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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 27812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27812 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI AC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 12/03/2024 dal TRIBUNALE di MILANO - sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NICCOLO' VECCHIONI, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi nelle more depositati, l'annullamento dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 27812 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, sezione riesame misure cautelari, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di AC HI contro l'ordinanza con la quale, in data 24/01/2024, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto l'applicazione all'indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari, in aggravamento di quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Lecco in precedenza impostagli in relazione ai reati di rapina ed altro. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazioni di plurime leggi e vizi di motivazione, in particolare per non aver qualificato la condotta valorizzata ai fini del disposto aggravamento come fattispecie di legittima difesa domiciliare, ovvero di eccesso colposo della stessa, per avere indebitamente valorizzato la mancata richiesta post factum di intervento delle forze dell'ordine, e per avere, nel complesso, indebitamente desunto dall'episodio che aveva legittimato la richiesta di aggravamento una manifestazione di maggiorata pericolosità sociale dell'indagato, tale da imporre la sostituzione della misura cautelare non detentiva in precedenza applicatagli con una misura cautelare detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel complesso, fondato. 1. Deve premettersi l'inammissibilità del motivo nuovo, non consentito poiché amplia il petitum evocando una violazione di legge (per difetto di domanda cautelare in relazione all'applicazione del divieto di comunicare con terzi) non dedotta nel ricorso introduttivo. 1.1. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che: - in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 01: fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia); - il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 - 01: 2 fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza). 1.2. Per entrambe le ragioni, l'odierno motivo nuovo (non dedotto in appello né in ricorso) non è consentito. 2. L'impugnato aggravamento è stato disposto perché, in corso di applicazione della misura non detentiva in origine impostagli, l'imputato aveva esploso alcuni colpi d'arma (risultata essere una pistola ad aria compressa, caricata a pallini, legittimamente detenuta) all'indirizzo di un conoscente/amico (a seconda delle diverse qualifiche attribuite dagli interessati ai pregressi rapporti tra gli stessi intercorrenti) che stava cercando di introdursi nel domicilio dell'imputato contro la volontà di quest'ultimo. 3. Ciò premesso, manifestamente infondata è la doglianza inerente alla mancata qualificazione della condotta valorizzata ai fini del disposto aggravamento come fattispecie di legittima difesa domiciliare, ovvero di eccesso colposo della stessa, poiché pacificamente non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., e nulla dimostrava un intento aggressivo dell'indesiderato ospite, tal GA MO, la cui condotta era finalizzata unicamente a far visita - pur non essendo desiderato - al conoscente/amico AC HI, che si trovava nelle more in diversa compagnia, ma non a metterne a repentaglio l'incolumità od il patrimonio. GA MO voleva semplicemente partecipare all'incontro in corso in casa di AC HI, pur non essendovi stato invitato e non essendo accetto. 4. Fondate sono, al contrario, le doglianze ulteriori. 4.1. Desta meraviglia l'intervenuta valorizzazione, ad opera del Tribunale (f. 6 s. dell'ordinanza impugnata), del comportamento, estremamente riprovevole, perché immotivatamente arrogante, tenuto dall'imputato all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento, ma anche e soprattutto illegittimo, essendosi in quella sede accertato che egli aveva violato l'obbligo di dimora impostogli: trattasi, con assoluta evidenza, di comportamento successivo, suscettibile, in ipotesi, a sua volta di legittimare un aggravamento, ma non certo idoneo ad avvalorare ex post la legittimità di quello in precedenza disposto sulla base di diversi presupposti fattuali. 4.2. Ciò premesso, il Tribunale ha essenzialmente desunto dall'episodio verificatosi la "spregiudicatezza nell'uso delle armi" dell'imputato e la sua "indifferenza verso le più elementari regole della convivenza civile, atteso che non si assicuravano neppure le cure al ferito". Proprio tale conclusivo rilievo, atto - nell'apparato argomentativo che sorregge l'ordinanza impugnata - ad evidenziare in sintesi le ragioni della ritenuta necessità del disposto aggravamento per far fronte alla già ritenute esigenze cautelari, poiché l'episodio verificatosi avrebbe palesato un incremento dell'intensità di esse, evidenzia una triplice ed esiziale carenza motivazionale. 