Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 1
È coerente con la nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. la valutazione del giudice di merito che abbia ritenuto sussistere i presupposti per un licenziamento in tronco in caso di commissione da parte di dipendente bancario, con responsabilità di cassa, di numerose irregolarità, anche di notevole gravità, tali da mettere in dubbio l'affidabilità del medesimo circa lo scrupoloso perseguimento in ogni situazione degli interessi della banca, e da poter incidere sulla fiducia che la medesima deve riscuotere nei rapporti con gli altri operatori bancari e con il pubblico in genere. (Nella specie il dipendente si era, consapevolmente, reso responsabile di irregolarità quali la sospensione di assegni posti all'incasso, di cui uno poi anomalamente addebitato sul suo conto personale, lo svolgimento di operazioni oltre l'orario di chiusura, la mancata registrazione nell'apposito registro delle operazioni superiori a venti milioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10996 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ABATI MANLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI CROTONE SOC. COOP. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 177/98 del Tribunale di CROTONE, depositata il 27/04/98 R.G.N. 683/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato GINISTRELLI per delega ABATI;
udito l'avvocato BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGINIENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Crotone depositato il 7 aprile 1992, NI SO impugnava il licenziamento per giusta causa che gli era stato intimato in data 11.11.1991 dalla Banca Popolare di Crotone Soc. Coop. a r.l., dopo che, a seguito di un'ispezione, gli erano state contestate - con lettera del 14.10.1991 - una serie di irregolarità, che egli avrebbe commesso nell'espletamento delle sue mansioni di capo cassiere.
La Banca datrice di lavoro, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni derivati dalle irregolarità dal medesimo commesse.
Il Pretore rigettava la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava il SO al risarcimento dei danni, liquidati in L. 156.942.000.
A seguito di appello proposto dal SO, il Tribunale di Crotone, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava il rigetto dell'impugnativa del licenziamento e rigettava la domanda di risarcimento dei danni. Rilevava che, in base all'art. 7 st. lav., in difetto di specifica e tempestiva richiesta del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto a procedere ad un'audizione personale del lavoratore a cui abbia mosso contestazioni disciplinari. Riteneva che dalla prova testimoniale e dall'atteggiamento difensivo del ricorrente risultavano confermate la maggior parte delle irregolarità contestate, idonee a ledere il necessario vincolo fiduciario in relazione alla loro portata e alla natura del rapporto. Quanto alla domanda riconvenzionale, riteneva insufficiente la prova dei danni.
Contro questa sentenza il SO ha proposto ricorso per cassazione, articolati in tre motivi illustrati da memoria. La Banca Popolare di Crotone ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 1. 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art, 5 1. 15 luglio 1966 n. 604,dell'art. 115 c.p.c., ed inoltre vizio di motivazione su un punto decisivo.
Lamenta che il Tribunale, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, aveva preso in considerazione irregolarità che non erano state addebitate all'istante con la lettera del 14.10.1991, quali la contestazione indicata nella lettera "P" della memoria di costituzione della Banca, la mancata trascrizione nell'apposito registro delle operazioni superiori ai venti milioni, e l'addebito sul proprio conto di un assegno sospeso;
che, d'altra parte, era configurabile la violazione dei principi in tema di onere della prova del licenziamento, perché non poteva rilevare l'affermazione del Tribunale secondo cui era stata raggiunta la dimostrazione dell'esistenza della maggior parte degli addebiti, stante la sua apoditticità e il suo contrasto con l'affermazione di alcuni testimoni, recepita dal decidente, circa la sicura non riferibilità al SO di gran parte degli addebiti contestati. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e dell'art 115 c.p.c., in relazione alla lettera del 14 ottobre 1991, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo.
Si lamenta che il giudice di merito non abbia proceduto ad un motivato esame della gravità delle mancanze con riferimento a quelle specificamente ritenute addebitabili al ricorrente, tanto più che quest'ultimo aveva espressamente eccepito il carattere meramente formale delle irregolarità addebitategli.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, secondo comma, l. n. 300/1970, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.p.c.
Si lamenta che non sia stato dato rilievo al fatto che la Banca non aveva invitato il ricorrente a discolparsi oralmente, solo perché egli aveva omesso di inoltrare specifica richiesta di audizione personale.
Va innanzitutto esaminato il terzo motivo, inerente a una questione di legittimità formale del licenziamento che potrebbe avere un rilievo assorbente circa la sua validità.
Esso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, infatti, che non è necessario che la contestazione dell'addebito contenga un termine al lavoratore per esporre le proprie difese o la fissazione di un'audizione a difesa, in quanto il disposto di cui all'art. 7 comma secondo legge n. 300 del 1970 (secondo il quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa) va interpretato nel senso che, solo ove il dipendente lo richieda espressamente, il datore di lavoro è tenuto a sentirlo oralmente, salva in ogni caso la facoltà del lavoratore di inoltrare per iscritto le proprie difese (Cass. n. 67/1998; Cass. n. 5366/1996; Cass. n. 5027/1993). Il primo e il secondo motivo, stante la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Quanto alla doglianza relativa alla valutazione da parte del Tribunale anche di irregolarità contestate per la prima volta con la memoria di costituzione in primo grado, va rilevato che la stessa è inammissibile, in quanto non risulta proposta in appello, mentre già il giudice di primo grado aveva preso in considerazione e valutato tali irregolarità.
