Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In caso di opposizione della persona offesa, è illegittimo il decreto di archiviazione emesso "de plano" con una motivazione di stile sull'inammissibilità dell'opposizione, senza quindi dare conto dei motivi dell'irrilevanza o della non pertinenza degli atti di investigazione richiesti, perché si sostanzia nella violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2005, n. 40515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40515 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/09/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 1393
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 043508/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UA OL ROMEI, N. IL 29/01/1949;
2) IA RO, N. IL 23/02/1957;
avverso DECRETO del 09/03/2004 GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONASTERO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con provvedimento in data 8 marzo 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di LI ER per il reato di cui all'art. 640 del codice penale, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte offesa AR ME avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero.
Avverso tale decreto propone ricorso per Cassazione il difensore della persona offesa, deducendo con unico motivo, l'inosservanza di norme processuali (artt. 178 c.p.p. e segg., art. 127, comma 1 e 5, cod. proc. pen.), in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), per l'omessa fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. In particolare il ricorrente, premesso di aver presentato una articolata querela contenente, tra l'altro, una espressa richiesta di sequestro, sostiene che il pubblico ministero avrebbe richiesto l'archiviazione del procedimento senza provvedere sulla istanza della parte offesa, senza svolgere alcuna attività di indagine e senza ritenere, come sarebbe stato doveroso, la tempestività della querela, trattandosi di fatti procedibili d'ufficio. Aggiunge il ricorrente di aver tempestivamente presentato atto di opposizione avverso la citata richiesta di archiviazione indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - consistenti questi ultimi, in particolare, nell'esame di alcune persone informate sui fatti, già indicate in querela - e di aver sostenuto che i fatti denunciati dovevano ritenersi, pacificamente, procedibili d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.. Ad avviso del ricorrente il provvedimento di archiviazione sarebbe pertanto illegittimo perché il giudice, pur in presenza di un'opposizione contenente entrambi i requisiti normativamente previsti, non avrebbe provveduto a fissare l'udienza camerale come stabilito dall'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., ma avrebbe de plano archiviato il procedimento.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso sostenendo che il giudice può procedere de plano senza adottare la procedura camerale se ricorrono entrambe le condizioni dell'inammissibilità del ricorso e dell'infondatezza della notizia di reato, condizioni nella specie sussistenti e in ordine alle quali vi sarebbe, ad avviso della Procura generale, congrua motivazione.
Con memoria depositata in data 11 aprile 2005 il ricorrente integrava le argomentazioni già svolte insistendo per l'annullamento del provvedimento di archiviazione.
Il ricorso merita accoglimento.
È noto il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione, e in presenza di una opposizione della persona offesa, è legittimato a provvedere con decreto ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., senza fissare l'udienza camerale di cui all'art. 409, commi 2,
3, 4 e 5, cod. proc. pen., solo nella ipotesi in cui ricorrano entrambi i presupposti della infondatezza della notizia di reato e della inammissibilità della opposizione.
In ordine a tale ultima condizione il giudice è tenuto a delibare l'ammissibilità dell'opposizione con riferimento ai contenuti dell'art. 410, comma 1, e cioè tenuto conto dell'obbligo che grava sull'opponente di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (Cass., sez. 6, 5 febbraio 2003, Colella;
Cass., sez. 2, n. 19442, 5 maggio 2005, Rassu): una volta che l'opponente abbia assolto tale obbligo, il giudice è tenuto a indicare specificamente le ragioni per cui le investigazioni prospettate non siano ritenute rilevanti per il tema probandum (Cass., n. 10682, 5 febbraio 2003, Colella;
Cass., n. 76, 8 novembre 2002, Giuliano). Nella specie, il decreto di archiviazione solo formalmente ha fatto ossequio al dettato normativo: nella sostanza il giudice ha ritenuto inammissibile l'opposizione con una semplice motivazione di stile senza dar minimamente conto dei motivi per i quali gli atti di investigazione richiesti, e segnatamente l'esame delle persone di cui l'opponente aveva chiesto l'audizione, siano stati ritenuti non rilevanti e non pertinenti per il procedimento in corso. La mera affermazione della superfluità dei supplementi investigativi richiesti, in mancanza di idonea motivazione, induce a ritenere violato il diritto al contraddittorio della persona offesa per la mancata adozione del rito camerale.
Trattandosi di vizio deducibile in cassazione per violazione di legge, il decreto de quo deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso, nel rispetto dell'art. 410, comma 2 e 3, cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2005