Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 19874
CASS
Sentenza 26 aprile 2006

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In tema di trasgressione delle prescrizioni imposte con le misure cautelari, l'interrogatorio di garanzia deve essere espletato ogni qualvolta venga applicata, ai sensi del comma primo dell'art. 276 cod. proc. pen., una misura più grave, atteso l'obbligo di valutazione che costituisce presupposto della scelta discrezionale da parte del giudice circa l'entità, i motivi e le circostanze della violazione; l'interrogatorio di garanzia non è invece necessario nella diversa ipotesi disciplinata dal comma primo ter del citato articolo, in cui alla violazione del divieto di allontanamento dalla propria dimora, in caso di arresti domiciliari, consegue automaticamente la sostituzione della misura predetta con quella della custodia cautelare in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 19874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19874
    Data del deposito : 26 aprile 2006

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