacenti vigenti nel Paese straniero - si riduceva al massimo ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, con la possibilità di essere posta in libertà condizionata dopo aver scontato i due terzi della pena detentiva. Il che comporterebbe una sostanziale estinzione di parte della pena detentiva e dell'intera pena pecuniaria, in contrasto con le norme che disciplinano la materia nel nostro ordinamento. Non solo, ma sarebbe violato il disposto dell'art. 10 della citata Convenzione di Strasburgo che richiede che la natura e la misura della pena da eseguirsi nel Paese terzo corrispondano, per quanto possibile, alla pena inflitta dall'autorità giudiziaria del Paese che ha inflitto la condanna.
Ricorrono sia il P.G. presso la Corte d'appello, sia il difensore del condannato, per violazione di legge, essendo compito della Corte d'appello unicamente la verifica delle condizioni previste per il trasferimento del condannato, e non anche la valutazione dell'opportunità di tale trasferimento in relazione alla adeguatezza o meno della pena cui questi sarebbe sottoposto nello Stato di esecuzione della condanna.
Il P.G., con requisitoria scritta, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, poiché "deliberazione dell'autorità giudiziaria si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale ed ha per oggetto l'accertamento della sussistenza delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata". Tutto ciò in conformità al disposto dell'art. 742, c. 1, c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati. Questa Suprema Corte si è espressa nella materia (sez. VI, 12.12.1995, Gabor Sandor) affermando a chiare lettere che sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza a pena restrittiva della libertà personale, alla Corte d'appello compete soltanto l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata, mentre l'accordo di cooperazione in materia penale con lo Stato estero rientra nella competenza esclusiva del ministro della giustizia. L'autorità giudiziaria deve limitarsi a statuire sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, sulla inesistenza di impedimenti all'esecuzione della condanna (art. 744 c.p.p.) e sulla adeguatezza della pena indicata dal governo estero non rispetto alla sola condanna ovvero ai criteri dettati dall'art. 133 c.p., bensì rispetto ai criteri sanciti dagli artt. 9 e 10 della Convenzione, che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione della pena e quello della conversione della condanna. Peraltro il menzionato art. 10 della Convenzione pone limiti alla continuazione dell'esecuzione in un Paese straniero soltanto nel senso del "favor rei". Infatti al c. 2 prevede che se la durata della esecuzione è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, questo Stato può a mezzo di propria decisione "adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere per quanto possibile a quella inflitta con la condanna da eseguirsi". Se tale possibilità non sussiste, l'unico divieto concerne l'applicabilità di una misura più grave per natura o durata della sanzione imposta nello Stato di condanna o l'eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione: non esiste - all'opposto - il divieto di imporre una pena in misura meno grave rispetto a quella dello Stato di condanna.
La sentenza impugnata appare pertanto emessa in violazione di legge, sotto il duplice profilo che la Corte non poteva entrare nel merito della adeguatezza della pena da eseguirsi nel Paese terzo e, ove avesse dovuto verificare tale adeguatezza, poteva escluderla soltanto quando non vi fossero state idonee garanzie per evitare l'esecuzione di una pena maggiore rispetto a quella inflitta dall'autorità giudiziaria italiana.
L'annullamento della sentenza comporta il nuovo giudizio da parte di altra sezione della Corte d'appello di Torino perché si adegui al punto di diritto ora affermato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999