Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
Nel caso di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in conseguenza della violazione dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2007, n. 36928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36928 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1060
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 000803/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE SA AC, N. IL 11/06/1975;
avverso ORDINANZA del 12/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
BR AN CC propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, del 12 dicembre 2006, che ha respinto l'appello, dallo stesso proposto, avverso il provvedimento dell'8.11.06 con il quale il Gip presso lo stesso tribunale ha sostituito con la custodia in carcere, in aggravamento ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, per avere violato l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione, la misura degli arresti domiciliari, precedentemente applicata. Deduce il ricorrente: a) violazione ed errata applicazione di norme processuali, specificamente dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, e art. 294 c.p.p., comma 1 bis, per avere il tribunale omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare, avendo erroneamente ritenuto non necessario l'interrogatorio del prevenuto, in conseguenza dell'adozione dell'ordinanza di aggravamento, ex art. 294 c.p.p., comma 1 bis"; b) vizio di motivazione del provvedimento impugnato,
per avere lo stesso tribunale omesso di motivare in ordine alla reale sussistenza della ritenuta trasgressione.
Il ricorso è infondato.
Osserva, invero, la Corte - peraltro in piena sintonia con il principio affermato con sentenza n. 37820/03, in relazione ad un analogo caso di trasgressione, da parte del prevenuto in regime di arresti domiciliari, di divieti inerenti tale stato detentivo, e con successive pronunce (n. 21399/05)- che non sia riferibile all'art.276 c.p.p. la disposizione di cui all'art. 294 c.p.p., comma 1 bis,
che riguarda solo le "ordinanze genetiche o contestative di fatti nuovi" e che, dunque, l'interrogatorio di garanzia non è dovuto quando la misura sia applicata in conseguenza della trasgressione delle prescrizioni inerenti al regime degli arresti domiciliari. Si ritiene, e si è in precedenti pronunce già sostenuto, che in tali casi, non essendo il provvedimento correlato ad un'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari ex art. 299 c.p.p., comma 4, (che fa salvo, appunto, "quanto previsto dall'art. 276 c.p.p."), alcuna violazione del diritto di difesa può riscontrarsi, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e che, d'altra parte, l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinali mezzi di impugnazione. Tale interpretazione sembra alla Corte più coerente rispetto ad altro orientamento, citato nel ricorso, secondo cui l'interrogatorio di garanzia sarebbe comunque necessario, anche nelle ipotesi di aggravamento ai sensi dell'art. 276 c.p.p., specie ove si consideri che l'interrogatorio di garanzia prescritto dall'art. 294 c.p.p. è volto a porre l'indagato nelle condizioni di esporre quanto egli ritiene utile per la propria difesa in relazione al fatto-reato che gli viene addebitato, con riguardo sia alla presenza di un valido contesto indiziario, sia alle esigenze di cautela, laddove, nei casi in questione, ne' l'uno ne' l'altro tema sono posti in discussione, in quanto già oggetto di precedenti valutazioni in sede di applicazione della misura originaria. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell'istituto penitenziario competente affinché provveda nei termini stabiliti dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007