Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di astensione dei prossimi congiunti dal deporre, la limitazione della relativa facoltà, nel caso del coniuge separato dell'imputato, ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza coniugale, deve ritenersi operante avendo riguardo, come termine finale, non a quello segnato dalla pronuncia della separazione legale ma a quello, se precedente, in cui di fatto è cessata la suddetta convivenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2003, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente
Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere
Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Consigliere
Dott. PIETRO DUBOLINO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IO, nato il [...];
avverso SENTENZA del 08/01/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza, ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta, dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. dott. M. Fraticelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA LA CORTECon l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Torino il 2 maggio 2001, la carte d'appello di Torino ritenne comprovata la penale responsabilità di NA IO in ordine ai reati di:
a) rapina aggravata di n. 33 telefoni cellulari e di lire 2.500.000, commessa l' 11 novembre 1999 da due individui, uno dei quali armato di fucile e con il volto travisato da una maschera di lattice, l'altro con il volto travisato da una calza da donna, in danno di ON RC e NI LA , titolari di un esercizio commerciale di articoli di telefonia;
b) ricettazione di un'autovettura NC "thema" costituente provento di furto commesso il 2 novembre 1999 ed adoperata per eseguire la rapina;
c) porto illegale del fucile di cui al capo a).
La prova, di carattere indiziario, della ritenuta colpevolezza dell'NA - il quale aveva rifiutato di sottoporsi ad esame dibattimentale, ma aveva rilasciato dichiarazioni spontanee limitandosi a negare di aver commesso il fatto - appariva ricavabile, ad avviso della corte d'appello, essenzialmente dai seguenti elementi:
1) disponibilità, emergente dalle dichiarazioni di IL ON , moglie separata dell'imputato e da quelle di UR FR , di un'autovettura avente le medesime caratteristiche (in particolare, oltre al tipo ed al colore, la presenza, su lunotto posteriore, di un adesivo contenente il disegno di una balena - del veicolo adoperato dagli autori della rapina;
2) ritrovamento, su indicazione dello stesso imputato, nell'abitazione del padre di costui e, più precisamente, nell'armadio della camera da letto di una sua sorella, di una maschera di lattice, due calze di nylon ed un carica batterie per telefono cellulare, dei quali oggetti, il primo era risultato, a dire del ON RC , uguale o molto simile a quello adoperato da uno dei rapinatori e l'ultimo era stato riconosciuto dall'altro rapinato (NI LA ) come sicuramente proveniente dal suo negozio, in quanto contenuto in una scatola recante una scritta di sua mano.
A confutazione delle eccezioni e doglianze difensive attinenti l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dalle quali erano stati tratti i suddetti elementi, la corte d'appello osservò, in sintesi:
- quanto alle dichiarazioni della IL , sentita come teste in dibattimento dopo che, a seguito di una prima citazione, si era avvalsa della facoltà di astenersi dal deporre, che le stesse fossero pienamente utilizzabili, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lett. b), in quanto relative a fatti verificatosi dopo la cessazione, di fatto, della convivenza coniugale, e che fossero altresì idonee a dimostrare l'assunto accusatorio, con particolare riguardo a quelle rese nel corso delle indagini preliminari (e recuperate mediante il meccanismo delle contestazioni), avendo la donna, in un primo tempo, significativamente rifiutato di rispondere alla domanda rivoltale dagli inquirenti circa la vettura di cui il marito all'epoca disponeva, per poi ammettere che la lancia "thema" in sequestro, già spontaneamente indicata agli stessi inquirenti come quella dell'imputato da parte del piccolo AE, figlio di costui, era stata in effetti da lei vista in possesso del marito allorché, il 9 novembre 1999, si era recata con lui a fare delle compere e, anche in tale occasione, il piccolo AE l'aveva indicata come la "macchina del papà";