3 Il Presi ente est.. 4.2.1. Il Tribunale, nel valorizzare la "spregiudicatezza nell'uso delle armi" dell'imputato e la sua "indifferenza verso le più elementari regole della convivenza civile", non ha minimamente tenuto in considerazione il (parimenti spregiudicato ed in contrasto con le medesime regole) comportamento di GA MO che, dopo avere invano insistentemente citofonato a casa del conoscente/amico AC HI, e non pago di aver verificato che questi era in casa (dal balcone si percepiva che la luce era accesa e vi era gente in casa), ma non intendeva aprirgli il portone, né rispondergli, non aveva esitato a tentare, con pervicacia invero inusuale, di introdursi ugualmente in casa, e ciò, si badi, non, ad esempio, semplicemente entrandovi attraverso un retrostante ingresso di servizio agevolmente praticabile, ma concependo di "arrampicarsi sul balcone della sua abitazione al secondo piano" di un edificio condominiale. Comportamento, questo, sicuramente anomalo, extra ordinem, non convenzionale, cui l'imputato ha reagito in maniera parimenti anomala, extra ordinem, non convenzionale, penalmente illecita, se si vuole, ma che di per sé non legittima necessariamente l'assunto di una sua maggiorata pericolosità sociale nei confronti della collettività, ovvero nei confronti di terzi che comportamenti anomali, extra ordinem, non convenzionali, del tipo di quello tenuto da GA MO, non tengano abitualmente. 4.2.2. Il Tribunale non ha, inoltre, tenuto conto delle giustificazioni fornite dall'imputato in ordine alle ragioni delle sua scomposta reazione (essere il conoscente/amico GA MO "persona molesta e dedita all'uso di alcool"), ed ai soccorsi prestati (secondo la difesa, HI "aveva prontamente soccorso la persona offesa, facendola riposare sul proprio divano sino alla mattina seguente ed offrendosi di accompagnarla al pronto soccorso"; come si legge a f. 3 dell'ordinanza impugnata, il teste AR SE avrebbe riferito di aver saputo da GA MO che proprio quest'ultimo, per non creare problemi a AC HI, avrebbe preferito nell'immediatezza non rivolgersi "né alle forze dell'ordine né ai sanitari"), certo non incondizionatamente attendibili, perché all'evidenza interessate, ma comunque pur sempre da vagliare, anche perché, almeno in apparenza, avvalorate dalle dichiarazioni della stessa p.o. oltre che di un teste "neutro". 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Roma, 20 giugno 2024
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NICCOLO' VECCHIONI, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi nelle more depositati, l'annullamento dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 2 Num. 27812 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, sezione riesame misure cautelari, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di AC HI contro l'ordinanza con la quale, in data 24/01/2024, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto l'applicazione all'indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari, in aggravamento di quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Lecco in precedenza impostagli in relazione ai reati di rapina ed altro. 2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazioni di plurime leggi e vizi di motivazione, in particolare per non aver qualificato la condotta valorizzata ai fini del disposto aggravamento come fattispecie di legittima difesa domiciliare, ovvero di eccesso colposo della stessa, per avere indebitamente valorizzato la mancata richiesta post factum di intervento delle forze dell'ordine, e per avere, nel complesso, indebitamente desunto dall'episodio che aveva legittimato la richiesta di aggravamento una manifestazione di maggiorata pericolosità sociale dell'indagato, tale da imporre la sostituzione della misura cautelare non detentiva in precedenza applicatagli con una misura cautelare detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel complesso, fondato. 1. Deve premettersi l'inammissibilità del motivo nuovo, non consentito poiché amplia il petitum evocando una violazione di legge (per difetto di domanda cautelare in relazione all'applicazione del divieto di comunicare con terzi) non dedotta nel ricorso introduttivo. 1.1. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che: - in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 - 01: fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia); - il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti "de libertate", l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 2023, Guarnaccia, Rv. 284036 - 01: 2 fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza). 1.2. Per entrambe le ragioni, l'odierno motivo nuovo (non dedotto in appello né in ricorso) non è consentito. 