Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 3
In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto. A tale stregua, l'assenza di nocumento (o di serio pericolo di nocumento) della sfera patrimoniale del datore di lavoro, se può concorrere a fornire elementi per la valutazione di gravità del comportamento inadempiente, non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte (nel caso, preposto di agenzia).
La nullità della procura per incertezza circa il soggetto che l'ha conferita è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nel giudizio di legittimità (con la conseguenza che può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione), ma, in questo caso, solo ove la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito - che a tali fini la Corte di Cassazione può esaminare con poteri di cognizione piena, per essere denunciato un "error in procedendo" -, e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
In materia di procedimento civile, l'espressione "atto cui si riferisce" contemplata nel periodo (introdotto dall'art. 1 legge n. 141 del 1997) recato dal terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. (secondo cui "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce") va intesa con riferimento ad uno qualsiasi degli atti elencati dalla prima parte dello stesso comma dell'articolo modificato, senza che sia possibile restringerne la portata ai soli atti formati dal procuratore cui il potere di rappresentanza processuale sia stato conferito (con il negozio contenuto su foglio separato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE PA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
1) CARIPLO - Cassa di risparmio delle Province Lombarde SpA - in persona del presidente Giovanni Ancarani;
2) BANCA CARIME SpA, in persona dell'amministratore delegato Alberto Valdembri;
entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via Silla, n. 3, presso l'avv. Carlo Ferzi che, unitamente all'avv. Fabrizio Fabbri, difende la prima con procura speciale del notaio Zanardi in data 11.10.2000 (rep. 41765) e la seconda con procura speciale del notaio Spadone in data 25.9.2000 (rep. 81469);
- ricorrenti -
contro
ER PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso l'avv. Francesco Ciccotti, difeso dagli avv. Carlo Mazzù e Ferdinando Salmeri con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- resistente - e sul ricorso incidentale proposto da:
ER PA, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente -
contro
1) CARIPLO - Cassa di risparmio delle Province Lombarde SpA - 2) BANCA CARIME SpA, entrambe come sopra rappresentate domiciliate e difese;
- resistenti - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 311 in data 31 dicembre 1999 (R.G. 428/98);
sentiti, nella pubblica udienza del 2.10.2002:
il Cons. Dott. PA Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Ferzi e l'avv. Mazzù;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento dell'appello di PA IM contro la sentenza del Pretore di Melito Porto Salvo - di rigetto della domanda - ha pronunciato, nei confronti dell'originario datore di lavoro IC SPA e del soggetto cessionario del ramo di azienda IM SpA, intervenuto nel giudizio, l'annullamento del licenziamento disciplinare intimato all'IM, direttore dell'Agenzia di Bova Marina della IC, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte e il versamento dei contributi previdenziali.
Preliminarmente, il Tribunale ha giudicato priva di fondamento la deduzione dell'appellante circa l'invalidità della procura alle liti conferita alla IC SpA nel giudizio di primo grado perché apposta su foglio separato unito alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio. Ha osservato il Tribunale che l'apposizione di timbro di congiunzione escludeva l'ipotesi del "foglio separato" in senso proprio e che, in ogni caso, la validità dell'atto discendeva dall'applicazione al giudizio in corso del nuovo testo dell'art. 83, come introdotto dalla legge n. 141 del 1997. Nel merito, ha giudicato l'appello fondato essenzialmente perché mancava la prova che le irregolarità di gestione del servizio addebitate: al dipendente fossero preordinate a soddisfare "personali esigenze finanziarie", come specificamente contestatogli. Tale prova, infatti, non era certamente costituita dalla lettera di giustificazione inviata dallo stesso IM, nella quale, anzi, si invocava la buona fede e si addebitavano gli errori commessi ad inesperienza ed al carico di lavoro. Nè si ricavava dalle altre dichiarazioni rese dall'IM in sede di ispezione, dichiarazioni sul cui contenuto non vi era certezza e che, comunque, concernevano valutazioni soggettive e non fatti. Vi erano, anzi, elementi di segno contrario, come la disponibilità del lavoratore di depositi bancari per oltre L. 100.000.000 e la possibilità, in qualità di dipendente della NC, di accesso a forme di credito agevolato, che inducevano ad escludere il perseguimento di vantaggi indebiti con nocumento del datore di lavoro.
