Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
La sostituzione degli arresti domiciliari con la misura cautelare della custodia in carcere, in conseguenza della violazione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione, non impone lo svolgimento dell'interrogatorio cosiddetto di garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2008, n. 14037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14037 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 18/03/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 409
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 043573/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI BE UC LI, N. IL 16/03/1971;
avverso ORDINANZA del 09/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. CASTELLANTI Filippo del Foro di Bari che ha dichiarato l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 9 novembre 2007, il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello proposto nell'interesse di DI BE IA GU avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce con la quale ha disposto nei confronti del predetto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per avere lo stesso DI BE violato gli obblighi inerenti la misura in corso di applicazione.
Avverso l'ordinanza pronunciata dai giudici dell'appello de liberiate ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vari motivi di impugnazione. Nel primo, riproponendo censura già devoluta in sede di impugnazione di merito e motivatamente disattesa nella ordinanza impugnata, si prospetta violazione di legge in ordine "alla mancata applicazione dell'art.292 c.p.p., che prescrive la obbligatorietà dell'interrogatorio di garanzia nelle ipotesi di applicazione della custodia cautelare". Si sottolinea, in particolare, che sarebbe stato compromesso il diritto di difesa dell'imputato, in quanto lo stesso non sarebbe stato messo in condizione di difendersi sui fatti per i quali era stato disposto l'aggravamento della misura. Si deduce, poi, vizio di motivazione, in quanto la Corte che ha disposto il ripristino della custodia carceraria si è fondata unicamente sulla versione interessata delle fonti di accusa, senza alcuna verifica di carattere processuale e senza l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Con "motivi nuovi" rassegnati in prossimità della trattazione del ricorso, il difensore ripropone la questione relativa all'omesso interrogatorio dell'imputato, deducendo anche la violazione dei principi del "giusto processo" sanciti dall'art. 111 Cost., con particolare riferimento alla garanzia del contraddittorio. Correlativamente violato - deduce il ricorrente - sarebbe anche il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta fondamentale.
Il ricorso non è fondato. Il tema della necessità o meno di un nuovo interrogatorio di garanzia in ipotesi di aggravamento della misura cautelare per inosservanza delle prescrizioni, ha dato luogo, specie in passato, a contrastanti decisioni (si rinvia, per brevità, alla segnalazione di contrasto n. 15 del 2008 dell'Ufficio del massimario). Più di recente, gli indirizzi della giurisprudenza paiono essersi attestati su due orientamenti diversi, ciascuno dei quali "giustificato" alla luce delle peculiari violazioni agli obblighi che possono venire concretamente in discorso. Si è infatti affermato - in una vicenda nella quale era stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere per violazione del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari - che in caso di aggravamento della misura cautelare a causa della violazione delle prescrizioni originariamente imposte, è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, giacché l'interessato che ha subito un peggioramento della propria situazione cautelare deve poter tempestivamente rappresentare dati di fatto o considerazioni giuridiche in merito alla sussistenza della contestata trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive ed ai motivi soggettivi che l'abbiano determinata, nonché alle circostanze nelle quali si è verificata (Cass. Sez. 4^, 28 settembre 2007, p.m. in proc. Gallo). In senso analogo, si è affermato anche che, qualora, a seguito di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il giudice, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1, disponga la sostituzione di tale misura con altra più grave, deve procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., dovendosi consentire all'interessato, a fronte del carattere discrezionale del provvedimento in questione, la possibilità di una tempestiva rappresentazione dei possibili elementi a lui favorevoli in ordine alla sussistenza o meno della trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive, ai motivi soggettivi ed alle circostanze cui si è verificata (Cass. Sez. 6^, 2 ottobre 2006, Calderone).
Se, dunque, la funzione dell'interrogatorio di garanzia è quella di consentire al giudice, "attraverso il contatto diretto con l'indiziato ristretto, l'acquisizione degli elementi necessari per una verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta" (v. Relazione al Progetto preliminare, p. 75), ben si comprende il corrispondente fondamento della regula iuris giurisprudenziale in forza della quale il "contraddittorio successivo" deve essere rinnovato quante volte la misura abbia subito una variatio in peius per il sopraggiungere di nuovi elementi circa condotte dell'indiziato denotative di un aggravamento delle esigenze cautelari che "consentano", a norma dell'art. 276 c.p.p., comma 1, la sostituzione della misura o il cumulo con altra più grave ("In caso di trasgressione alle prescrizioni", dispone, infatti, la citata norma, il giudice "può" disporne la sostituzione o il cumulo, "tenuto conto dei motivi e delle circostanze della violazione"). Come, dunque, il primo interrogatorio mira a verificare l'esistenza ed il permanere - alla luce delle giustificazioni e degli elementi eventualmente offerti dall'indagato - non soltanto del corredo indiziario, ma anche della adeguatezza e proporzionalità della misura, in ragione dei pericula in liberiate ravvisati nel caso concreto;
allo stesso modo, in caso di aggravamento della misura, per trasgressione alle prescrizioni inerenti la cautela precedentemente adottata, il "nuovo" contatto tra giudice ed incolpato si giustifica proprio in ragione della medesima esigenza di "garanzia", circa l'osservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell'inasprimento, alla luce, anche, delle ragioni offerte dall'indagato (è, infatti, lo stesso dell'art. 276 c.p.p., comma 1, ad imporre al giudice, come si è già ricordato, di tener conto, appunto, non soltanto della entità, ma anche "dei motivi e delle circostanze della violazione", evocando, in termini trasparenti, un necessario "contraddittorio" sul punto).
