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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2576/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ACETO ALDO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19395/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401463349 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre in proprio contro il Comune di Roma per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2034,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) pretesa a titolo di TaRi e TEFA per gli anni di imposta 2018-2023 in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_2.
Premette in fatto:
1.1. di essere proprietario dell'immobile in questione;
1.2.di averlo concesso in locazione, in data 01/04/2016, al sig. Nominativo_1, giusta contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (n. TJP16T005280000UC del 05/04/2016) che prevede espressamente l'opzione del rinnovo automatico;
1.3.che il rapporto locativo è proseguito senza interruzioni ed è tuttora in essere, secondo quanto risulta dalla visura dell'Agenzia delle Entrate del 19/12/2024 che ne attesta la validità fino alla prossima scadenza del 31/03/2025;
1.4.che in data 07/11/2024 gli è stato notificato l'avviso di accertamento per omesso versamento della TARI per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo complessivo di € 2.034,00;
1.5.di aver, in data 08/11/2024, presentato istanza di autotutela, chiedendo l'annullamento dell'atto per carenza di legittimazione passiva;
1.6.che, con provvedimento del 10/12/2024, l'amministrazione ha rigettato l'istanza di autotutela affermando che "dalla documentazione allegata, il periodo della locazione termina il 28.02.2019" e richiedendo, "in caso di rinnovo, di produrre documentazione probante”;
1.7.che il 19/12/2024 aveva provveduto a riscontrare la richiesta mediante trasmissione a mezzo PEC, agli indirizzi Email_3 e Email_4, della visura RLI comprovante la validità del contratto sino al 31/03/2025, comunicazione alla quale l'amministrazione non ha fornito riscontro alcuno.
Deduce in diritto:
(i) l'illegittimità dell'avviso per carenza di soggettività passiva in conseguenza della assenza del presupposto impositivo e della condotta contraddittoria dell'amministrazione comunale. Sostiene, quanto al primo profilo (carenza della soggettività passiva), che: a) l'immobile è stato concesso in locazione al sig. Nominativo_1
dal 01/04/2016, come da contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
2) la locazione è proseguita senza interruzioni grazie al rinnovo automatico ex artt. 2, legge n. 431 del 1998, e
1597 cod. civ., come confermato dalla visura RLI dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la validità del contratto sino al 31/03/2025; 3) la registrazione della proroga, confermata dalla visura RLI, ha efficacia retroattiva ex art. 3, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011; 4) all'epoca della stipula del contratto (2016), non sussisteva per il proprietario alcun obbligo di comunicare la locazione ai fini TARI. Tale obbligo spettava al conduttore, come previsto dal Regolamento TARI di Roma Capitale, che richiama l'art. 70 d.Lgs. n. 507 del 1993. Sostiene, quanto al secondo profilo (condotta contraddittoria dell'amministrazione), che l'ente impositore: 1) ha riconosciuto la locazione fino al 28/02/2019, implicando che il ricorrente non fosse soggetto passivo almeno per quel periodo;
2) ha richiesto documentazione probatoria sulla validità della locazione per il periodo successivo e, ricevuta la visura RLI comprovante la continuità del contratto fino al 31/03/2025, ha ignorato tale prova senza fornire motivazione alcuna. Tale condotta - afferma - viola il consolidato principio secondo cui l'amministrazione ha il dovere di annullare un atto impositivo qualora emergano elementi che ne dimostrino l'infondatezza (Cass. n. 9669/2019 e n. 2898/2021). La richiesta di documentazione integrativa, seguita dall'immotivato diniego di valutarne il contenuto, costituisce una grave violazione del principio di buona fede
(art. 10 legge n. 212 del 2000) e del dovere di leale collaborazione con il contribuente;
(ii) la violazione dell'art.