Neppure sul piano oggettivo, a giudizio del Tribunale, risultavano comprovate irregolarità di comportamento disciplinarmente significative.
Doveva escludersi, in primo luogo, la rilevanza disciplinare dell'addebito relativo alla ritardata riscossione di commissioni e spese su assegni di c/c scoperti, in quanto si trattava di compito affidato alla specifica responsabilità di altri impiegati, sul cui operato il preposto era tenuto semplicemente alla vigilanza, vigilanza che aveva in effetti esercitato con il comunicare ripetutamente all'azienda l'impossibilità di svolgere il servizio con tempestività per grave carenza di personale.
Doveva escludersi altresì che fossero provate le irregolarità relative al conto corrente intestato a EN IN: ne' la falsità delle firme apposte sui moduli di apertura del conto stesso;
nè che l'IM avesse gestito personalmente e clandestinamente il conto;
ne' il superamento dello scoperto (realmente di circa L. 15.000.000, in luogo delle L. 31.000.000 indicate dalla NC, stante la garanzia mediante certificato di deposito per L. 17.500.000), in quanto era emersa una prassi che escludeva la necessità per il direttore di agenzia di richiedere l'autorizzazione allo scoperto stesso. Era da negare, inoltre, che assumesse rilievo disciplinare il fatto di aver curato personalmente alcune operazioni bancarie per conto del parente, intestatario del conto, sulla base della documentazione sottoscritta dall'interessato.
Quanto allo "special credito lavoro" concesso dall'agenzia alla madre dell'IM non rispondeva al vero che fosse stato superato il tetto fissato dalla NC (portato dal luglio 1989 proprio a L. 25.000.000); sussisteva il requisito - da intendere letteralmente - della residenza dell'ambito del "territorio di competenza dell'Istituto", senza contare che la madre risultava domiciliata presso il figlio in Bova Marina;
si trattava di credito garantito dal patrimonio immobiliare della stessa EN IA e dalla fideiussione di altro soggetto, oltre che dall'accredito automatico su conto del figlio dipendente della banca (elemento che valeva a rendere del tutto trasparente l'operazione).
Ha, quindi, concluso, che le anomalie riscontrate nel servizio non erano particolarmente gravi e, non essendo provato l'elemento soggettivo contestato, non erano idonee ad incrinare il rapporto di fiducia, sicché risultavano riconducibili all'ipotesi di "inosservanza" delle normative, ipotesi per la quale l'art. 108 c.c.n.l. contemplava la deplorazione scritta ovvero, nei casi di maggior rilievo, la sospensione dal servizio, e ciò in ossequio al principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. La cassazione della sentenza è domandata da RI - Cassa di risparmio delle Province Lombarde SpA - nella qualità di incorporante la IC SpA con atto di fusione e incorporazione in data 14 maggio 1999, e da NC IM SpA con ricorso per tre motivi, al quale resiste con controricorso PA ME e propone ricorso incidentale condizionato per un unico motivo, al quale resistono con controricorso le ricorrenti principali. Le parti hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sebbene condizionato, deve essere esaminato per primo l'unico motivo del ricorso incidentale in base al principio, divenuto ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale, qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (Cass., sez. un., 23 maggio 2001 n. 212).
2.1 Ed infatti, l'unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 75 e 83 c.p.c., in relazione all'art. 5 della legge n. 604 del 1966, perché la procura rilasciata per la costituzione in giudizio della IC Spa doveva ritenersi nulla (con conseguente impossibilità di valutare le prove offerte dal datore di lavoro per dimostrare la legittimità del licenziamento), sia perché recante una firma illeggibile, essendo impossibile l'identificazione della persona fisica che l'aveva conferita, sia perché apposta su foglio separato congiunto non ad atto formato dal procuratore, ma alla copia notificata del ricorso introduttivo.
3. Il ricorso incidentale non può trovare accoglimento. Quanto al primo profilo di censura, come la Corte verifica direttamente in presenza di denuncia di error in procedendo, la questione era stata sollevata nel giudizio di primo grado ed espressamente risolta dal Pretore nel senso della validità della procura per essere identificabile il soggetto che l'aveva rilasciata.
3.1. Ne segue che, in difetto di impugnazione con ratto di appello della relativa statuizione, la formazione del giudicato interno sul punto impedisce di esaminare la questione della nullità della procura per incertezza circa l'autore del negozio, costituendo la formazione del giudicato il limite invalicabile della rilevabilità di ufficio (cfr. Cass. 20 maggio 1998, n. 5024).