- quanto alle dichiarazioni dello UR , che esse ben potevano avvalorare la tesi accusatoria, nulla rilevando che il teste non fosse stato in grado di precisare l'epoca in cui avrebbe visto l'NA in possesso di un veicolo avente le medesime caratteristiche di quello in questione;
e ciò tanto più in quanto lo stesso imputato non aveva mai fatto cenno alla possibilità, prospettata dalla difesa, che egli fosse stato in possesso, prima del 2 novembre 1999, di un altro veicolo rispondente alle suddette caratteristiche;
- quanto al riconoscimento della maschera di lattice, che lo stesso, ancorché non effettuato nelle forme previste dall'art. 215 c.p.p. per il riconoscimento di cose, era tuttavia valido, siccome rientrante nell'ambito delle prove non specificamente disciplinate dalla legge, quali previste dall'art. 189 c.p.p. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 213, 214 comma 3 e 215 c.p.p., sull'assunto che, in presenza di norme specifiche disciplinanti la ricognizione di cose, non si sarebbe potuto invocare, per giustificare la mancata applicazione di tali norme, il disposto di cui all'art. 189 c.p.p.;
2) violazione di legge in relazione all'art. 199, comma 3, c.p.p., sull'assunto che per rapporto di "convivenza coniugale", ai fini dell'applicazione di detta disposizione normativa, dovrebbe intendersi tutto quello che si colloca nel, tempo antecedente alla pronuncia della separazione, nulla rilevando l'eventuale separazione di fatto verificatasi prima di tale pronuncia;
3) vizio di motivazione "per erronea ed illogica valutazione delle dichiarazioni testimoniali di IL ON ", sostenendosi che, in presenza della non contestata tesi difensiva secondo cui la IL non avrebbe mai affermato di aver visto il marito "esercitare alcun atto concreto di disponibilità relativamente all'autovettura NC "thema" in questione", la corte territoriale avrebbe attribuito alle suddette dichiarazioni, rese - si afferma - "in condizioni di evidente sofferenza psichica", l'erroneo "significato dell'avvenuta constatazione di una detenzione percepita immediatamente dalla teste";
4) mancanza di motivazione anche in ordine alla denunciata ragione di inattendibilità della deposizione del teste UR , consistente non nella incertezza di ricordo da lui manifestata in sede dibattimentale circa l'epoca nella quale egli avrebbe visto il prevenuto in possesso di un veicolo dalle caratteristiche simili a quello usato per la rapina (incertezza alla quale si era fatto riferimento nell'impugnata sentenza), ma nel fatto che, già in sede di indagini preliminari aveva riferito il suo ricordo ad un tempo largamente antecedente quello di commissione del furto del veicolo in questione;
5) illogicità complessiva, infine, della motivazione, relativamente alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina a lui ascritto, posto che, anche ad ammettere la piena sussistenza degli elementi indiziari valorizzati dall'accusa, essi sarebbero stati tali da rendere configurabili anche diverse e meno gravi ipotesi di reato, quali la ricettazione ed favoreggiamento. IN DIRITTO
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Con riguardo al primo motivo, ritiene la Carte sufficiente ricordare il proprio costante orientamento, secondo il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, deve riguardarsi come pienamente valido ed utilizzabile il riconoscimento di cose o persone effettuato in udienza dalla persona offesa o da altri soggetti senza l'osservanza delle forme proprie della ricognizione, previste dagli artt. 213 e segg. c.p.p. In tal senso, fra le altre;
Cass. I, 11 maggio - 11 giugno 1992 n. 6922, Cannarozzo, RV 190596;
Cass. II, 10 giugno - 7 luglio 1994 n. 7663, Levak, RV 198689;
Cass.IV, 12 giugno - 14 agosto 1996 n. 8007, Curinga, RV 205832;
Cass. IV, 28 marzo - 18 luglio 1996 n. 7176, Gagliardi, RV 205986;