Ben diversa è, invece, la situazione evocata dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, il quale stabilisce - espressamente "in deroga a quanto previsto dal comma 1" - che, ove la trasgressione sia consistita nell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, il giudice "dispone" (indicativo presente che, nel lessico legislativo, equivale a formula deontica: e cioè "deve disporre", senza margini di discrezionalità) "la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere". Il compito del giudice, quindi, è predefinito normativamente non soltanto sull'an (l'aggravamento è doveroso e non facoltativo, alla luce delle circostanze della violazione), ma anche sul quomodo, giacché è la stessa legge a stabilire quale misura sostituisca quella degli arresti domiciliari. A proposito della ratio essendi che sta alla base della opzione legislativa di contrassegnare in termini di obbligatorietà ed automaticità il meccanismo di sostituzione della cautela nella particolare ipotesi di violazione degli obblighi delineata dell'art.276 c.p.p., comma 1 ter, come novellato, va d'altra parte rammentato che la Corte costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che, mentre la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) non può, per definizione, prescindere dall'accertamento - di volta in volta - della loro effettiva ricorrenza, non è consentito, invece, ritenere quale soluzione costituzionalmente imposta quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto rilevata come necessaria (il quomodo della cautela), ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto, ovviamente, del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti (v., ad es., ordinanze nn. 450 e 339 del 1995). Il che vale a devolvere al legislatore la possibilità di operare una sorta di "valutazione legale tipica" in ordine alla applicazione del principio di adeguatezza, per tipologie, generali ed astratte, di fattispecie criminose e di peculiari esigenze di cautela. A proposito, invece, della specifica ed "eccezionale" disciplina (nel senso di derogatoria, rispetto alla regola generale enunciata nel comma 1) che viene qui in discorso, la stessa Corte costituzionale ha segnalato come la normativa di che trattasi, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatone, più volte stigmatizzate come estranee al tema delle misure de libertate endoprocessuali (è evidente, infatti, che, pur postulandosi, a base dell'inasprimento della misura, l'esistenza di esigenze lato sensu preventive, queste si muovono entro il rigoroso ambito cautelare, senza alcun riverbero rispetto ad improprie finalità di anticipazione della pena), integra "un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, una volta che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rilevata insufficiente allo scopo, per la trasgressione - ed è proprio questo il profilo che più conta - al suo contenuto essenziale". Non può, dunque, ritenersi irragionevole - ha affermato il Giudice delle leggi - ritenere che il "volontario allontanamento dalla propria abitazione costituisca pertanto l'indice di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere sulla valutazione circa l'adeguatezza di questa specifica misura cautelare, cui è connaturato un maggior grado di affidamento nel comportamento di chi vi è assoggettato, rispetto ad ogni altra misura" (sentenza n. 406 del 1997; ordinanze nn. 332 del 2005 e 40 del 2002). In tale cornice, dunque, l'obbligatorietà di un nuovo interrogatorio di garanzia, in riferimento alla sostituzione della misura meno afflittiva con la custodia carceraria nel caso previsto dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, non può giustificarsi in funzione della verifica circa il rispetto del principio di adeguatezza, tanto sul versante dell'an che su quello del quomodo, che legittima la scelta del giudice di procedere, a norma dell'art. 276 c.p.p., comma 1, all'inasprimento della misura nell'ipotesi in cui la persona che vi è sottoposta abbia violato prescrizioni diverse da quella di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari. Avuto riguardo, quindi, alla diversità di ratio e di positiva disciplina delle due ipotesi ora poste a raffronto, ne deriva la non estensibilità degli approdi ermeneutici cui è pervenuta la richiamata giurisprudenza di questa Corte, circa la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia, anche al caso "eccezionale" di sostituzione "automatica" della misura che viene qui in discorso. Va dunque - e per concludere sul punto - condiviso il principio di diritto secondo il quale, nel caso di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in conseguenza della violazione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 4^, 7 giugno 2007, Brucculeri). Le restanti censure del ricorrente, tese a contestare la congruità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici della impugnazione de liberiate non avrebbero sottoposto a verifica le dichiarazioni delle fonti che hanno posto in risalto la condotta di allontanamento dell'indagato dal luogo degli arresti ed il contesto di illiceità in cui quella condotta si è iscritta, si rivelano inammissibili, in quanto spiccatamente orientate ad un riesame del merito, evidentemente precluso in questa sede. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008