Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., ha carattere generale e trova quindi applicazione anche nei procedimenti in cui il Tribunale di sorveglianza svolge funzioni di giudice d'appello. (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dal solo imputato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello stato, aveva sostituito la stessa con quella più grave della assegnazione ad una casa di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2013, n. 48786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48786 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 874
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 20386/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Er AV, nato ad [...], il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale di sorveglianza di Napoli il 23.11.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23.11.2011 il tribunale di sorveglianza di Napoli, pronunciando in qualità di giudice dell'appello proposto contro l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Avellino, in data 22.2.2010, aveva dichiarato eseguibile, nei confronti di Er AV, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, disposta nella sentenza con cui la corte di assise di appello di PE, in data 23.10.2008, aveva condannato il suddetto Er AV alla pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 270 bis c.p., dichiarava eseguibile nei confronti di quest'ultimo la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni uno, così modificando l'originaria misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato. Il tribunale di sorveglianza di Napoli, peraltro, pronunciava in sede di giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p., avendo la Corte di Cassazione, con sentenza del 19.4.2011, annullato, per vizi procedurali (mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale) la precedente ordinanza con cui sempre il tribunale di sorveglianza di Napoli, in data 7.7.2010, aveva rigettato l'appello proposto dall'Er AV contro il menzionato provvedimento del magistrato di sorveglianza di Avellino.
Avverso la decisione resa il 23.11.2011 dal tribunale di sorveglianza di Napoli, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso l'Er AV, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere il tribunale di sorveglianza fondato il giudizio sulla sussistenza della attualità della pericolosità sociale del ricorrente stesso, esclusivamente sulla capacità criminale di quest'ultimo, desunta dal pedissequo richiamo alla natura del delitto per il quale l'Er AV è stato condannato ed all'entità della pena inflittagli, omettendo di considerare tutti gli altri parametri indicati dall'art. 133 c.p., ed in particolare la condotta serbata dall'imputato durante l'espiazione della pena, di cui, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, si deve tenere conto in sede di accertamento sull'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, nonché la reale consistenza delle due infrazioni disciplinari di cui l'Er AV si sarebbe reso responsabile in costanza di detenzione, cui ha fatto riferimento il tribunale di sorveglianza nella sua motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente.
L'Er AV, inoltre, rileva una evidente contraddizione della motivazione dell'impugnata ordinanza.
Il tribunale di sorveglianza, infatti, dopo avere constatato che il ricorrente, alla luce delle azioni violente patite dall'autorità turca in conseguenza dell'attività politica da lui svolta nel proprio paese, non era stato estradato in Turchia ed aveva, anzi, ottenuto il riconoscimento del diritto di beneficiare della protezione umanitaria, pur ritenendo "incongrua e lontana dai principi umanitari richiamati nella C.E.D.U." la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, originariamente disposta nei suoi confronti, aveva, tuttavia, applicato all'Er AV, del tutto illogicamente, la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro, valorizzando, ai fini del necessario accertamento riguardante l'attualità della pericolosità sociale, tra gli altri elementi utilizzabili, quello dello stato di irreperibilità dell'Er AV, derivante dalla mancata conoscenza del suo domicilio o del suo luogo di residenza, che, lungi dal poter essere interpretato come sintomatico di un atteggiamento di totale ed ostinata pervicacia del ricorrente nel sottrarsi ai dettami della legge, trova piuttosto giustificazione proprio nell'esigenza di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento ingiusto ed illegittimo (l'espulsione dal territorio dello Stato), che lo avrebbe esposto nel proprio paese ad una detenzione contraria a quei principi umanitari di diritto internazionale consacrati nella C.E.D.U., ai quali lo stesso tribunale di sorveglianza ha inteso richiamarsi. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 235, 205
e 215 c.p. e art. 679 c.p.p., eccependo la mancanza in capo al tribunale di sorveglianza, la cui motivazione sul punto è carente, del potere di applicare all'Er AV la misura di sicurezza della assegnazione ad una casa di lavoro.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 216 e 199 c.p. e art. 25 Cost., per avere il tribunale di sorveglianza proceduto all'aggravamento della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (non detentiva) con quella dell'assegnazione ad una casa di lavoro (detentiva), al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 216 c.p., e senza indicare le ragioni che giustificano tale aggravamento.
Con requisitoria scritta depositata il 9.7.2012 il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, Dott. D'Angelo Giovanni, concludeva per il rigetto del ricorso, trovando il provvedimento del tribunale di sorveglianza la sua ragione giustificatrice nel combinato disposto degli artt. 202, 215 e 216 c.p.. Con memorie depositata il 13.5.2013 ed il 24.5.2013, il ricorrente insisteva nella propria richiesta, riportandosi ai motivi già esposti, che arricchiva con nuove osservazioni, ed allegava documentazione.
