Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 444
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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Massime3

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto. A tale stregua, l'assenza di nocumento (o di serio pericolo di nocumento) della sfera patrimoniale del datore di lavoro, se può concorrere a fornire elementi per la valutazione di gravità del comportamento inadempiente, non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte (nel caso, preposto di agenzia).

La nullità della procura per incertezza circa il soggetto che l'ha conferita è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche nel giudizio di legittimità (con la conseguenza che può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione), ma, in questo caso, solo ove la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito - che a tali fini la Corte di Cassazione può esaminare con poteri di cognizione piena, per essere denunciato un "error in procedendo" -, e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

In materia di procedimento civile, l'espressione "atto cui si riferisce" contemplata nel periodo (introdotto dall'art. 1 legge n. 141 del 1997) recato dal terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. (secondo cui "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce") va intesa con riferimento ad uno qualsiasi degli atti elencati dalla prima parte dello stesso comma dell'articolo modificato, senza che sia possibile restringerne la portata ai soli atti formati dal procuratore cui il potere di rappresentanza processuale sia stato conferito (con il negozio contenuto su foglio separato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 444
Data del deposito : 14 gennaio 2003

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