Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1999, n. 180
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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Sulla domanda di esecuzione all'estero di una sentenza a pena restrittiva della libertà personale, alla Corte d'appello compete solo l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento all'estero della persona condannata, mentre l'accordo di cooperazione in materia penale con lo Stato estero rientra nella competenza esclusiva del Ministero della giustizia.L'autorità giudiziaria deve limitarsi a statuire sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo, sulla inesistenza di impedimenti all'esecuzione della condanna e sulla adeguatezza della pena indicata dal governo estero non rispetto alla sola condanna ovvero ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., bensì rispetto ai criteri sanciti dagli artt.9 e 10 della Convenzione, che conferisce allo Stato di esecuzione la facoltà di optare tra il sistema della continuazione della pena e quello della conversione della condanna.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1999, n. 180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 180
Data del deposito : 13 gennaio 1999

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