Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 1863
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Sentenza 26 novembre 1998

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Agli effetti della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere negato qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i fatti diversi, la successione degli episodi sia tale da escludere logicamente la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità sopravvenuta di uno dei due (Fattispecie nella quale è stata esclusa la continuazione tra il furto di un "piede di porco" e l'antecedente tentativo di furto in un magazzino, non portato a compimento proprio per la inadeguatezza dello strumento da scasso usato).

L'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla "estrema adeguatezza" della pena (fondata sulla valutazione della personalità e degli specifici precedenti) è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 1863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1863
    Data del deposito : 26 novembre 1998

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