6-bis, legge n. 212 del 2000, in conseguenza della illegittima esclusione del contraddittorio preventivo comunque doveroso non trattandosi di atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione, perché richiedeva valutazioni complesse sia sulla soggettività passiva che sulla determinazione delle somme pretese. La necessità di valutazioni articolate è stata dimostrata dalla stessa amministrazione che, in sede di autotutela: ha esaminato la documentazione contrattuale;
ha riconosciuto la validità del contratto fino al 28/02/2019; ha richiesto specifica documentazione sul periodo successivo;
ha dovuto valutare la sussistenza della soggettività passiva. L'atto, prosegue, richiede inoltre valutazioni complesse in merito a: superficie tassabile dell'immobile; periodo effettivo di occupazione;
determinazione della base imponibile;
criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, che richiedono valutazioni sulla sussistenza di circostanze attenuanti e sull'applicazione del cumulo giuridico;
(iii) la conseguente illegittimità della determinazione delle sanzioni, avendo l'amministrazione proceduto con un automatismo del tutto illegittimo, giungendo a una sanzione del 300% senza effettuare quelle valutazioni complesse che avrebbero richiesto necessariamente il preventivo contraddittorio. In particolare, afferma,
l'amministrazione ha omesso di valutare: la determinazione della sanzione base;
la misura della maggiorazione;
i criteri di applicazione del cumulo giuridico;
la presenza di circostanze attenuanti. Tale automatismo, prosegue, viola: il principio di proporzionalità sancito dall'art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997; l'art. 6 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative del Comune di Roma (Deliberazione A.C.
n. 13 del 30 gennaio 2020) che richiede una graduazione specifica;
i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 8617/2023) secondo cui "il principio di proporzionalità impone una correlazione tra gravità della violazione ed entità della sanzione”. Quanto alle circostanze attenuanti che, secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 15671/2022), devono essere valutate d'ufficio, lamenta che l'amministrazione comunale non ha considerato: l'esistenza di un contratto regolarmente registrato;
la trasparenza del rapporto locativo e l'assenza di qualsivoglia intento evasivo;
l'assoluta buona fede del ricorrente, che confidava nel regolare adempimento degli obblighi tributari da parte del conduttore;
la pronta risposta alla richiesta di documentazione integrativa.
Conclude rassegnando le seguenti richieste: «IN VIA PRINCIPALE:
1. Annullare integralmente l'avviso di accertamento n. 112401463349 del 28/10/2024 per: - Carenza di legittimazione passiva e manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativa;
- Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 e dell'art. 97 Cost. per illegittima esclusione del contraddittorio preventivo - Illegittima determinazione delle sanzioni e violazione dei principi di proporzionalità. IN VIA SUBORDINATA:
1.Rideterminare le sanzioni in misura proporzionata tenendo conto: - Dell'assenza di intento evasivo;
- Della trasparenza del rapporto locativo;
- Della collaborazione mostrata dal contribuente;
- Delle circostanze attenuanti ex art. 7 D.Lgs. 472/1997. IN OGNI CASO:
2. Ordinare all'amministrazione di: - Aggiornare le proprie banche dati per l'immobile sito in Indirizzo_4
, Roma;
- Prendere atto della validità del contratto fino al 31/03/2025; - Conseguentemente, attribuire la soggettività passiva TARI al conduttore;
- Astenersi dall'emettere ulteriori avvisi nei confronti del ricorrente relativamente all'immobile sito in Indirizzo_4, Roma, per il periodo di validità del contratto di locazione in essere fino al 31/03/2025 e per ogni eventuale rinnovo successivo, salvo diversa comunicazione da parte del conduttore o del proprietario;
- Rimborsare le somme eventualmente versate in pendenza del presente giudizio, maggiorate degli interessi di legge. Con richiesta di rimborso del contributo unificato».
2. Con atto depositato il 23 gennaio 2026, il Comune di Roma, rappresentato e difeso da un proprio dipendente, si è tardivamente costituito in giudizio chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio in conseguenza dell'annullamento totale dell'avviso impugnato.
3. All'odierna udienza camerale il processo è stato trattato e definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, il Comune di Roma, accogliendo le richieste del contribuente, ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso impugnato riconoscendo come non dovuta l'imposta erroneamente pretesa per gli anni in considerazione.
Alla soccombenza virtuale dell'Ente non fa seguito la condanna del Comune al pagamento delle spese perché il contribuente si è difeso in proprio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ACETO ALDO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19395/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401463349 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre in proprio contro il Comune di Roma per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2034,00 (comprensiva di sanzioni e interessi) pretesa a titolo di TaRi e TEFA per gli anni di imposta 2018-2023 in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Roma, Indirizzo_2.