3.2. Ne discende pure che, quand'anche il Tribunale si fosse occupato di ufficio anche dell'anzidetta in questione (come pretende l'IM con le deduzioni svolte nella memoria), sarebbe incorso in error in procedendo rilevabile dalla Corte in sede di esame della relativa questione.
3.3. Il secondo profilo di censura è destituito di fondamento giuridico. La legge 27 maggio 1997, n. 141, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. del periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", non autorizza dubbio alcuno che per "atto cui si riferisce" debba intendersi uno qualsiasi degli atti elencati dalla prima parte dello stesso comma dell'articolo modificato, senza che sia possibile restringerne la portata ai soli atti formati dal procuratore al quale il potere di rappresentanza processuale è conferito con il negozio contenuto su foglio separato.
4. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2730 c.c. in relazione agli art. 1362 e. 2119 stesso codice, nonché contraddittoria ed omessa motivazione.
4.1. Si deduce che al dipendente erano state contestate gravi irregolarità nella loro portata oggettiva, mentre il "perseguimento di personali esigenze finanziarie" costituiva un addebito ulteriore e distinto (come reso manifesto dall'avverbio "peraltro" sicché il Tribunale, avendolo escluso, non poteva per questo logicamente svalutare le altre contestazioni come se fossero strettamente dipendenti dalla contestazione relativa al fine perseguito;
l'errore logico aveva poi condotto il Tribunale a non tenere conto del contenuto confessorio delle ammissioni del lavoratore, che non aveva contestato la fondatezza della maggior parte degli addebiti limitandosi a considerare solo la parte in cui negava la sussistenza del motivo illecito (cioè le personali esigenze finanziarie), oltre che l'imputabilità del ritardo nella riscossione di alcuni crediti della NC.
5. Con il secondo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 437 stesso codice, degli art. 2697, 2727 e 2729, 2104 e 2119 c.c., in relazione al punto 1.3.3. della circolare IC n. 7 del febbraio 1980, dell'art. 2735 c.c., degli art 421 e 437 c.p.c., nonché motivazione viziata su punti decisivi della controversia.
5.1. Il motivo contesta la correttezza degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati all'IM sotto i numerosi profili di seguito riassunti. a) In relazione al conto corrente intestato a OS EN (cugino dell'IM), il Tribunale aveva affermato che:
"l'istruttoria non ha consentito di accertare la falsità delle firme apposte sui moduli di apertura e su quelli relativi alle successive operazioni" ma in effetti la circostanza era stata ampiamente ammessa dal lavoratore, risultava con evidenza dagli atti, ed inoltre era stata specificamente chiesta l'ammissione di consulenza tecnica sul punto (ritenuta superflua dal Pretore in presenza della confessione dell'incolpato), sicché l'accertamento opposto a quello del giudice di primo grado risultava del tutto privo di motivazione, fatta eccezione per l'incongruo richiamo delle dichiarazioni rese dallo stesso OS EN, nonché da uno degli ispettori che avevano accertato la falsità (il quale aveva riferito di non essere in grado di ricordare come si fosse pervenuti a tale accertamento).
Ed ancora, il Tribunale aveva omesso di considerare: 1) l'indiscussa gestione personale del conto ad opera dell'IM che, secondo quanto dichiarato dal EN in sede di indagini di polizia giudiziaria, "teneva il libretto degli assegni"; 2) le deposizioni degli ispettori Malvasi e LE che avevano riferito come l'IM avesse ammesso di avere lui stesso apposte tutte le firme relative al conto corrente in questione, ammissioni, del resto, richiamate nella lettera di risposta alla contestazione. b) Quanto alla scopertura di L. 31.699.832 dello stesso conto corrente, anche a prescindere dalla necessità dell'autorizzazione e dall'inesistenza di una prassi di segno contrario (come emergeva da deposizioni testimoniali del tutto ignorate dal Tribunale), il punto essenziale era che la concessione aveva riguardato un conto corrente non affidato (a favore di un parente), non il semplice (indebito) sconfinamento da fidi autorizzati, e, quindi, l'IM non aveva mai formalizzato una pratica di fido (con la relativa istruttoria) in relazione al detto conto.