Va poi rilevato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la sussistenza della maggior parte degli addebiti, richiamando adesivamente l'esame al riguardo già compiuto dal Pretore e in particolare osservando come i testimoni EN e PA avevano confermato tutte le circostanze contestate, fatta eccezione solo per gli addebiti di cui alle lettere C), N), O) e Q) (dei quali, peraltro solo quelli sub C) appartenenti - secondo le deduzioni del ricorrente - al novero di quelli inizialmente contestati) e che il SO, sia con la lettera di risposta alla contestazioni, sia in sede di ricorso introduttivo, in sostanza aveva ammesso i fatti addebitati nella loro materialità. Il giudice di merito, poi, non ha trascurato di rilevare come i testi che avevano riferito di prassi ammesse di sospensione degli assegni a causa della lentezza dei computers, e di possibilità di svolgimento di operazioni oltre l'orario di chiusura per particolari clienti, non erano stati concordi, e, implicitamente, ha attribuito particolare rilevanza alla precisazione del teste Petrolillo, secondo cui la sospensione era ammessa solo per gli assegni della stessa Banca Popolare di Crotone e per non più di un giorno e che le operazioni oltre l'orario richiedevano l'autorizzazione della direzione della banca. D'altra parte il ricorrente illogicamente pretende di rilevare una contraddittorietà nella sentenza impugnata, per il fatto che la stessa menziona anche la circostanza che alcuni testimoni non erano stati in grado di riferire su una parte delle circostanze. Quanto alle valutazioni del Tribunale sulla gravità delle mancanze, va ricordato che il giudice di appello ha fatto riferimento sia al complesso delle medesime, sia specificamente ad alcune di quelle ritenute più gravi, quali la mancata trascrizione nell'apposito registro delle operazioni superiori a venti milioni o l'addebito sul proprio contro di un assegno in sospeso (la quale ultima è una delle operazioni richiamate dal primo giudice per rimarcare la gravità anche sul piano soggettivo dei comportamenti addebitati), e ha ritenuto la correttezza della valutazione operata dal giudice di primo grado, in considerazione sia della inerenza del rapporto di lavoro all'attività bancaria, sia delle circostanze del caso concreto (modalità e pluralità delle operazioni irregolari), sia dell'intensità dell'elemento intenzionale (piena consapevolezza del ricorrente nel compimento delle irregolarità, desumibile, come precisato nella richiamata sentenza di primo grado, dalla natura stessa dei comportamenti contestati, oltre che dalla lunga esperienza e dalla riconosciuta capacità professionale del medesimo). Il giudice di merito ha poi rilevato, con una valutazione che appare congrua in relazione alla fattispecie in esame, che nel lavoro bancario la fiducia che il datore di lavoro deve poter porre nel lavoratore alle sue dipendenze è suscettibile di compromissione in presenza di operazioni irregolari, tali da pregiudicare l'essenziale affidamento che non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, deve poter riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti di banca.
Il ricorrente, in particolare, lamenta la mancata indicazione, nella lettera di contestazione, degli addebiti specificamente richiamati sotto il profilo della gravità. E invece, sulla base del tenore della la lettera di contestazione, trascritta nello stesso ricorso, questa doglianza risulta infondata, o inadeguatamente posta, dato che, in realtà, di mancata (o infedele) trascrizione di operazioni nel suddetto registro si parla sub A) e sub E) e l'arbitrario addebito di un assegno sospeso sul conto personale del ricorrente è una delle contestazioni sub A). Va anche rilevato che il ricorrente avrebbe avuto l'onere di contestare specificamente ed adeguatamente la logicità della qualificazione quale particolarmente grave dell'addebito sub P), che peraltro risulta già preso in considerazione, nel suo contenuto, dal giudice di primo grado ed è relativo a operazioni coinvolgenti, tra l'altro, una società facente capo al figlio del ricorrente, come evidenziato nella sentenza di detto primo giudice.
Tanto premesso deve escludersi che sia priva di logicità, e in contrasto con la nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., la valutazione compiuta dal Tribunale, stante la presenza, a giustificazione del licenziamento in tronco per cui è causa, di un complesso di irregolarità, anche di notevole gravità, evidentemente tali da poter coinvolgere l'affidabilità di un soggetto avente funzioni delicate e di rilievo, quanto meno sul piano dello scrupoloso perseguimento in ogni situazione degli interessi della banca e della tutela della affidabilità della medesima nei rapporti con gli altri operatori bancari e con il pubblico in genere, nonché sul piano della regolarità ed esattezza delle risultanze contabili dell'istituto bancario (cfr. Cass. 15004/2000; Cass. n. 1894/1998;
Cass. n. 10568/1997; Cass. n. 497/1994). Può aggiungersi, ad abundantiam, che, considerato l'elevato numero di addebiti, di cui il Tribunale ha confermato la ricorrenza nell'ambito delle circostanze contestate fin dall'inizio, e tenuto presente l'espresso richiamo di due di queste circostanze tra quelle di maggiori gravità, può escludersi che la considerazione anche di irregolarità contestate per la prima volta in sede di giudizio abbia spiegato un rilievo determinante nelle valutazioni del giudice di merito. Tra l'altro, va al riguardo considerato che le irregolarità di cui alle lettere N), O) e Q) sono state espressamente escluse, in quanto non confermate dall'istruttoria e che, salvo la particolarità delle contestazioni sub P), le altre (quelle sub L), M) e R), riguardavano ulteriori irregolarità e incongruenze circa le procedure e le situazioni contabili relative alle operazioni di cassa, come si evince dalle stessa esposizione contenuta nel ricorso, sicché non facevano che riconfermare, sotto questo aspetto, la tipologia degli addebiti già contestati. Ne conseguirebbe anche la pertinenza del principio relativo alla facoltà del giudice di merito di prendere in considerazione anche episodi non contestati quali circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (cfr. exp1urimis, Cass. n. 11410/1993; Cass. n. 6523/1996; Cass. n. 9173/1997; Cass. N. 5090/1998; cfr. anche Cass. n. 6988/1998). In conclusione, il ricorso va rigettato e, in base al criterio della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controparte le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in L. 19.000 oltre al 4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001