Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
Nel caso in cui venga disposta la sostituzione della misura originariamente applicata con altra più grave in ragione dell'acuirsi delle esigenze cautelari non è necessario procedere all'interrogatorio dell'indagato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che innanzi tutto tale adempimento non è previsto dall'art. 299 cod. proc. pen. - il quale contempla esclusivamente l'interrogatorio preventivo all'esame dell'istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare - e che non appare necessario estendere la disciplina dettata dall'art. 294 cod. proc. pen., attesa la diversa natura della situazione in cui si viene a trovare l'indagato di fronte all'originaria privazione della libertà rispetto a quella conseguente all'aggravamento del regime cautelare, diversità riconosciuta peraltro anche dal legislatore, che ha infatti previsto per le due ipotesi un differenziato regime di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 42696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42696 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/06/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1205
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 003111/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ ID, N. IL 09/10/1974;
avverso ORDINANZA del 09/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1 ZF CH ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, del 9.11.06, che ha respinto l'appello, dallo stesso proposto ex art.310 c.p.p., avverso il provvedimento in data 29.9.06 con il quale il
Tribunale di Reggio Emilia ha respinto l'istanza con la quale egli aveva chiesto la declaratoria di inefficacia della misura custodiale applicata, ex art. 299 c.p.p., comma 4, in sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria, sul rilievo dell'aggravamento della prognosi non essendosi provveduto, dopo l'esecuzione del provvedimento, all'interrogatorio del prevenuto.
Era avvenuto che l'ZF, scarcerato il 12.9.06, nell'ambito di procedimento penale del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, a seguito dell'applicazione della più lieve misura, era stato, nella stessa giornata, sottoposto a fermo di polizia per il delitto di tentato omicidio per avere aggredito un cittadino extracomunitario;
Su richiesta del P.M., il tribunale, con provvedimento del 13.9.06, aveva applicato la misura coercitiva carceraria in sostituzione dell'obbligo di presentazione alla P.G..
Respingendo l'appello, il tribunale di Bologna, nel contestare la tesi difensiva secondo cui, avendo questa Corte, con diverse sentenze, escluso la necessità dell'interrogatorio dopo l'aggravamento della cautela ex art. 276 c.p.p., in ragione del carattere sanzionatone di tale adempimento, dovrebbe trarsi la conseguenza della necessità del l'interrogatorio stesso nel caso di aggravamento per l'acuirsi delle esigenze cautelari ha rilevato:
1) che l'art. 299 c.p.p., comma 3 ter, detta disposizioni in tema di interrogatorio del prevenuto, con esclusivo riferimento all'ipotesi di revoca o attenuazione della tutela in corso;
Si tratterebbe, quindi, a giudizio dei giudici del merito, di un interrogatorio preventivo, diretto a verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione del 1 'invocato provvedimento;
2) che il 4 comma della stessa disposizione di legge non prevede, nel caso di sostituzione dell'originaria misura con altra piu' grave, che si proceda all'interrogatorio, postumo, del prevenuto, di guisa che la necessità di disporre l'interrogatorio dipenderebbe dall'applicabilità, o meno, all'ipotesi in esame della disciplina dell'interrogatorio di garanzia prevista dall'art. 294 c.p.p.;
3) che tale applicabilità dovrebbe ritenersi esclusa poiché:
a) il giudice di legittimità non è intervenuto su tale questione;
b) il tema è stato da detto giudice affrontato solo con riguardo all'inasprimento della cautela con riguardo all'ipotesi di ci all'art. 276 c.p.p., affermando, nel tempo, principi del tutto differenti, tra i quali quello, condiviso dal tribunale, secondo cui l'interrogatorio, in tale ipotesi, non è necessario poiché:
il thema decidendum, in sede di aggravamento ex art. 276 c.p.p., non si estende alle questioni relative alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari, essendo circoscritto all'adeguatezza del regime cautelare preesistente in relazione alle trasgressioni commesse dal prevenuto, di guisa che non vi sono esigenze paragonabili a quelle dell'interrogatorio di garanzia, che è diretto alla contestazione dei fatti ed alla specificazione degli elementi indiziari a carico, per consentire all'indagato le più opportune difese;
la circoscritta estensione del thema decidendum trova conforto nell'orientamento della giurisprudenza, che prevede l'impugnabilità del provvedimento aggravativo non con lo strumento del riesame, bensì con l'appello ex art. 310 c.p.p., connotato dal principio devolutivo;
