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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9463/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122175792123358454 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 18.6.2024 comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo in relazione ad un avviso di accertamento per TARI 2016 di € 2486.00.
Eccepiva la prescrizione della pretesa e l'illegittimità della misura atteso che una vettura era utilizzata per accompagnare la madre disabile.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Non si costituiva il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Ciò posto deve essere osservato come ogni questione attinente alla debenza del tributo non possono essere fatte valere in questa sede, trattandosi di vizi propri degli atti presupposti.
Il concessionario ha comprovato – senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione – la notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 (in data 10.4.2022 per compiuta giacenza).
Nessuna irregolarità procedurale è quindi ravvisabile nella specie.
Evidente quindi che la pretesa azionata non può più essere messa in discussione attesa la non impugnazione dell'avviso di accertamento.
Difatti una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire il preavviso di fermo ed il fermo – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione che ha ribadito che “risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. Cass. n. 3005/2020, in motiv.).
In relazione all'eccepita proporzionalità tra misura cautelare e somma dovuta Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 ha rilevato che “in materia di fermo amministrativo, ha affermato che è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017);
4.3 il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni ponendo in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l' interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato;
4.4 è d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr.
Corte Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte
Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
4.5 in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6 tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”);
4.7 occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”;
4.8 anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9 tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo”.
Nella specie a fronte di un credito di € 2486.00 circa è stata comunicata la possibile sottoposizione a fermo di due autovetture immatricolate nel 2000 e nel 2006, il cui valore non è noto: non sussiste quindi nella specie un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa.
Infondata è poi l'eccezione relativa alla non sottoponibilità a fermo di una delle due vetture asseritamente utilizzata dalla ricorrente per accompagnare la madre disabile. Nessuna prova sul punto sussiste.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente
Ricorrente 1pronunciando sulla domanda proposta, da contro
Municipia spa e Comune di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate in favore del concessionario in complessivi € 380.00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.1.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9463/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122175792123358454 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 18.6.2024 comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo in relazione ad un avviso di accertamento per TARI 2016 di € 2486.00.
Eccepiva la prescrizione della pretesa e l'illegittimità della misura atteso che una vettura era utilizzata per accompagnare la madre disabile.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Non si costituiva il Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo è stato introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di ammorbidire il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2, norma che autorizza il concessionario ad applicare tout court il provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale: il preavviso consiste invero nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza del relativo termine, si procederà all'iscrizione del fermo.
In considerazione della particolare incisività di tale misura, che ha natura cautelare, in quanto volta a garantire il fruttuoso esperimento dell'espletanda esecuzione (confr. Cass. civ. 25 maggio 2011, n.
11478), la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare l'autonoma impugnabilità del preavviso, e ciò quand'anche esso riguardi obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione (cfr.
Cass. Civ. sez. III 6.12.2011 n. 26196). Si è invero condivisibilmente affermato che, rispetto a tale pretesa, sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere inerte il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. sez. un. 7 maggio 2010,
n. 11087).
Ciò posto deve essere osservato come ogni questione attinente alla debenza del tributo non possono essere fatte valere in questa sede, trattandosi di vizi propri degli atti presupposti.
Il concessionario ha comprovato – senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione – la notifica dell'avviso di accertamento TARI 2016 (in data 10.4.2022 per compiuta giacenza).
Nessuna irregolarità procedurale è quindi ravvisabile nella specie.
Evidente quindi che la pretesa azionata non può più essere messa in discussione attesa la non impugnazione dell'avviso di accertamento.
Difatti una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire il preavviso di fermo ed il fermo – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione che ha ribadito che “risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. Cass. n. 3005/2020, in motiv.).
In relazione all'eccepita proporzionalità tra misura cautelare e somma dovuta Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 ha rilevato che “in materia di fermo amministrativo, ha affermato che è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr. Cass. n. 22018 del 21/09/2017);
4.3 il Collegio ritiene, tuttavia, di non aderire a queste conclusioni ponendo in rilievo il profilo che riguarda la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l' interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato;
4.4 è d'uopo invero evidenziare che sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr.
Corte Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte
Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);
4.5 in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
4.6 tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”);
4.7 occorre, inoltre, evidenziare che in base all'art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”;
4.8 anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
4.9 tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo”.
Nella specie a fronte di un credito di € 2486.00 circa è stata comunicata la possibile sottoposizione a fermo di due autovetture immatricolate nel 2000 e nel 2006, il cui valore non è noto: non sussiste quindi nella specie un'evidente sproporzione tra l'importo del credito non assolto e il valore del bene minacciato dalla misura stessa.
Infondata è poi l'eccezione relativa alla non sottoponibilità a fermo di una delle due vetture asseritamente utilizzata dalla ricorrente per accompagnare la madre disabile. Nessuna prova sul punto sussiste.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente
Ricorrente 1pronunciando sulla domanda proposta, da contro
Municipia spa e Comune di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate in favore del concessionario in complessivi € 380.00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.1.2026
IL Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)