c) In ordine al credito concesso alla madre dell'IM, il Tribunale aveva omesso di esaminare la normativa recata dalla circolare n. 7 del febbraio 1980, secondo la quale, fissato l'importo massimo assoluto (L. 25.000.000), l'importo massimo concedibile al singolo richiedente non poteva superare un importo pari a quattro volte (in casi eccezionali sei) il reddito mensile da pensione o lavoro (la madre dell'IM percepiva una pensione pari a L. 750.000 mensilì), interpretando altresì del tutto illogicamente il requisito della residenza nell'ambito del territorio di competenza dell'Istituto come territorio nazionale, senza tenere conto della clausola 2.1.1. della stessa circolare (precisante che i richiedenti si devono rivolgere alla dipendenza territorialmente, competente, salva la concessione di deroghe);
aveva arbitrariamente equiparato al requisito della residenza il fatto che la madre fosse temporaneamente domiciliata presso il figlio;
aveva trascurato di esaminare la contestazione relativa alla circostanza che la richiesta del prestito era stata motivata con la necessità di un intervento chirurgico, mentre l'importo netto erogato era confluito interamente sul conto corrente dell'IM. d) In ordine all'addebito relativo al fatto di avere attivato e gestito per sue personali esigenze finanziarie il conto corrente intestato a OS EN e lo specialcredito di lavoro erogato a IA EN, il Tribunale aveva erroneamente escluso che tale gestione fosse comprovata, mentre vi era stata la confessione agli ispettori, certamente non qualificabile come resa ad un terzo, ne' richiedente la prova scritta;
il teste LE (uno degli ispettori) aveva riferito, che l'IM si era giustificato invocando difficoltà finanziarie;
tutte le circostanze accertate dimostravano che l'IM era effettivamente il dominus delle operazioni contestate (provvedendo a ripianare personalmente lo scoperto).
e) In ordine all'addebito riguardante la mancata riscossione delle commissioni e spese di assegni di conto corrente scoperti, il Tribunale aveva illogicamente svalutato la responsabilità del preposto per l'operato degli impiegati addetti ed affermato, senza darne dimostrazione, che il disservizio era imputabile a carenze di organico.
6. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2106 e 2119 c.c., nonché contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
6.1. Si contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui la gravità di un comportamento è legata al particolare fine illegittimo perseguito, atteso che, anche se si dovesse ritenere non provato il contestato elemento soggettivo (cioè le personali esigenze finanziarie), restava inalterata la gravità oggettiva degli inadempimenti imputabili al dipendente.
7. La Corte, esaminati unitariamente, per la connessione tra le argomentazioni, i motivi del ricorso principale, li giudica fondati nei limiti in cui si riscontrano omissioni, insufficienze e contraddizioni logiche nella motivazione della sentenza impugnata.
8. Si legge nella sentenza impugnata che la contestazione disciplinare del 12 luglio 1993 era così strutturata: "EL ha acceso il c/c 51/1308 a nome di EN OS, già titolare di certificato di deposito di lire 15.000.000. Le firme apposte sullo specimen e sui mod. 52/c e 52/cl, palesemente apocrife, risultano tutte da lei autenticate, così come risultano da lei personalmente eseguite tutte - tranne una - le successive operazioni. Il c/c presenta in data 29106193 una scopertura arbitraria di lire 31.699.832. l'emerso ancora che EL ha erogato a favore di sua madre, la cui retribuzione risulta essere di lire 750.000 mensili, uno SCL di lire 25.000.000 il cui netto ricavo è affluito integralmente sul suo c/c sul quale vengono addebitate le relative rate. Ci risulta peraltro che - per come da Lei ammesso agli Ispettori - entrambi i rapporti sono state da Lei attivati e gestiti per sue personali esigenze finanziarie. È altresì emerso che EL ha frequentemente disatteso le disposizioni relative alla riscossione delle "commissioni e recupero spese su assegni di c/c scoperti".
