Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 15
CASS
Sentenza 2 ottobre 2006

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Qualora, a seguito di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il giudice, ai sensi dell'art. 276, comma primo, cod. proc. pen., disponga la sostituzione di detta misura con altra più grave, deve procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., dovendosi consentire all'interessato, a fronte del carattere discrezionale del provvedimento in questione, la possibilità di una tempestiva rappresentazione dei possibili elementi a lui favorevoli in ordine alla sussistenza o meno della trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive, ai motivi soggettivi ed alle circostanze in cui si è verificata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 15
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15
Data del deposito : 2 ottobre 2006

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