Cass. l, 22 gennaio - 28 marzo 1997 n. 2948, PM in proc. Galasso, RV 207218; Cass. II, 28 febbraio -10 aprile 1997 n. 3382, Falco, RV 207410; Cass. I, 15 aprile - 20 maggio 1998 n. 5926, De Chicchis RV 210618. In particolare va ricordato - per meglio rispondere ad una specifica argomentazione della difesa - come in talune di dette pronunce (segnatamente le sentenze nn. 6922/1992 e 3382/1997), sia stato anche puntualizzato che alla tesi della validità ed utilizzabilità degli atti in questione non può validamente contrapporsi "un preteso "principio di tassatività del mezzo probatorio" in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principia di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito ma, anzi, la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario". E tutta ciò a prescindere dal ben scarso rilievo che al riconoscimento della maschera di lattice, cui esclusivamente si riferisce la censura in esame, sembrerebbe doversi attribuire, a fronte del non contestato ne' contestabile riconoscimento (basato, come si è visto, sulla riscontrata presenza di annotazioni di pugno del testimone), della scatola contenente il carica batterie trovato, insieme alla maschera, nell'abitazione del padre dell'imputato. Relativamente al secondo motivo, ritiene la Corte non condivisibile l'assunto posto a base di esso. Avendo, infatti, ritenuto il legislatore, nel prevedere la facoltà del coniuge di astenersi dal deporre "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", di equiparare la convivenza "more uxorio" al vero e proprio rapporto di coniugio (art. 199, comma 3, lett. A e B, c.p.p.), sarebbe del tutto incongruo - interpretando l'espressione "coniuge separato" di cui alla citata lett. B nel senso di "coniuge legalmente separato" - escludere, con riguardo al rapporto di coniugio, la rilevanza di quella stessa separazione di fatto che, necessariamente, viene invece ad essere l'unico elemento di rilievo ai fini della limitazione temporale della suddetta facoltà, nel caso della convivenza "more uxorio"Quanto al terzo motivo, trattasi, all'evidenza, di censure in fatto, costituenti espressione di mere valutazioni soggettive ed insuscettibili, pertanto, di assumere valenza in sede di legittimità. Sul quarto motivo, vale osservare che - a parte la scarsa rilevanza attribuibile, nel complesso delle risultanze probatorie illustrate nell'impugnata sentenza, alle dichiarazioni del teste UR (a fronte di quelle, ben più pregnanti, rese dalla IL e, soprattutto, dell'avvenuto rinvenimento del carica - batterie di sicura provenienza dalla rapina, il cui possesso, da parte dell'imputato, non risulta essere stato da costui in alcun modo giustificato) - l'avere in dibattimento il teste UR confermato l'esattezza dei suoi ricordi, all'epoca delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, in ordine alla collocazione cronologica del fatto da lui riferito (disponibilità, da parte dell'imputato, di un veicolo simile a quello usato per la rapina) in epoca largamente anteriore alla commissione del furto dal quale proveniva la NC "thema" di cui all'imputazione, non esclude affatto, in linea puramente logica, che quei ricordi, sui punto in questione, potessero invece essere errati fin dall'inizio, rimanendo altrimenti aperte soltanto altre due possibili soluzioni, e cioè: o che il teste si sia del tutto inventato l'episodio, il che non risulta neppure adombrato nelle prospettazioni difensive versate in atti, ovvero che l'imputato fosse effettivamente in possesso, all'epoca cui il teste si era riferito nelle sue dichiarazioni predibattimentali, di un veicolo diverso dalla NC "thema" usata poi per la rapina, ma di caratteristiche del tutto analoghe (ivi compresa - coincidenza che sarebbe veramente singolare - la presenza dell'adesivo con il disegno di una balena); ipotesi, questa, che, come osservato a pag. 9 dell'impugnata sentenza, risulta in effetti prospettata dalla difesa, ma senza che essa abbia trovato il benché minimo sostegno neppure (come invece sarebbe stato naturale) nelle dichiarazioni dello stessa imputato, limitatosi (come si è già ricordato) alla pura e semplice negativa del fatto in sede di dichiarazioni spontanee, avendo egli rifiutato di sottoporsi ad esame dibattimentale.
Per quanto concerne, infine, il quinto morivo di ricorso, lo stesso appare, all'evidenza, del tutto assertivo e generico, per cui non può che essere ritenuto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 MARZO 2003.