Premette in fatto:
1.1. di essere proprietario dell'immobile in questione;
1.2.di averlo concesso in locazione, in data 01/04/2016, al sig. Nominativo_1, giusta contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (n. TJP16T005280000UC del 05/04/2016) che prevede espressamente l'opzione del rinnovo automatico;
1.3.che il rapporto locativo è proseguito senza interruzioni ed è tuttora in essere, secondo quanto risulta dalla visura dell'Agenzia delle Entrate del 19/12/2024 che ne attesta la validità fino alla prossima scadenza del 31/03/2025;
1.4.che in data 07/11/2024 gli è stato notificato l'avviso di accertamento per omesso versamento della TARI per gli anni dal 2018 al 2023, per un importo complessivo di € 2.034,00;
1.5.di aver, in data 08/11/2024, presentato istanza di autotutela, chiedendo l'annullamento dell'atto per carenza di legittimazione passiva;
1.6.che, con provvedimento del 10/12/2024, l'amministrazione ha rigettato l'istanza di autotutela affermando che "dalla documentazione allegata, il periodo della locazione termina il 28.02.2019" e richiedendo, "in caso di rinnovo, di produrre documentazione probante”;
1.7.che il 19/12/2024 aveva provveduto a riscontrare la richiesta mediante trasmissione a mezzo PEC, agli indirizzi Email_3 e Email_4, della visura RLI comprovante la validità del contratto sino al 31/03/2025, comunicazione alla quale l'amministrazione non ha fornito riscontro alcuno.
Deduce in diritto:
(i) l'illegittimità dell'avviso per carenza di soggettività passiva in conseguenza della assenza del presupposto impositivo e della condotta contraddittoria dell'amministrazione comunale. Sostiene, quanto al primo profilo (carenza della soggettività passiva), che: a) l'immobile è stato concesso in locazione al sig. Nominativo_1
dal 01/04/2016, come da contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
2) la locazione è proseguita senza interruzioni grazie al rinnovo automatico ex artt. 2, legge n. 431 del 1998, e
1597 cod. civ., come confermato dalla visura RLI dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la validità del contratto sino al 31/03/2025; 3) la registrazione della proroga, confermata dalla visura RLI, ha efficacia retroattiva ex art. 3, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011; 4) all'epoca della stipula del contratto (2016), non sussisteva per il proprietario alcun obbligo di comunicare la locazione ai fini TARI. Tale obbligo spettava al conduttore, come previsto dal Regolamento TARI di Roma Capitale, che richiama l'art. 70 d.Lgs. n. 507 del 1993. Sostiene, quanto al secondo profilo (condotta contraddittoria dell'amministrazione), che l'ente impositore: 1) ha riconosciuto la locazione fino al 28/02/2019, implicando che il ricorrente non fosse soggetto passivo almeno per quel periodo;
2) ha richiesto documentazione probatoria sulla validità della locazione per il periodo successivo e, ricevuta la visura RLI comprovante la continuità del contratto fino al 31/03/2025, ha ignorato tale prova senza fornire motivazione alcuna. Tale condotta - afferma - viola il consolidato principio secondo cui l'amministrazione ha il dovere di annullare un atto impositivo qualora emergano elementi che ne dimostrino l'infondatezza (Cass. n. 9669/2019 e n. 2898/2021). La richiesta di documentazione integrativa, seguita dall'immotivato diniego di valutarne il contenuto, costituisce una grave violazione del principio di buona fede
(art. 10 legge n. 212 del 2000) e del dovere di leale collaborazione con il contribuente;
(ii) la violazione dell'art.
