Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2013, n. 48786
CASS
Sentenza 28 maggio 2013

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Il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., ha carattere generale e trova quindi applicazione anche nei procedimenti in cui il Tribunale di sorveglianza svolge funzioni di giudice d'appello. (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dal solo imputato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello stato, aveva sostituito la stessa con quella più grave della assegnazione ad una casa di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2013, n. 48786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48786
    Data del deposito : 28 maggio 2013

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