Sentenza 2 ottobre 2006
Massime • 1
Qualora, a seguito di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il giudice, ai sensi dell'art. 276, comma primo, cod. proc. pen., disponga la sostituzione di detta misura con altra più grave, deve procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dovendosi consentire all'interessato, a fronte del carattere discrezionale del provvedimento in questione, la possibilità di una tempestiva rappresentazione dei possibili elementi a lui favorevoli in ordine alla sussistenza o meno della trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive, ai motivi soggettivi ed alle circostanze in cui si è verificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1597
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17374/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AG;
avverso la ordinanza in data 10.03.2006 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. AG LD ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 10.03.2006 del Tribunale di Palermo che ha respinto il suo appello avverso l'ordinanza emessa il 13.02.2006 dal GIP presso il Tribunale di Palermo, con la quale era stata applicata nei suoi confronti (in aggravamento della misura degli arresti domiciliari adottata per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, e art. 73) la misura della custodia cautelare in carcere a seguito e per effetto della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari (presenza nell'abitazione del LD del cognato EN ZO, persona diversa da quelle che coabitano con il ricorrente).
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) e la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in relazione agli artt. 276, 294 e 302 c.p.p.. Il ricorrente si duole che nella sua pronuncia il Tribunale non sia uniformato alla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui - qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte - deve trovare applicazione l'art. 294 c.p.p., comma 1 bis, che impone - nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento - l'interrogatorio della persona sottoposta ad altra misura cautelare e non l'art. 299 c.p.p., comma 3. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La questione posta dal ricorso è se, nell'ipotesi prevista dall'art.276 c.p.p., comma 1, (trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare e conseguente sua sostituzione con altra più grave) il giudice debba o meno procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.. Il collegio rileva che l'art. 276 c.p.p., comma 1, prevede che "in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze".
La norma in questione attribuisce dunque al giudice un potere discrezionale di aggravamento (o di cumulo) rispetto ad una misura cautelare già in atto ed individua i parametri del corretto esercizio di tale discrezionalità, stabilendo che egli deve tener conto della "entità" della trasgressione, dei "motivi" che l'hanno determinata e delle "circostanze" nelle quali si è verificata. Ora, l'attribuzione al giudice di un siffatto potere discrezionale e la latitudine della discrezionalità a lui riconosciuta sono argomenti che depongono per la necessità dell'interrogatorio di garanzia e per l'applicazione alla fattispecie in esame di quanto previsto dall'art. 294 c.p.p.. È in quella sede, infatti, che il soggetto che abbia subito un aggravamento della propria situazione cautelare può rappresentare - con la tempestività necessaria tutte le volte che si versa in materia di libertà personale - dati di fatto o considerazioni giuridiche sulla sussistenza o meno della trasgressione, sulla sua reale entità, sulle condizioni oggetti ve e sui motivi soggettivi che l'abbiano determinata e sulle circostanze nelle quali si è verificata.
Queste osservazioni, unitamente alla considerazione che una misura cautelare più grave ed afflittiva di quella in atto è - beninteso solo sotto il profilo della incidenza sulla libertà personale o sulla complessiva libertà di azione del soggetto - non dissimile da una misura applicata ex novo, inducono il collegio ad adottare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interrogatorio di garanzia è prescritto, a pena di decadenza, anche nel caso previsto dall'art. 276 c.p.p., comma 1, (cfr. Cass., 1^, sent. n. 21407 del 7.04.2005). Naturalmente il collegio non ignora l'esistenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nella situazione sin qui esaminata, non è dovuto l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. in quanto ci si trova di fronte ad una procedura di carattere sanzionatorio ed il diritto di difesa dell'interessato può trovare adeguata tutela nei mezzi ordinari di impugnazione (Cass., 3^, sent. n. 21399 del 15.02.2005). Si ritiene però di non condividere tale orientamento per più ragioni.
Da un lato, infatti, il postulato carattere sanzionatorio della procedura non esclude ma al contrario reclama che vi sia nella procedura una sollecita audizione dell'interessato e delle sue ragioni ed eventuali giustificazioni.
Dall'altro lato, le esigenze di tutela della libertà personale ed un elementare principio di economia nell'impiego della risorsa - scarsa e costosa - dei rimedi giurisdizionali (che costituisce il riflesso nel settore della giurisdizione del più generale principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione) concorrono a far ritenere preferibile che le ragioni e le prospettazioni dell'interessato possano essere tempestivamente svolte in sede di interrogatorio di garanzia ed in quella soggette ad un primo vaglio del giudice.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende che nel caso in esame la mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (previsto a pena di decadenza della più grave misura della custodia in carcere applicata in sostituzione della misura degli arresti domiciliari) impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Da tale annullamento deriva la reviviscenza e l'esigenza di ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari già in atto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con conseguente ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2007