6-bis, legge n. 212 del 2000, in conseguenza della illegittima esclusione del contraddittorio preventivo comunque doveroso non trattandosi di atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione, perché richiedeva valutazioni complesse sia sulla soggettività passiva che sulla determinazione delle somme pretese. La necessità di valutazioni articolate è stata dimostrata dalla stessa amministrazione che, in sede di autotutela: ha esaminato la documentazione contrattuale;
ha riconosciuto la validità del contratto fino al 28/02/2019; ha richiesto specifica documentazione sul periodo successivo;
ha dovuto valutare la sussistenza della soggettività passiva. L'atto, prosegue, richiede inoltre valutazioni complesse in merito a: superficie tassabile dell'immobile; periodo effettivo di occupazione;
determinazione della base imponibile;
criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, che richiedono valutazioni sulla sussistenza di circostanze attenuanti e sull'applicazione del cumulo giuridico;
(iii) la conseguente illegittimità della determinazione delle sanzioni, avendo l'amministrazione proceduto con un automatismo del tutto illegittimo, giungendo a una sanzione del 300% senza effettuare quelle valutazioni complesse che avrebbero richiesto necessariamente il preventivo contraddittorio. In particolare, afferma,
l'amministrazione ha omesso di valutare: la determinazione della sanzione base;
la misura della maggiorazione;
i criteri di applicazione del cumulo giuridico;
la presenza di circostanze attenuanti. Tale automatismo, prosegue, viola: il principio di proporzionalità sancito dall'art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997; l'art. 6 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative del Comune di Roma (Deliberazione A.C.
n. 13 del 30 gennaio 2020) che richiede una graduazione specifica;
i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 8617/2023) secondo cui "il principio di proporzionalità impone una correlazione tra gravità della violazione ed entità della sanzione”. Quanto alle circostanze attenuanti che, secondo costante giurisprudenza (Cass. n. 15671/2022), devono essere valutate d'ufficio, lamenta che l'amministrazione comunale non ha considerato: l'esistenza di un contratto regolarmente registrato;
la trasparenza del rapporto locativo e l'assenza di qualsivoglia intento evasivo;
l'assoluta buona fede del ricorrente, che confidava nel regolare adempimento degli obblighi tributari da parte del conduttore;
la pronta risposta alla richiesta di documentazione integrativa.
Conclude rassegnando le seguenti richieste: «IN VIA PRINCIPALE:
1. Annullare integralmente l'avviso di accertamento n. 112401463349 del 28/10/2024 per: - Carenza di legittimazione passiva e manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativa;
- Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 e dell'art. 97 Cost. per illegittima esclusione del contraddittorio preventivo - Illegittima determinazione delle sanzioni e violazione dei principi di proporzionalità. IN VIA SUBORDINATA:
1.Rideterminare le sanzioni in misura proporzionata tenendo conto: - Dell'assenza di intento evasivo;
- Della trasparenza del rapporto locativo;
- Della collaborazione mostrata dal contribuente;
- Delle circostanze attenuanti ex art. 7 D.Lgs. 472/1997. IN OGNI CASO:
2. Ordinare all'amministrazione di: - Aggiornare le proprie banche dati per l'immobile sito in Indirizzo_4
, Roma;
- Prendere atto della validità del contratto fino al 31/03/2025; - Conseguentemente, attribuire la soggettività passiva TARI al conduttore;
- Astenersi dall'emettere ulteriori avvisi nei confronti del ricorrente relativamente all'immobile sito in Indirizzo_4, Roma, per il periodo di validità del contratto di locazione in essere fino al 31/03/2025 e per ogni eventuale rinnovo successivo, salvo diversa comunicazione da parte del conduttore o del proprietario;
- Rimborsare le somme eventualmente versate in pendenza del presente giudizio, maggiorate degli interessi di legge. Con richiesta di rimborso del contributo unificato».
2. Con atto depositato il 23 gennaio 2026, il Comune di Roma, rappresentato e difeso da un proprio dipendente, si è tardivamente costituito in giudizio chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio in conseguenza dell'annullamento totale dell'avviso impugnato.
3. All'odierna udienza camerale il processo è stato trattato e definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, il Comune di Roma, accogliendo le richieste del contribuente, ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso impugnato riconoscendo come non dovuta l'imposta erroneamente pretesa per gli anni in considerazione.
Alla soccombenza virtuale dell'Ente non fa seguito la condanna del Comune al pagamento delle spese perché il contribuente si è difeso in proprio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.