Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 42696
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Sentenza 26 giugno 2007

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Nel caso in cui venga disposta la sostituzione della misura originariamente applicata con altra più grave in ragione dell'acuirsi delle esigenze cautelari non è necessario procedere all'interrogatorio dell'indagato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che innanzi tutto tale adempimento non è previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. - il quale contempla esclusivamente l'interrogatorio preventivo all'esame dell'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare - e che non appare necessario estendere la disciplina dettata dall'art. 294 cod. proc. pen., attesa la diversa natura della situazione in cui si viene a trovare l'indagato di fronte all'originaria privazione della libertà rispetto a quella conseguente all'aggravamento del regime cautelare, diversità riconosciuta peraltro anche dal legislatore, che ha infatti previsto per le due ipotesi un differenziato regime di impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 42696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42696
    Data del deposito : 26 giugno 2007

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