Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
In caso di aggravamento della misura cautelare a causa della violazione delle prescrizioni originariamente imposte è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, giacché l'interessato che ha subito un peggioramento della propria situazione cautelare deve poter tempestivamente rappresentare dati di fatto o considerazioni giuridiche in merito alla sussistenza della contestata trasgressione, alla sua reale entità, alle condizioni oggettive e ai motivi soggettivi che l'abbiano determinata, nonché alle circostanze nelle quali si è verificata. (Fattispecie in tema di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per la violazione del divieto di comunicare con persone diverse dai familiari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2007, n. 39861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39861 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/09/2007
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1544
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 012942/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO;
Nei confronti di:
1) LL VA, N. IL 13/04/1973;
avverso ORDINANZA del 16/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BLAIOTTA Rocco Marco;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto in data 29 gennaio 2007, il GIP presso il Tribunale di Taranto ha applicato nei confronti di AL GI la misura cautelare degli arresti domiciliari. Con atto in data 29 gennaio 1997 tale misura è stata dallo stesso Giudice sostituita con quella della custodia in carcere a causa della riscontrata violazione della prescrizione di non comunicare con persone diverse dai familiari. Il Giudice ha infine respinto l'istanza avanzata dall'indagato con la quale si chiedeva la cessazione dell'efficacia della misura detentiva in atto, non essendo stato esperito l'interrogatorio di garanzia. Contro tale ordinanza ha proposto appello l'indagato. Il Tribunale ha ritenuto che l'interrogatorio di garanzia è prescritto a pena di decadenza anche nel caso in cui la misura cautelare sia sostituita con una più severa. L'unica eccezione a tale generale principio è costituita dall'art. 276, comma 1 ter, che sottrae al Giudice qualunque valutazione discrezionale nell'applicazione della misura carceraria e non impone, quindi, un nuovo interrogatorio. In conseguenza, lo stesso Tribunale ha dichiarato la perdita di efficacia dell'ordinanza del GIP con conseguente ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica. Si afferma che, nel caso di violazione delle prescrizioni imposte, non sia dovuto l'interrogatorio di garanzia in quanto non ci ritrova in un caso di aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299 c.p.p., bensì di una procedura a carattere sanzionatorio, sicché il diritto di difesa può trovare tutela con gli ordinar mezzi d'impugnazione.
3 . Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di un principio che, sebbene controverso nella giurisprudenza, è stato affermato anche recentemente in diverse pronunzie ed è condiviso da questa Corte (Da ultimo sez. 6^, 2 ottobre 2006, rv. 235280). Si è posto in luce, per sorreggere la linea interpretativa in questione, che la norma attribuisce al Giudice un potere discrezionale di aggravamento o di cumulo rispetto ad una misura cautelare già in atto ed individua i parametri del corretto esercizio di tale discrezionalità, stabilendo che egli deve tener conto della "entità" della trasgressione, dei "motivi" che l'hanno determinata e delle "circostanze" nelle quali si è verificata. Se ne è desunto che l'attribuzione al giudice di un siffatto potere discrezionale e la latitudine delle valutazioni che gli sono demandate sono argomenti che depongono per la necessità dell'interrogatorio di garanzia e per l'applicazione alla fattispecie in esame di quanto previsto dall'art. 294 c.p.p.. È nel corso dell'interrogatorio, infatti, che il soggetto che abbia subito un aggravamento della propria situazione cautelare può rappresentare, con la tempestività necessaria, dati di fatto o considerazioni giuridiche sulla sussistenza o meno della trasgressione, sulla sua reale entità, sulle condizioni oggettive e sui motivi soggettivi che l'abbiano determinata e sulle circostanze nelle quali si è verificata. Si è pure considerato che una misura cautelare più grave di quella in atto è, sotto il profilo dell'afflittività, non dissimile da una misura applicata ex novo.
Da tali considerazioni si è tratta la condivisa conclusione che l'interrogatorio di garanzia è prescritto, a pena di decadenza, anche nel caso previsto dall'art. 276 c.p.p., comma 1. L'opposto indirizzo (Sez. 3^, 15 febbraio 2005, rv. 23134) esclude che occorra l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., in quanto ci si trova di fronte ad una procedura di carattere sanzionatorio ed il diritto di difesa dell'interessato può trovare adeguata tutela nei mezzi ordinari d' impugnazione. Tale orientamento non pare condivisibile.
Senza dubbio la procedura di cui si parla, implicando l'applicazione di una misura maggiormente affittiva a seguito di un comportamento scorretto, ha un indiretto effetto sanzionatorio, ma il suo scopo istituzionale non è quello di punire la violazione delle prescrizioni: se così fosse, infatti, sarebbe travolta la funzione istituzionale delle misure cautelari. Lo scopo della norma va pertanto individuato nell'adeguamento della misura alle diverse, più gravi esigenze di cautela desumibili dalla violazione riscontrata. La disposizione si, coniuga con la disciplina generale nella materia, che richiede l'esistenza, da un lato, di un grave quadro indiziario e dall'altro di concrete esigenze cautelari. La misura più severa non potrebbe essere quindi applicata solo per punire la trasgressione, ma richiede le valutazioni tipiche dell'ambito cautelare. È opportuno rammentare in proposito che l'art. 274 c.p.p., richiede esplicitamente che la valutazione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari sia caratterizzata da concretezza e si fondi su un esame completo delle più qualificate caratterizzazioni, del fatto;
nonché su una compiuta valutazione della personalità dell'indagato. Tale complessiva e penetrante valutazione costituisce altresì la base per il giudizio in ordine alla scelta delle misure cautelari, di cui all'art. 275 c.p.p. La norma richiede, infatti, che il Giudice consideri e ponderi il "grado" delle esigenze cautelari e ne tragga indicazioni in ordine alla "specifica."idoneità di ciascuna misura a fronteggiare i pericoli concretamente riscontrati. L'esigenza di una considerazione compiuta ed analitica delle caratterizzazioni di ciascuna vicenda processuale è riproposta con forza dall'art. 292 c.p.p., che richiede, a pena di nullità, l'esposizione delle
"specifiche" esigenze cautelari" e degli indizi che giustificano "in concreto" la misura, con l'indicazioni degli "elementi di fatto" da cui sono desunti;
nonché l'esposizione delle "concrete e specifiche ragioni" che rendono la custodia in carcere l'unico strumento idoneo a soddisfare le esigenze cautelari. D'altra parte, in uno dei ripetuti interventi riformatori, il legislatore ha altresì prescritto, a pena di nullità, che il giudice esponga i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e valuti altresì, tra l'altro, gli elementi di giudizio desumibili dalle indagini difensive.
Da tale quadro complessivo emerge che le valutazioni in questione, di indubbia delicatezza, debbano confrontarsi nel più breve tempo possibile con le prospettazioni difensive;
e la sede istituzionale per tale momento dialettico è costituita, appunto,
dall'interrogatorio.
In conclusione, la nuova valutazione in ordine alle esigenze cautelari richiesta al Giudice quale presupposto per l'aggravamento della misura cautelare impone di ritenere che l'interrogatorio sia dovuto.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007