8.1. PA IM, ricevuta la contestazione disciplinare, si difese in questa maniera con la missiva inviata a sua firma in data 24 luglio 1993: "...dette irregolarità sono frutto esclusivo di inesperienza e, comunque, sono state commesse in assoluta buona fede nella certezza di non voler arrecare alcun danno alla nostra società. Le operazioni contestatemi sono state da me evidenziate agli Ispettori e sono state eseguite in modo che in ogni momento fossero riconducibili alla mia persona senza, quindi, voler nascondere nulla;
quanto alle irregolarità per il mancata percepimento delle commissioni sugli assegni privi di copertura ci si riprometteva di percepirle periodicamente ma, per i più svariati motivi, quali ad esempio la mancanza di tempo e di personale, ciò veniva sempre procrastinato nel tempo;
posso assicurarvi che ho solo commesso degli errori di valutazione dovuti ad inesperienza e non assolutamente alla volontà di venir meno alla fiducia concessami ...
ho privilegiato la quantità di lavoro a discapito della qualità ma ciò è anche frutto delle difficoltà oggettive in cui mi sono trovato a lavorare dovendo gestire una filiale che dal punto di vista del personale ha creato problemi non solo a me ma a tutti i preposti che mi hanno preceduto".
9. Il Tribunale ha interpretato la contestazione secondo cui tanto il conto corrente intestato a OS NN che lo "special credito di lavoro" a favore della madre, erano stati attivati e gestiti "per sue personali esigenze finanziarie", nel senso che l'IM era accusato di avere perseguito particolari vantaggi personali con nocumento della NC.
Ha, quindi, letto il contenuto della difesa scritta del dipendente nel senso che la veridicità di tale movente illecito, lungi dall'essere stato ammesso, formava oggetto di decisa contestazione. Questo risultato interpretativo non è oggetto, in sostanza, di specifiche censure.
9.1. Il Tribunale ha poi escluso, con argomenti che le critiche del ricorso principale non valgono a scalfire, che di tale movente vi fosse la prova, essendo emersi, anzi, elementi di segno opposto (la buona situazione finanziaria dell'IM; le garanzie che escludevano per la NC rischi particolari;
il fatto che non avesse operato occultamente, nel tentativo di impedire che fosse coinvolta la sua responsabilità).
10. Su un altro punto la sentenza è immune da censure: l'esclusione della fondatezza dell'addebito riguardante le irregolarità nella riscossione delle "commissioni e recupero spese su assegni di c/c scoperti".
Il Tribunale ha motivato non soltanto sulla base del rilievo che si trattava di incombenza non compresa tra i compiti propri del preposto all'agenzia (tenuto, quindi, alla mera vigilanza sugli impiegati addetti), ma anche per l'impossibilità di svolgere regolarmente il servizio per carenza di personale, impossibilità più volte segnalata dall'IM ai superiori.
Questo secondo ordine di considerazioni, coerenti, tra l'altro, con il tenore della risposta dell'IM alla contestazione disciplinare, è insindacabile in sede di legittimità, non risultando insufficienze o contraddizioni.
11. Sono invece fondate le accuse mosse alla sentenza, in particolare, con il primo motivo del ricorso principale, per avere il Tribunale trascurato di considerare la restante parte della missiva sottoscritta dal dipendente, onde verificarne la portata confessoria.
11.1. Invero, la motivazione relativa all'esame e all'interpretazione del contenuto delle difese dell'IM sembra presupporre che in tanto le irregolarità contestate erano state considerate dal datore di lavoro rilevanti disciplinarmente in quanto preordinate a soddisfare "personali esigenze finanziarie", sicché la specifica contestazione della sussistenza di tali finalità illecite era sufficiente per respingere in toto gli addebiti.
11.2. In realtà, una lettura in questi termini della motivazione è smentita da elementi che si traggono dalla stessa sentenza. Manca del tutto l'indispensabile analisi del testo della lettera di contestazione, ai fini della ricostruzione dell'intento del datore di lavoro in senso difforme da quello letterale, atteso che l'addebito del movente trovavasi inserito, senza un particolare rilievo, al terzo posto dell'elenco (composto da quattro addebiti) ed era preceduto dall'avverbio "peraltro".
Soprattutto, sarebbe logicamente inconciliabile con l'articolato accertamento dei singoli fatti addebitati compiuto dal Tribunale (accertamento che avrebbe dovuto essere, nella descritta prospettiva, del tutto superfluo).
11.3. Ne discende che, nell'indagine relativa all'accertamento degli inadempimenti imputati all'IM, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di considerare l'eventuale natura confessoria di tutta una parte della difesa scritta dell'IM.
