Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 2
Agli effetti della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere negato qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i fatti diversi, la successione degli episodi sia tale da escludere logicamente la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità sopravvenuta di uno dei due (Fattispecie nella quale è stata esclusa la continuazione tra il furto di un "piede di porco" e l'antecedente tentativo di furto in un magazzino, non portato a compimento proprio per la inadeguatezza dello strumento da scasso usato).
L'attenuante di cui all'art.62-bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla "estrema adeguatezza" della pena (fondata sulla valutazione della personalità e degli specifici precedenti) è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/1998, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 26.11.98
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. " LI ER " N.2148
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " RI LL " N.38502/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ST UI nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Ancona in data 08.06.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avv. Generale dott. Antonio Leo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Ascoli P. che in data 04.07.1995 aveva condannato PO UI alla pena di mesi i di reclusione e L. 100.000 di multa per il furto di attrezzo atto allo scasso ed a quella di mesi 5 di reclusione e L. 250.000 di multa per il tentato furto in un magazzino, negando la continuazione tra i due episodi occorsi nel medesimo giorno a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 81 cpv. c.p. 2) Difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante ex art.62 bis c.p. 3) Mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso va rigettato siccome globalmente infondato. L'identità del disegno criminoso, caratterizzante il nesso della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., se - in generale - può essere desunto dalla contiguità spazio-temporale nella commissione di fatti diversi e dal nesso funzionale tra loro riscontrabile, deve - invece - essere negato qualora, nonostante la presenza di tali elementi, la successione degli episodi sia tale da escludere logicamente la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità sopravvenuta di uno dei due. La valutazione del nesso, infatti, va operata dal giudice di merito nella concreta fattispecie e sfugge - se congruamente motivata - al sindacato di legittimità.
Nella specie, il furto del "piede di porco", pur nella contiguità temporale ed in presenza di un astratto nesso funzionale con altro furto, era stato consumato successivamente a quello tentato nel magazzino, ma non portato a termine proprio per l'inadeguatezza dello strumento da scasso usato.
La decisione di rinvenire un oggetto piu efficace viene ritenuta logicamente - nella struttura argomentativa di diniego della continuazione - come estranea al momento formativo della volontà di perpetrare il primo furto med0iante forzatura della porta del magazzino, siccome maturata per una circostanza contingente e non precedentemente considerata.
Il diniego di generiche è motivato con il riferimento alla congruità della pena.
L'attenuante ex art. 62 bis c.p. obbedisce essenzialmente alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, vista nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, onde la motivazione di "estrema adeguatezza" (fondata sulla valutazione della personalità e degli specifici precedenti) risulta sufficiente ad assolvere l'obbligo di motivazione del giudice di merito nel diniego di generiche.
L'ultimo motivo contiene un'evidente censura di merito, nella misura in cui fa cenno al mancato riconoscimento da parte di un teste, trascurando che la logica della motivazione è basata su argomenti diversi valorizzanti il fermo, nell'immediatezza dei fatti, di tutti e quattro i giovani visti assieme da due distinti testi oculari.
Al rigetto del ricorso, per concludere, deve conseguire, ex art.616 c.p.p., la condanna alle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999