Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In caso di aggravamento della misura cautelare conseguente a trasgressione delle prescrizioni imposte, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., non è necessario provvedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., atteso che le esigenze cautelari sono già state valutate in sede di prima applicazione della misura ed il giudizio di adeguatezza della stessa ripristinata misura scaturisce direttamente dalle ragioni che hanno indotto il giudice ad applicarla nuovamente (principio affermato, nella specie, con riguardo a ripristino della custodia in carcere a seguito di trasgressione di prescrizioni da parte di soggetto sottoposto ad arresti domiciliari presso un luogo di cura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2006, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/12/2006
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1782
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 030457/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NI GG, N. IL /08/05/1942;
avverso ORDINANZA del 29/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di richiesta del Pubblico Ministero il Tribunale di Milano disponeva nei confronti di CA RO, già condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni diciotto e mesi uno di reclusione e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'ospedale San Paolo di Milano, l'aggravamento della suddetta misura cautelare con la custodia in carcere, confermando la permanenza delle esigenze cautelari in grado elevato, in considerazione delle numerose violazioni della misura degli arresti cui l'interessato si era reso responsabile, nonché del miglioramento e della stabilizzazione delle condizioni di salute dello stesso.
Avverso tale ordinanza proponeva appello la difesa del CA contestando le motivazioni poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 29.6.2006 il Tribunale di Milano confermava il provvedimento impugnato.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il predetto CA RO lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il CA lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e comunque la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). Osserva il ricorrente, in relazione alle telefonate effettuate il 16.12.2005 e, in particolare, l'1.3.2006 dal telefono pubblico dell'Ospedale, che illogiche si appalesano le argomentazioni della Corte di merito laddove aveva ritenuto non credibile e non provato che tali telefonate si riferissero a contatti con i propri legali, contatti ai quali esso era stato autorizzato, anche in considerazione del fatto che la difesa non avrebbe mai potuto fornire la prova della ricezione di tali telefonate atteso che i tabulati telefonici, cui ha fatto riferimento la Corte nell'impugnata ordinanza, indicano il traffico telefonico in uscita, ma non quello in entrata;
d'altronde nessun sospetto poteva desumersi dall'ora in cui la seconda telefonata era stata effettuata (21,10 dell'1.3.2006) posto che il giorno successivo si sarebbe tenuta in Roma la discussione relativa all'istanza di rimessione del processo. Il motivo non è fondato.
Estremamente significativa si appalesa infatti la circostanza, evidenziata nell'impugnata ordinanza, che il CA, dopo la telefonata dell'1.3.2006, a fronte delle contestazioni mossegli dall'Agente di P.S. nel frattempo giunto sul posto, ebbe a negare di avere effettuato alcuna chiamata. Orbene, la negazione del fatto a fronte dell'incontestabilità dello stesso induce a ritenere la illegittimità della condotta del CA, ossia la violazione delle regole impostegli in sede di assegnazione al regime degli arresti ospedalieri.
Nè appare corretto l'assunto del ricorrente secondo cui le dichiarazioni dell'Agente di P.S. sarebbero inutilizzabili stante il divieto posto dagli artt. 62 e 194 c.p.p., atteso che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato rese nel corso del procedimento deve intendersi quale divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese "all'interno del procedimento", e si riferisce al caso di non espletata documentazione formale delle dichiarazioni dell'imputato, carenza alla quale il legislatore non vuole possa ovviarsi attraverso fonti testimoniali surrogatorie;
per contro siffatto divieto non è operante nel caso che le dichiarazioni siano rese al di fuori del procedimento, poiché in quest'ultima ipotesi la testimonianza nel suo contenuto specifico assume il valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. E parimenti inconferente si appalesa il richiamo all'art. 194 c.p.p. atteso che la dichiarazione dell'Agente di P.S. si riferisce esplicitamente - per come detto - ad un fatto verificatosi, ossia al colloquio intercorso fra lo stesso ed il CA.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e comunque la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). Osserva il CA che gravemente anomala e viziata appare la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui fa riferimento, a sostegno dell'avvenuta violazione del divieto di avere contatti con terzi, alla vicenda dell'asserito incontro con GL UE, emergendo chiaramente dagli atti che nessun contatto vi era stato fra esso ricorrente ed il predetto GL S. il quale, di sua iniziativa, era entrato nella camera del detto ricorrente mentre lo stesso dormiva, per come confermato dal fatto che era stato svegliato a fatica dall'Agente di P.G. prontamente intervenuto.
Il motivo non è fondato.