Si è, infatti, soffermata esclusivamente su quella parte delle dichiarazioni che ha interpretato (insindacabilmente, come si è detto sopra) come dirette a negare la veridicità dell'addebito di aver agito per perseguire "personali esigenze finanziarie". Le ha ignorate completamente, invece, nella parte in cui sono pertinenti alle irregolarità contestate ed astrattamente idonee, interpretate in correlazione con gli specifici contenuti della contestazione, a fornire la prova della loro commissione mediante confessione stragiudiziale (art. 2735 c.c.). 12. L'omessa considerazione degli eventuali contenuti confessori della dichiarazione del lavoratore sarebbe già sufficiente ad inficiare tutte le argomentazioni che sorreggono l'affermazione del mancato raggiungimento della prova circa gli inadempimenti imputati al lavoratore (fatta eccezione per quello relativo ai ritardo nella riscossione di crediti, di cui si è già detto).
Sussistono, peraltro, anche altri vizi della motivazione - denunciati dal ricorso principale - con la quale il Tribunale ha escluso che il datore di lavoro avesse assolto all'onere di provare i fatti contestati.
13. In ordine alle irregolarità concernenti il conto corrente intestato a OS NN, il Tribunale ha ritenuto non provato che fossero state apposte firme apocrife sulla relativa documentazione.
Ora, anche prescindendo dal rilievo da accordare alla mancanza di contestazione di tale fatto specifico nella difesa scritta del lavoratore, la conclusione è incongruamente basata sulle dichiarazioni del NN (legato da rapporti di parentela e di particolare fiducia con l'IM), senza che risulti giustificato il mancato approfondimento dell'indagine mediante consulenza tecnica (che non è un mezzo di prova, restando escluso che l'appellato avesse l'onere di chiederne l'ammissione).
13.1. Sempre al fine di accertare la regolarità della documentazione relativa al conto, inoltre, la stessa sentenza riconosce che l'IM era solito compiere, per conto del cugino, alcune operazioni bancarie, essendo ciò di uso comune nel rapporti familiari. Il fatto, meritava approfondimento, tenendo nel debito conto le dichiarazioni rese dal EN alla polizia giudiziaria, secondo le quali il libretto degli assegni era tenuto dall'IM. 13.2. In relazione allo scoperto dello stesso conto corrente, è mancato qualsiasi approfondimento finalizzato ad accertare se vi fossero anomalie, sotto il profilo della necessità di previ accertamenti della solvibilità del cliente nei cui confronti veniva autorizzato lo scoperto stesso.
14. Sul credito concesso dall'agenzia alla madre dell'IM, l'esclusione di qualsiasi irregolarità è motivata in modo insufficiente ed illogico. In primo luogo, in ordine al massimale, già il tenore della contestazione induceva ad indagare se fosse collegato al reddito di lavoro o pensione. Siffatta indagine, che avrebbe dovuto essere condotta esaminando nella sua interezza le condizioni predeterminate dalla NC, è stata completamente omessa.
14.1. Illogico è intendere il requisito della residenza nel territorio di competenza come riferito a tutti gli ambiti territoriali nei quali operava la NC, in quanto ciò equivarrebbe a negargli qualsiasi rilevanza, ed inoltre, al fine di accertarne la portata, si sarebbe dovuto esaminare la normativa aziendale di dettaglio in ordine alla procedura da seguire per ottenere il prestito.
14.2. Del pari illogica appare l'immotivata equipara ione alla residenza, richiesta come requisito per ottenere il prestito, del domicilio o addirittura della dimora, omettendo di indagare adeguatamente circa la rispondenza della situazione di fatto a quella contemplata dalla normativa.
15. L'ultima parte della sentenza impugnata è specificamente dedicata alla formulazione del giudizio di proporzionalità tra addebiti e sanzione irrogata all'IM.
Va premesso che l'esito favorevole di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un licenziamento disciplinare che si assume ingiustificato, è determinato dall'esclusione dell'inadempimento imputato al lavoratore (anche determinata dal mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico del datore di lavoro dall'art. 5 della legge n. 604 del 1966), ovvero, ove risultino accertate mancanze imputabili al lavoratore, queste siano valutate, con riferimento al concreto rapporto e a tutti gli elementi del caso, non di gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare (ai sensi degli art. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966, infatti, è necessario un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, o, addirittura, un inadempimento tale da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria, durante il periodo di preavviso, del rapporto).