2. L'impugnato aggravamento è stato disposto perché, in corso di applicazione della misura non detentiva in origine impostagli, l'imputato aveva esploso alcuni colpi d'arma (risultata essere una pistola ad aria compressa, caricata a pallini, legittimamente detenuta) all'indirizzo di un conoscente/amico (a seconda delle diverse qualifiche attribuite dagli interessati ai pregressi rapporti tra gli stessi intercorrenti) che stava cercando di introdursi nel domicilio dell'imputato contro la volontà di quest'ultimo. 3. Ciò premesso, manifestamente infondata è la doglianza inerente alla mancata qualificazione della condotta valorizzata ai fini del disposto aggravamento come fattispecie di legittima difesa domiciliare, ovvero di eccesso colposo della stessa, poiché pacificamente non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., e nulla dimostrava un intento aggressivo dell'indesiderato ospite, tal GA MO, la cui condotta era finalizzata unicamente a far visita - pur non essendo desiderato - al conoscente/amico AC HI, che si trovava nelle more in diversa compagnia, ma non a metterne a repentaglio l'incolumità od il patrimonio. GA MO voleva semplicemente partecipare all'incontro in corso in casa di AC HI, pur non essendovi stato invitato e non essendo accetto. 4. Fondate sono, al contrario, le doglianze ulteriori. 4.1. Desta meraviglia l'intervenuta valorizzazione, ad opera del Tribunale (f. 6 s. dell'ordinanza impugnata), del comportamento, estremamente riprovevole, perché immotivatamente arrogante, tenuto dall'imputato all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento, ma anche e soprattutto illegittimo, essendosi in quella sede accertato che egli aveva violato l'obbligo di dimora impostogli: trattasi, con assoluta evidenza, di comportamento successivo, suscettibile, in ipotesi, a sua volta di legittimare un aggravamento, ma non certo idoneo ad avvalorare ex post la legittimità di quello in precedenza disposto sulla base di diversi presupposti fattuali. 4.2. Ciò premesso, il Tribunale ha essenzialmente desunto dall'episodio verificatosi la "spregiudicatezza nell'uso delle armi" dell'imputato e la sua "indifferenza verso le più elementari regole della convivenza civile, atteso che non si assicuravano neppure le cure al ferito". Proprio tale conclusivo rilievo, atto - nell'apparato argomentativo che sorregge l'ordinanza impugnata - ad evidenziare in sintesi le ragioni della ritenuta necessità del disposto aggravamento per far fronte alla già ritenute esigenze cautelari, poiché l'episodio verificatosi avrebbe palesato un incremento dell'intensità di esse, evidenzia una triplice ed esiziale carenza motivazionale. 3 Il Presi ente est.. 4.2.1. Il Tribunale, nel valorizzare la "spregiudicatezza nell'uso delle armi" dell'imputato e la sua "indifferenza verso le più elementari regole della convivenza civile", non ha minimamente tenuto in considerazione il (parimenti spregiudicato ed in contrasto con le medesime regole) comportamento di GA MO che, dopo avere invano insistentemente citofonato a casa del conoscente/amico AC HI, e non pago di aver verificato che questi era in casa (dal balcone si percepiva che la luce era accesa e vi era gente in casa), ma non intendeva aprirgli il portone, né rispondergli, non aveva esitato a tentare, con pervicacia invero inusuale, di introdursi ugualmente in casa, e ciò, si badi, non, ad esempio, semplicemente entrandovi attraverso un retrostante ingresso di servizio agevolmente praticabile, ma concependo di "arrampicarsi sul balcone della sua abitazione al secondo piano" di un edificio condominiale. Comportamento, questo, sicuramente anomalo, extra ordinem, non convenzionale, cui l'imputato ha reagito in maniera parimenti anomala, extra ordinem, non convenzionale, penalmente illecita, se si vuole, ma che di per sé non legittima necessariamente l'assunto di una sua maggiorata pericolosità sociale nei confronti della collettività, ovvero nei confronti di terzi che comportamenti anomali, extra ordinem, non convenzionali, del tipo di quello tenuto da GA MO, non tengano abitualmente. 4.2.2. Il Tribunale non ha, inoltre, tenuto conto delle giustificazioni fornite dall'imputato in ordine alle ragioni delle sua scomposta reazione (essere il conoscente/amico GA MO "persona molesta e dedita all'uso di alcool"), ed ai soccorsi prestati (secondo la difesa, HI "aveva prontamente soccorso la persona offesa, facendola riposare sul proprio divano sino alla mattina seguente ed offrendosi di accompagnarla al pronto soccorso"; come si legge a f. 3 dell'ordinanza impugnata, il teste AR SE avrebbe riferito di aver saputo da GA MO che proprio quest'ultimo, per non creare problemi a AC HI, avrebbe preferito nell'immediatezza non rivolgersi "né alle forze dell'ordine né ai sanitari"), certo non incondizionatamente attendibili, perché all'evidenza interessate, ma comunque pur sempre da vagliare, anche perché, almeno in apparenza, avvalorate dalle dichiarazioni della stessa p.o. oltre che di un teste "neutro". 5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà le evidenziate lacune motivazionali.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Roma, 20 giugno 2024