Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
Atteso il carattere di automaticità attribuito dall'art. 276, comma primo ter, cod.proc.pen., alla sostituzione, ivi prevista, della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari, in caso di trasgressione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o altro luogo di privata dimora, deve escludersi che la suddetta sostituzione comporti anche l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia, ai sensi dell'art. 294, comma primo bis, cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2006, n. 21400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21400 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 05/05/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1062
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 3766/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
avverso ordinanza del Tribunale dell'Aquila in data 22.12.2005;
nei confronti di:
MA AR;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. DI VIRGINIO Adolfo;
udite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara avverso ordinanza in data 22.12.2005 del Tribunale dell'Aquila, che ha annullato in sede di appello ordinanza del g.i.p. di Pescara con cui veniva applicata a MA AR la misura della custodia cautelare in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari, per accertata trasgressione delle prescrizioni inerenti a quest'ultima misura. Secondo il Tribunale doveva trovare applicazione al caso l'art. 294 c.p.p., comma 1 bis;
e pertanto doveva ritenersi cessata l'efficacia della misura più gravosa per non aver avuto luogo, entro il termine di dieci giorni, l'interrogatorio dell'indagato.
Deduce il p.m. ricorrente violazione od erronea applicazione degli artt. 294 e 299 c.p.p., e art. 276 c.p.p., comma 1 ter. La decisione del Tribunale ricalcherebbe una non recentissima pronuncia di questa Corte, peraltro superata e contraddetta da altre più recenti, che hanno escluso l'obbligo dell'interrogatorio nel caso in cui la misura della custodia cautelare in carcere sia applicata in sostituzione di quella degli arresti domiciliari per violazione dell'obbligo di allontanarsi dalla propria dimora.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ordinanza impugnata ricalca in effetti, senza citarla espressamente, la massima estratta da una sentenza di questa Corte (21.11.2001 n. 220332), peraltro superata da altre decisioni più recenti da ritenersi del tutto condivisibili. Si è ritenuto invero (Sez. I, 12.9.2003, D'Amato; Sez. IV, 4.3.2004, Malzanni) che il cosiddetto interrogatorio di garanzia non sia dovuto quando la misura della custodia cautelare in carcere sia stata disposta ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, e cioè nel caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, perché l'aggravamento della misura costituisce conseguenza automatica della trasgressione senza alcuno spazio di discrezionalità per il giudice;
onde si deve escludere che il mantenimento della custodia in carcere sia subordinata all'interrogatorio, restando la difesa dell'interessato affidata agli ordinari mezzi di impugnazione, attraverso i quali può essere contestata la sussistenza della violazione e possono essere dedotte giustificazioni eventuali.
Va annullata pertanto senza rinvio l'ordinanza impugnata. Consegue all'annullamento il ripristino della custodia cautelare in carcere;
per cui la presente sentenza deve essere comunicata al pubblico ministero competente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 28 disp. reg. c.p.p. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006