Tanto premesso, il ricorso appare fondato e va, pertanto, accolto. Ed invero il tribunale di sorveglianza non aveva il potere di dichiarare eseguibile, e, quindi applicabile nei confronti dell'Er AV, la diversa misura di sicurezza detentiva dell'affidamento ad una casa di lavoro per la durata di un anno, prevista dall'art. 216 c.p.. Ciò per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto perché non lo consente il divieto della reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 3, principio di portata generale, secondo cui quando l'appellante è il solo imputato, il giudice non può, tra le altre possibili statuizioni più sfavorevoli per quest'ultimo previste dal menzionato dettato normativo, "applicare una misura di sicurezza nuova o più grave". Una interpretazione costituzionalmente orientata, necessaria per evitare irrazionali, perché ingiustificate, disparità di trattamento, impone, infatti, di estendere tale principio al caso in esame, in cui l'appello è stato presentato dal solo imputato, ai sensi dell'art. 680 c.p.p., comma 1, avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di Avellino aveva dichiarato eseguibile, nei confronti di Er AV, ai sensi dell'art. 679 c.p.p., la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, disposta, come si è detto, nella menzionata sentenza della corte di assise di appello di PE (sulla natura di principio generale del divieto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 3, applicabile anche nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento, cfr. Cass., sez. 1^, 11.3.1997, n. 1980, relativa ad una fattispecie in cui oggetto del ricorso era un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Trento, che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva non solo ribadito il precedente rigetto della richiesta dell'imputato di affidamento in prova al servizio sociale, ma aveva anche negato la concessione del minor beneficio della semilibertà, in precedenza riconosciuto ed in ordine al quale l'imputato non aveva proposto impugnazione). Nè appare revocabile in dubbio che la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro prevista dall'art. 216 c.p., rientrante per espressa disposizione legislativa (art. 215 c.p., comma 2, n. 1) nelle misure di sicurezza detentive, costituisca, in considerazione della notevole compressione della libertà personale che essa determina durante la sua esecuzione all'interno di istituti penitenziari, giusto) il disposto dell'art. 213 c.p.p., una misura più grave rispetto alla misura di sicurezza non detentiva (art. 215 c.p., comma 3, n. 4) dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, di cui all'art. 235 c.p.. La mancanza dell'appello del pubblico ministero, il quale, peraltro, nel corso dell'udienza innanzi al tribunale di sorveglianza, si limitava a chiedere il rigetto del gravame proposto dall'Er AV, non consentiva, dunque, al giudice di secondo grado di modificare in senso più sfavorevole all'imputato la decisione del magistrato di sorveglianza di Avellino, applicandogli una misura di sicurezza senza dubbio più grave, in quanto maggiormente afflittiva. Per altro verso la decisione del tribunale di sorveglianza di Napoli va censurata, sotto il profilo della mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di sicurezza dell'affidamento ad una casa di lavoro, con conseguente violazione del disposto dell'art. 199 c.p. (oltre che dell'art. 25 Cost., comma 3), secondo cui nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza fuori dei casi previsti dalla legge.
Possono essere, infatti, sottoposti alla misura di sicurezza dell'affidamento ad una casa di lavoro ovvero a quella dell'assegnazione ad una colonia agricola, solo le persone che si trovino nelle condizioni, tassativamente indicate nell'art. 216 c.p., vale a dire: "1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge" (artt. 212, 215, 223, 226, 231 e c.p.) Orbene il ricorrente non versa in nessuna di tali condizioni, ed, in particolare, l'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza di cui si discute non può trovare giustificazione, come affermato dal pubblico ministero, nella previsione dell'art. 215 c.p., comma 4, richiamato dall'art. 216 c.p., n. 3), stesso codice,
che consente al giudice di disporre rassegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola del condannato per delitto, solo nel caso in cui la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, trattandosi nel caso in esame, invece, come più volte evidenziato, della sostituzione di una specifica misura di sicurezza non detentiva già disposta dal giudice di primo grado con altra detentiva di fatto applicata dal giudice dell'appello. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente alla disposta eseguibilità della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro, rimanendo ferma la statuizione del tribunale di sorveglianza in ordine alla affermata incompatibilità della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato con i " principi umanitari richiamati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", come lamentato dall'Er AV nella sua impugnazione, che, ovviamente, incide, rendendola ineseguibile, sulla misura di sicurezza originariamente imposta al ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta eseguibilità della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013