la stessa Legge Delega n. 87 del 1981, richiamava l'interrogatorio di garanzia con riguardo all'esecuzione del provvedimento in quanto privativo della libertà personale;
l'indagato che si veda inasprire la misura non è privo di strumenti di garanzia, potendo chiedere di essere prontamente interrogato e potendo attivare lo strumento d'impugnazione dell'appello cautelare;
l'interrogatorio di chi sia indenne da vincoli personali costituisce il primo strumento di verifica dell'ipotesi accusatoria, mentre nell'ipotesi dell'aggravamento tale fase difensiva è ormai superata e la situazione si presenta stabilizzata, salvo il tema dell'adeguatezza della misura in ragione della violazione del precedente regime;
c) che le ragioni di adesione al predetto principio sono del tutto estensibili all'inasprimento conseguente all'aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 299 c.p.p., comma 4, che, rispetto al quadro ormai definito in punto di gravità indiziaria e di sussistenza del periculum libertatis, attiene solo all'acuirsi della prognosi, e si differenzia dall'ipotesi dell'art. 276 c.p.p., solo per le motivazioni dell'aggravamento;
d) che la sentenza di legittimità segnalata dalla difesa (n. 21399/05) esamina solo l'ipotesi dell'aggravamento ex art. 276 c.p.p., di guisa che da essa non possono trarsi conclusioni ulteriori con riguardo all'ipotesi in esame;
Essa, peraltro, richiama l'esigenza, tipica dell'interrogatorio di garanzia, di porre l'indagato nelle condizioni di difendersi dai fatti reato contestatigli, ratio estranea anche all'ipotesi di aggravamento ex art. 299 c.p.p.. Avverso tale decisione ricorre, dunque, ZF CH che deduce:
a) violazione di norme processuali, specificamente art. 302 c.p.p., e art. 299 c.p.p., comma 4;
Sotto tale profilo il ricorrente argomentando a contrario rispetto al principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 21399/05 secondo cui, in caso di aggravamento della misura ex art. 276 c.p.p., a seguito di trasgressione degli obblighi imposti con il precedente regime, non è dovuto l'interrogatorio di garanzia in quanto non ci si trova in presenza di un aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4, sostiene che in tale ultima ipotesi quell'interrogatorio è necessario;
Invero, diversamente da quanto può ritenersi con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 276 c.p.p., la modifica conseguente all'aggravamento delle esigenze cautelari è decisione tutt'altro che automatica e necessita di adeguata verifica;
Ovvio, quindi, che in tale ipotesi si renda necessario l'interrogatorio di garanzia e che a tale adempimento sia subordinata la conservazione di efficacia della misura;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sul rilievo che:
1) non è sufficiente una motivazione che si basi sulla considerazione che la Corte di legittimità non è espressamente intervenuta sulla questione;
2) non possono essere assimilate le discipline di cui all'art. 276 c.p.p., e art. 299 c.p.p., comma 4, specie allorché si affermi, come fa il giudice del merito, che questa Corte, con la richiamata sentenza, ha inteso distinguere le due situazioni, di guisa che non si comprende, a giudizio del ricorrente, se il tribunale abbia ritenuto assimilabili o distinte le due discipline. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
2 Seppur articolate in due distinti motivi, le ragioni di doglianza del ricorrente, rispetto al provvedimento impugnato, devono ricondursi all'unico tema della necessità, o no, di procedere all'interrogatorio di chi, già sottoposto a misura cautelare, sia stato raggiunto da un provvedimento di aggravamento dell'originaria misura in conseguenza dell'acuirsi delle esigenze di cautela. Il tema della revoca e della sostituzione delle misure, coercitive o interdittive, in conseguenza di fatti sopravvenuti, è disciplinato dall'art. 299 c.p.p., che prevede sia l'ipotesi che siano venute meno le condizioni di applicabilità di cui all'art. 273 c.p.p., ovvero le esigenze di cautela di cui all'art. 274 c.p.p., con conseguente revoca della misura applicata ovvero sostituzione della stessa con altra meno grave, ovvero ancora l'esecuzione della stessa con modalità meno gravose, sia il caso che tali esigenze risultino aggravate, con conseguente sostituzione della misura applicata con altra più gravosa, ovvero l'esecuzione della stessa con modalità più gravose. Solo con riferimento alle ipotesi di revoca della misura o di attenuazione della stessa, è previsto, dell'art. 299 c.p.p., comma 3 ter, nei casi in cui l'istanza di revoca e di sostituzione si basi su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già valutati, l'obbligo per il giudice di assumere, prima di decidere, l'interrogatorio del prevenuto che ne abbia fatto richiesta. Si tratta, quindi, in tal caso, di un interrogatorio