Sul punto i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato, con motivazione assolutamente logica e coerente che si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, che decisamente poco verosimile deve ritenersi l'assunto secondo cui il pregiudicato GL UE, trovato dal personale infermieristico al capezzale del letto del CA, si sarebbe introdotto nella stanza dello stesso, che dormiva profondamente, a puro titolo di cortesia per fare una semplice visita. Non si comprende invero, sotto il profilo logico, il motivo per cui, qualora il CA fosse stato realmente dormiente, il GL S. sarebbe entrato nella stanza dello stesso e si sarebbe trattenuto presso il capezzale del letto;
di talché appare assolutamente logico e coerente l'assunto dei giudici di merito secondo cui nella fattispecie si sarebbe trattato di una messinscena per "coprire", una volta scoperta, la visita ricevuta dal CA in violazione delle prescrizioni allo stesso imposte. Col terzo motivo di gravame la difesa lamenta la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. e) e comunque la violazione dell'art. 606 c.p.p.,
lett. b) e c). Osserva il ricorrente che del pari viziata risulta l'ordinanza del Tribunale laddove afferma che nella valutazione e nella scelta della misura si era tenuto conto della relazione del primario di reparto dell'Ospedale San Paolo da cui risultava la stabilità della patologia tumorale che non aveva avuto alcuna evoluzione peggiorativa nell'ultimo anno, nonché il compenso delle patologie diabetiche e cardiorespiratorie, e la non necessità di particolari terapie, essendo per contro rimaste immutate le caratteristiche della forma tumorale, la sua non curabilità e la prognosi infausta.
Ed osserva altresì il ricorrente che non può neanche condividersi l'assunto secondo cui la sostituzione della misura cautelare sarebbe stata imposta dalla serie nutrita di "problemi" che egli aveva creato nel reparto durante il periodo di degenza, atteso che tali problemi erano sempre determinati dalle sue patologie, essendo affetto tra l'altro da una forma depressiva marcata, nonché dalla situazione di angoscia per le proprie condizioni di salute, non potendosi da ciò inferire alcuna conclusione circa la pericolosità dell'interessato e la volontà di violare le prescrizioni impostegli.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, pur non potendosi disconoscere la gravità delle patologie dalle quali è affetto il ricorrente, appare senz'altro corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno fatto riferimento alla non necessità di particolari terapie ed alla considerazione che, siccome rilevato dal Primario del reparto di Medicina, il ricovero dell'interessato nel reparto detenuti dello stesso Ospedale San Paolo, "non pregiudica(va) o ostacola(va) le terapie ed i trattamenti sanitari necessari al paziente stante le sue attuali condizioni cliniche". Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in presenza di imputato che si trovi in gravi condizioni di salute, il giudice deve operare un bilanciamento degli interessi in gioco, riguardanti per un verso le esigenze cautelari e, per altro verso, la tutela delle condizioni di salute;
e tale bilanciamento è stato correttamente operato dai giudici di merito i quali, a fronte della molteplicità e rilevanza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, hanno ritenuto, alla stregua della predetta relazione del Primario ospedaliero, che la custodia in carcere presso istituto di custodia dotato di reparto adeguatamente attrezzato per le cure necessarie tutelasse adeguatamente le condizioni di salute dell'interessato.
In ordine all'ulteriore censura osserva il Collegio che, a fronte delle motivazioni addotte dal Tribunale di Milano a sostegno del ripristino dello stato di detenzione carceraria (permanere delle esigenze cautelari, violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari, compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute dell'interessato), un rilievo chiaramente marginale assume, nel suddetto impianto motivazionale, il richiamo ai "problemi" creati dal CA nel periodo di degenza presso il reparto (minacce nei confronti dei pazienti collocati nella stessa stanza, ingiurie ed aggressioni verbali nei confronti del personale sanitario), che possono anche stati determinati dalla preoccupazione dell'interessato per il suo stato di salute, ma che comunque non assumono una importanza decisiva nella presente vicenda giudiziaria. Col quarto motivo di gravame il CA lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e comunque violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). Osserva il ricorrente che non condivisibile risulta il provvedimento impugnato laddove statuisce la non necessità di interrogatorio in sede di applicazione della misura più grave, atteso che il corretto accertamento del fatto avrebbe imposto la audizione dell'interessato nei termini di legge: da ciò consegue che la omissione dell'interrogatorio deve portare alla caducazione della misura cautelare imposta.
Il motivo non è fondato.
Sul punto la Corte di merito si è riportata all'orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di aggravamento della misura cautelare conseguente alla trasgressione delle prescrizioni imposte, non è dovuto l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p.. Siffatto orientamento ritiene questo Collegio di dover condividere. Posto invero che, nel caso di specie, non vi è un aggravamento delle esigenze cautelari, ex art. 299 c.p.p., comma 4, (che fa salvo, appunto, "quanto previsto dall'art. 276 c.p.p."), ma una procedura a carattere sanzionatorio, e posto che il diritto di difesa dell'interessato può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, va evidenziato che nella specie le esigenze di cautela erano state già valutate in sede di prima applicazione della misura della custodia in carcere ed il giudizio di adeguatezza della stessa ripristinata misura scaturisce direttamente dalle ragioni che hanno indotto il giudice ad applicarla nuovamente. Tale interpretazione appare, a giudizio del Collegio, più coerente alla "ratio" delle previsioni sia dell'art. 276 c.p.p. sia dell'art. 294 c.p.p. rispetto all'orientamento in precedenza espresso da questa stessa Corte, e ad essa ritiene il Collegio di dover senz'altro aderire per le argomentazioni in precedenza esposte. Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al
Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007