Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In tema di trasgressione delle prescrizioni imposte con le misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia deve essere espletato ogni qualvolta venga applicata, ai sensi del comma primo dell'art. 276 cod. proc. pen., una misura più grave, atteso l'obbligo di valutazione che costituisce presupposto della scelta discrezionale da parte del giudice circa l'entità, i motivi e le circostanze della violazione; l'interrogatorio di garanzia non è invece necessario nella diversa ipotesi disciplinata dal comma primo ter del citato articolo, in cui alla violazione del divieto di allontanamento dalla propria dimora, in caso di arresti domiciliari, consegue automaticamente la sostituzione della misura predetta con quella della custodia cautelare in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 19874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19874 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 26/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 637
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 05475/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL EI, nato il [...];
e da HA JA, nato L'01/01/77;
avverso l'ordinanza emessa il 14/12/05 dal Tribunale di Venezia;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza 02/08/2005 il Gip presso il Tribunale di Padova applicava a EL EI a HA JA la misura del divieto di dimora nella Regione Veneto per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Con ordinanze 13/08/05 e 5/10/05 il suddetto Gip sostituiva alla misura di cui sopra quella della custodia cautelare in carcere per violazione delle prescrizioni imposte, ciò in quanto gli i predetti erano stati sorpresi in Padova nell'atto di commettere altri reati. L'istanza degli indagati diretta ad ottenere la cessazione degli effetti della misura custodiale per mancanza dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., veniva respinta dal Gip con provvedimento 18/11/05 e l'appello avverso quest'ultimo era rigettato dal Tribunale con pronuncia 14/12/05 la quale è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dai medesimi per violazione degli artt. 294, 302 e 306 c.p.p. La censura è fondata, essendo pacifico che la sostituzione de qua avvenne senza previo interrogatorio. Invero, l'interrogatorio di garanzia deve essere espletato a pena di decadenza ogniqualvolta venga applicata ex art. 276 c.p.p., comma 1, una più affittiva misura cautelare in conseguenza di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una pregressa, salvo l'ipotesi di sostituzione della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari per effetto di trasgressione del divieto di allontanarsi dal luogo ove questi si svolgono, con riguardo alla quale evenienza vale la previsione dell'art. citato, comma 1 ter. All'uopo va considerato che, mentre l'art. 276 c.p.p., comma 1, prevede il potere del giudice di applicare una più grave misura, il citato art., comma 1 ter, pone invece un obbligo di sostituzione. Ne deriva che, poiché con l'interrogatorio di garanzia il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari, il medesimo non può prescindere da tale incombente nel caso in cui l'imposizione della più grave misura sia rimessa alla sua discrezionalità, dovendo egli verificare se effettivamente le esigenze cautelari risultino aggravate (si veda Cass. 21/12/01 n. 45543 RV. 220332;
Cass. 11/4/03 n. 173266 RV. 224450; Cass. 8/6/05 n. 21407 RV. 232338). Di converso, a fronte della disposizione di cui all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, che non lascia spazio alla discrezionalità del giudice nella determinazione della misura, rendendo automatica la sostituzione, deve ritenersi che il legislatore abbia posto per la fattispecie ivi contemplata una presunzione di aggravamento delle esigenze, così risultando superata l'esigenza di verifica sul punto. Nella delineata ottica quanto ritenuto circa la necessità dell'interrogatorio nella presente vicenda non si pone in contrasto con altre pronunce nelle quali la necessità dell'incombente è stata si negata, ma con riferimento alla sostituzione di cui all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter (Cass. 4/10/03 n. 37820 RV. 225927; Cass. 20/5/04
n. 23595 RV. 228915). In conclusione deve dichiararsi l'inefficacia della misura imposta con le ordinanze 13/9/05 e 5/10/05 con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato: conseguentemente va ordinata l'immediata scarcerazione dei ricorrenti a carico dei quali riprende ovviamente vigore il divieto di dimora precedentemente imposto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'inefficacia della misura imposta con le ordinanze 13/09/2005 e 05/10/2005 ed annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di dimora;
ordina l'immediata scarcerazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006