Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
L'esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse esperimento giudiziale un'attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell'autovettura dell'imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell'incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapponibilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2010, n. 20066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20066 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 11/05/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 858
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 33706/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI IO N. 24/02/1961;
avverso la sentenza n. 4818/2006 CORTE APPELLO DI MILANO, del 16/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica udienza del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
udito il P.G. in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Griseta per l'imputato, che ha chiesto dichiararsi la prescrizione e accogliersi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità di NI IO in ordine ai reati di cui all'art. 589 c.p. e art. 189 C.d.S., commi 6 e 7; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano.
All'imputato è stato mosso l'addebito di aver causato per colpa, alla guida di un'auto, un incidente stradale nel quale ha perso la vita SE Marco.
2. Ricorre per cassazione l'imputato censurando la pronunzia esclusivamente per ciò che attiene alla sua individuazione quale conducente dell'auto investitrice. Vengono proposte due deduzioni. - Con la prima si lamenta che l'identità dell'auto investitrice è stata determinata sovrapponendo i resti rinvenuti sul luogo del sinistro con le parti mancanti dell'auto guidata dal ricorrente. Tale operazione è stata compiuta dalla polizia giudiziaria con un atto che deve essere qualificato come esperimento giudiziario ai sensi dell'art. 218 c.p.p. e che, tuttavia, è stato compiuto senza la garanzia del contraddittorio ed è quindi nullo.
- Con la seconda censura si evidenziano alcuni profili di illogicità della motivazione. Si afferma che essa è irrazionale quando adduce, a supporto della validità del detto esperimento, la presenza di altre persone che evidentemente non possono sostituire la presenza del difensore. Si afferma altresì che il raffronto compiuto tra i pezzi rinvenuti e le parti mancanti non è significativo, poiché i pezzi stessi non sono caratteristici dello specifico veicolo guidato dall'imputato. I giudici hanno tratto argomento dal raffronto tra alcune fotografie con un ragionamento puramente congetturale. In ogni caso i reperti e le fotografie costituiscono solo fragili indizi che non possono condurre all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
- L'art. 218 c.p.p. da dell'esperimento giudiziale una definizione chiara: esso consiste nella ripetizione delle modalità di svolgimento di un fatto, riproducendo per quanto possibile la situazione concreta nella quale si ipotizza che esso sia avvenuto;
e persegue la finalità di appurare se lo stesso fatto sia avvenuto o possa essere avvenuto nel modo che viene prospettato. Esso conseguentemente, costituisce un affinato strumenta euristico tipico della logica ipotetico-deduttiva falsificazionista. Si riproduce il fatto in una situazione per quanto possibile controllata e tipica, al fine di verificare se la catena causale, che si assume in ipotesi essersi estrinsecata nel caso oggetto del giudizio, possa essersi effettivamente concretizzata nelle condizioni date nel processo. Se si accerta che, in tali condizioni, il processo causale ha nuovamente luogo con le medesime modalità, l'ipotesi causale è accreditata. Se, al contrario, il processo causale non si riproduce, l'ipotesi eziologia che riconduce l'evento ad un determinato fattore causale e ad una determinata generalizzazione esplicativa viene falsificata. In tale situazione può solitamente ritenersi che l'ipotesi di spiegazione degli accadimenti non sia pertinente al caso concreto. Si tratta, in breve, di uno strumento tipico della logica scientifica sperimentale che viene opportunamente utilizzato in ambito giudiziario. È di tutta evidenza che la logica sperimentale che caratterizza tale strumento d'indagine impone che il contesto in cui avviene la riproduzione degli accadimenti sia, per quanto possibile, rigidamente controllato;
al fine di evitare che qualcuno dei numerosi fattori che solitamente interagiscono del complesso iter causale, intervenendo in modo incontrollato, perturbi in un modo o in un altro l'andamento dell'indagine, confondendone il significato. Si tratta, altrettanto brevemente, di assicurare che sia rispettata la clausola ceteris paribus, che costituisce il presupposto implicito di qualunque indagine esplicativa focalizzata su uno specifico fattore causale. Tale clausola viene 'gestita' in ambito scientifico con consapevole affinata attenzione al contesto, ripetendo l'esperimento in modo rigidamente controllato, assicurando, ad esempio, che esso avvenga a temperatura controllata o in condizioni asettiche ecc.. Il codificatore, consapevole delle delicate implicazioni euristiche connesse al contesto d'indagine, ben note del resto all'epistemologia scientifica, disciplina l'esperimento giudiziario con una certa accuratezza, al fine di assicurare che esso avvenga in modo controllato e sia adeguatamente documentato.
Da tali considerazioni emergono chiaramente le essenziali coordinate che definiscono l'istituto probatorio di cui si discute. Da un lato lo scopo: la verifica concreta, sperimentalmente, di un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento. Dall'altro la necessità di controllare il contesto, per stornare il pericolo di fattori di confondimento.
A tale ordine di idee, del resto, questa Corte (Cass. 6^, 19 gennaio 1996, Rv. 204149) si è già implicitamente attenuta quando ha affermato che un accertamento che non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto mediante la sua riproduzione fenomenica, ne' diretto a richiedere il parere di un esperto (sul come e sul perché un fatto sia accaduto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti), ma tenda semplicemente ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa non costituisce esperimento giudiziale ne' perizia ne' accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessità dell'intervento della difesa, ma un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioè un'osservazione immediata e diretta che può essere compiuta anche dalla P.G.. Il principio è stato affermato in un caso assai simile a quello che si prospetta nel giudizio in esame. Si trattava, infatti, di accertare se alcune chiavi aprissero un appartamento.
La Corte di appello si è consapevolmente attenuta a tale ordine di idee;
ha richiamato la giurisprudenza sopra indicata ed ha correttamente ritenuto che il semplice confronto tra le parti mancanti dell'auto dell'imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell'incidente (che ne ha evidenziato la sovrapponibilità), compiuto dalla polizia giudiziaria, non presenta i tratti tipici dell'esperimento giudiziario. In effetti, tale banale verifica attuata accostando le parti da confrontare non contiene alcuno dei tratti tipici dell'esperimento: manca il tratto di problematicità dell'operazione e di necessità di controllo del contesto che giustifica la disciplina legale dell'esperimento. - L'infondatezza della prima censura svuota in larga misura la rilevanza delle altre;
posto che il raffronto di cui si è detto costituisce una parte significativa dell'argomentazione probatoria. Peraltro, il ricorrente isola alcuni frammenti della motivazione tentando di prospettare vizi logici che, con tutta evidenza, non sussistono. La Corte territoriale, infatti, ha analizzato ampiamente e con esemplare rigore tutti i dettagli della vicenda, pervenendo a dimostrare che la tesi difensiva di aver subito la rottura dell'auto per effetto della caduta di un masso è insostenibile e che, invece, le tracce di "imbarcamento" sul cofano sono compatibili proprio con l'urto contro la vittima;
che pure prive di pregio sono le prospettazioni volte a sostenere che i fatti si sono svolti in orario diverso da quello ipotizzato dall'accusa; che, infine, le tracce riscontrate sono chiaramente ed univocamente riconducibili all'investimento delittuoso. Tale argomentata ponderazione è fondata sull'analisi puntigliosa di plurime e significative emergenze fattuali, è immune da vizi logico-giuridici e non è quindi sindacabile nella presente sede di legittimità.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010