15.1. In questo si sostanzia il giudizio di proporzionalità, o di adeguatezza, della sanzione all'illecito commesso, giudizio di fatto istituzionalmente rimesso al giudice di merito, in presenza di una specificazione, in senso accentuativo della tutela del lavoratore, della norma generale che collega la risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive alla non "scarsa importanza"' dell'inadempimento stesso (art. 1455 c.c.). Ne segue che la parte interessata può ottenere una nuova formulazione di tale giudizio esclusivamente denunciando vizi della motivazione che determinano la cassazione della sentenza all'esito del giudizio di legittimità (cfr. Cass. 15 novembre 2001, n. 14229). 15.2. Orbene, come già riferito in sede di narrazione della vicenda processuale, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato il giudizio di non proporzionalità del licenziamento alle mancanze commesse, ma l'intero ragionamento è inficiato alla base dal fatto che non è dato comprendere quali siano state queste mancanze. Ed infatti, il Tribunale ha in effetti escluso la sussistenza di alcuni addebiti (per essere risultati non provati) e la rilevanza disciplinare degli altri sicché non sarebbero residuati spazi per il giudizio di proporzionalità.
15.3. Resta, tuttavia, la possibilità di intendere il ragionamento del Tribunale come diretto a fondare la decisione sopra un'ulteriore, e sostanzialmente autonoma, ratio decidendi: anche a ritenere comprovati gli inadempimenti contestati al dipendente, gli stessi non sarebbero stati di gravità tale da giustificare il licenziamento, risultando adeguate, sulla base del contratto collettivo, misure sanzionatorie non espulsive.
15.4. Ma così interpretata (con qualche sforzo, visto l'intimo collegamento tra le diverse parti della motivazione), la sentenza merita ugualmente la cassazione per vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria.
15.5. L'insufficienza è la conseguenza inevitabile di tutta l'impostazione seguita dalla motivazione: avendo escluso la sussistenza di alcuni fatti e la rilevanza disciplinare di altri, è mancata una qualsivoglia analisi degli stessi fatti, nella prospettiva opposta della sussistenza di una fattispecie di inadempimento, idonea a valutarne la concreta portata sul piano dell'interesse del datore di lavoro e della capacità di incidere sul rapporto di fiducia e sulla funzionalità del servizio. 15.6. L'illogicità è resa palese dalla massima valorizzazione, ai fini del giudizio di non adeguatezza del licenziamento, della circostanza che era rimasto accertato (insindacabilmente, come si è detto) che l'IM, contrariamente all'assunto del datore di lavoro, non aveva agito mosso dalla finalità di soddisfare "personali esigenze finanziarie".
Da ciò, infatti, il Tribunale ha tratto la conseguenza della mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare (rimasto peraltro, e come si è detto, indefinito). Evidente, dunque, è la confusione logico-giuridica tra motivi della condotta ed elemento soggettivo, cioè imputabilità per colpa o dolo dell'inadempimento.
15.7. E il descritto errore logico ha pure condotto il Tribunale ad ignorare il principio secondo il quale l'assenza di nocumento (o di serio pericolo di nocumento) della sfera patrimoniale del datore di lavoro, se può concorrere a fornire elementi per la valutazione di gravità del comportamento inadempiente, non è però decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, rapporto di fiducia da valutare in concreto con riguardo alla realtà aziendale e alle mansioni di preposto di agenzia (cfr. Cass. 14 luglio 2001, n. 9576; 9 agosto 2001, n. 10996). 15.8. Pertanto, con riguardo, in particolare, alle censure contenute nel terzo motivo del ricorso principale, la sentenza, interpretata nel senso che, data per ammessa la vericidità degli addebiti (fatta eccezione per il movente personale), ugualmente non sarebbe stato legittimo il recesso, ha formulato il giudizio di proporzionalità giustificandolo in modo insufficiente e contraddittorio. 16. Per queste ragioni e nei limiti precisati il ricorso principale deve essere accolto, con la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché in un nuovo giudizio si proceda ad accertare se l'IM si sia reso responsabile di inadempimenti nello svolgimento del rapporto di lavoro, ferma restando, come accertato dalle parti non cassate della sentenza, l'insussistenza degli addebiti relativi alla riscossione in ritardo di crediti ed al perseguimento di "personali esigenze finanziarie". All'esito di tale accertamento, il giudice del rinvio formulerà l'eventuale nuovo giudizio in ordine alla proporzione tra gravità degli adempimenti e sanzione espulsiva;
lo stesso giudice provvederà anche a regolare le spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle ragioni di accoglimento e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003