preventivo che mira, evidentemente, a porre l'interessato nelle condizioni di esporre direttamente al giudice, ove lo richieda, le ragioni poste a fondamento dell'invocato, favorevole provvedimento de libertate. Nessun altro riferimento ad interrogatori si rinviene nella citata disposizione, avendo evidentemente ritenuto il legislatore che raggravamento consegue a circostanze di facile accertamento, in relazione alle quali l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Escluso, dunque, che la tesi della necessità dell'interrogatorio, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento peggiorativo determinato dall'aggravarsi delle esigenze di cautela, ex art. 299 c.p.p., comma 4, possa trovare fondamento in detta disposizione di legge, essa non può che ricondursi alla disciplina dell'interrogatorio di garanzia, ex art. 294 c.p.p.. Questo, tuttavia, è espressamente previsto con riguardo alla misura cautelare originariamente applicata, non anche a quelle imposte in sostituzione, di guisa che dovrebbe ipotizzarsi, nei confronti di queste ultime, un'applicazione estensiva di detta norma. Orbene, osserva la Corte che tale estensione, che il ricorrente ritiene essere stata affermata, sia pure per argomento a contrario, da una sentenza di questo stesso giudice di legittimità, non sia giustificata ne' coerente rispetto alle diverse, e certo più profonde, esigenze di tutela che caratterizzano l'interrogatorio di garanzia. In realtà, come è noto, l'interrogatorio, ex art. 294 c.p.p., si presenta quale necessario strumento di difesa dell'indagato in vinculis, volto a porlo nelle condizioni di proporre, non appena raggiunto dalla misura custodiale, le proprie difese in relazione ai fatti addebitatigli. È, dunque, tale interrogatorio un atto essenziale, con il quale l'indagato propone la propria linea difensiva, a fronte degli elementi acquisiti dall'accusa e descritti nel provvedimento adottatati a suo carico, con riguardo sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia alle esigenze di cautela. Atto di difesa fondamentale tanto da esser preceduto dal deposito del provvedimento e dall'avviso al difensore per il quale, proprio per il rilievo che assume, il legislatore ha previsto, attraverso l'espresso richiamo, dell'art.294 c.p.p., comma 4, degli artt. 64 e 65 c.p.p., specifiche modalità
di esecuzione, laddove ha non solo precisato le "regole generali per l'interrogatorio" (art. 64 c.p.p.), ma anche le modalità dello stesso quanto alle forme di contestazione dei fatti, alla specificazione degli elementi di prova acquisiti nonché, ove possibile, delle fonti (art. 65 c.p.p.). Analoghe esigenze di difesa certamente non riguardano le vicende che possono intervenire in momenti successivi all'applicazione della misura originaria. Già definito, invero, il quadro indiziario e già accertata l'esistenza di precise esigenze di cautela, il thema decidendum, in sede di aggravamento ex art. 299 c.p.p., comma 4, è evidentemente limitato alla verifica dell'adeguatezza del regime cautelare in atto, alla luce di fatti sopravvenuti, idonei a mutare il quadro preesistente, non anche, come nell'interrogatorio di garanzia, ad approfondire i temi probatori e qualificanti dell'indagine. Ciò chiaramente induce a ritenere che, nell'ipotesi di aggravamento, del tutto diverse, e certo di minor rilievo, siano le esigenze di verifica, comunque in nessun modo riferibili alle tematiche che costituiscono oggetto peculiare dell'interrogatorio ex art. 294 e ad esse per nulla assimilabili, in quanto riconducibili a fasi procedimentali ed a vicende per nulla tra loro omologatali. Tale diversità, peraltro, si rinviene anche nel rispettivo regime delle impugnazioni poiché, mentre per l'originario provvedimento cautelare, al quale si riferisce l'art. 294 c.p.p., è prevista la procedura del riesame, l'ordinanza aggravativa può essere impugnata solo attraverso lo strumento, tipicamente devolutivo, dell'appello, disciplinato dall'art. 310 c.p.p.. Anche la diversità del regime delle impugnazioni segnala, quindi, la non assimilabilità delle due situazioni, e dunque l'arbitrarietà dell'estensione alla seconda delle regole previste per la prima. Incoerenza che diventa arbitrarietà, laddove si ritenga che da un'ingiustificata estensione di regole da un istituto all'altro debba poi determinarsi, quale effetto del mancato rispetto delle stesse, l'inefficacia di un provvedimento ritualmente emesso. Infondato, dunque, è il ricorso le cui censure, d'altra parte, si segnalano per la loro genericità in relazione alla, loro evidente aspecificità rispetto alle precise e coerenti argomentazioni poste dal tribunale a sostegno della propria decisione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell'istituto penitenziario competente affinché provveda nei termini stabiliti dalla L. n. 332 del 1995, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007