Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
La sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 46913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46913 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
4 6 9 1 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аси ерг1 Composta da Sent. n. sez. Elisabetta Rosi C.C. Presidente - 20/09/2016 Gastone Andreazza - R.G.N. 16468/2016 Relatore Andrea Gentili Alessio Scarcella Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : RR IA, n. a Genova il 23/07/1962; avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano in data 29/01/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Tocci, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. E. Spinelli, in sostituzione dell'avv. F. Sbisà, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. RR IA ha proposto, tramite il proprio Difensore, ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano che ha dichiarato non luogo a procedere per prescrizione relativamente alle condotte relative alla carica di amministratore di fatto della società J & Be contestate ai capi 2), 3), 4), 12), 14) e 33) della richiesta di rinvio a giudizio, limitatamente alle condotte fino al 30/07/2008 per i capi 3, 12 e 33, e fino al 12/4/2006 per i capi 2), 4) e 14).
2. Deduce la nullità della sentenza per mancanza ed illogicità della motivazione richiamando, oltre che le proprie richieste di non luogo a procedere formulate in sede di richiesta di applicazione della pena per le condotte poste in essere quale amministratore della Titris S.a., anche le richieste di non luogo a procedere formulate dal P.M. per le medesime ragioni, stante l'assoluta mancanza di elementi indicativi dell'esercizio da parte dell'imputato dell'attività di amministratore di fatto di J & Be giacché, come già illustrato al giudice del provvedimento impugnato, tra l'altro : a) il consulente tecnico del P.M. non aveva mai menzionato RR tra i soggetti operativi;
b) RR non era mai risultato incluso tra i soggettivi utilizzatori del conto corrente della società; c) RR non era mai stato menzionato nelle intercettazioni effettuate. Rammenta in proposito che, pur in fase di udienza di udienza preliminare, la mancanza assoluta di prove a carico, non suscettibile di essere integrata nella fase dibattimentale, impone in ogni caso il proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. Nella specie la sentenza impugnata si è limitata ad affermare l'impossibilità di pronunciare proscioglimento nel merito unicamente riportando, a riprova, il mero elenco dei documenti componenti gli oltre quaranta faldoni delle indagini con conseguente motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Va anzitutto ribadito che il ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento in udienza preliminare è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste, analogamente all'appello contro le sentenze rese 2 all'esito del dibattimento, mentre la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 49663 del 26/05/2015, Bertolaso, Rv. 265369; Sez. 2, n. 17102 del 22/03/2011, Cerrito, Rv. 250249; Sez. 6, n. 87 del 26/11/2002, Schiano e altri, Rv. 223364). Né potrebbe accedersi alla diversa conclusione, sostenuta da Sez. 3, n. 23260 del 29/04/2015, Gori e altro, Rv. 263668, per cui non sarebbero rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. giacché, in tal caso, il rinvio all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.. Detto principio, infatti, se ben si attaglia alle ipotesi in cui, intervenuta la prescrizione del reato successivamente ad una pronuncia di condanna (ipotesi nelle quali, infatti, l'indirizzo qui ricordato è costante ed incontroverso), tale circostanza preclude, in ipotesi di difetto motivazionale, l'annullamento con rinvio valendo la prescrizione sopravvenuta a decretare l'immediata rilevazione, ex art. 129 cit., della causa di estinzione, di per sé preclusiva di un regresso del processo, non è invece applicabile alle situazioni nelle quali, come quella di specie, pronunciata sentenza di improcedibilità per estinzione del reato, l'imputato si dolga della non ravvisata sussistenza, da parte dello stesso giudice, delle condizioni indicative dell'esigenza di un proscioglimento nel merito;
infatti, a ragionare diversamente, la inosservanza del precetto di cui all'art. 129, comma 2, cit., diverrebbe, nei fatti, e del tutto illogicamente, insindacabile nei gradi successivi posto che la presa d'atto della causa estintiva, già rilevata nel giudizio a quo, impedirebbe comunque sempre al giudice ad quem di valutare l'eventuale violazione della norma appena ricordata (della cui corretta applicazione diverrebbe, in definitiva, arbitro incensurabile lo stesso G.u.p.). Va infine aggiunto, ad ulteriore conforto, come già precisato in inizio, che l'unica eccezione alla possibilità per l'imputato di proporre ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. risiede, ex art. 428, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nella intervenuta declaratoria di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
4. Quanto poi all'onere motivazionale imposto al giudice dell'udienza preliminare, va precisato che se pure l'art. 425, comma 1, cod. proc. pen. elenchi le possibili formule di proscioglimento apparentemente equiparando ed anzi privilegiando l'estinzione del reato rispetto alle altre cause, non sembra dubbio, da un lato, che l'ordine gerarchico da seguire debba essere lo stesso previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., in quanto rispondente ad un criterio logico (che non vi sarebbe ragione di non seguire anche in sede di udienza preliminare) fondato sul maggior favore per l'imputato tenendo conto anche degli effetti extrapenali e, soprattutto, che, anche in tal sede, debba comunque prevalere, secondo la regola generale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito rispetto a quello per estinzione del reato. Ne consegue che il G.u.p. è evidentemente tenuto ad esplicitare motivatamente le ragioni che lo hanno condotto alla assunzione di una decisione in luogo di un'altra, in particolare laddove sia intervenuta una causa di estinzione del reato, dando atto delle ragioni di non evidenza della prova che non consentono di fare luogo al proscioglimento nel merito. Di tale preliminare necessità ha del resto preso atto anche il giudice della sentenza impugnata laddove ha constatato l'impossibilità di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito;
sennonché, pur a fronte di precisi rilievi formulati dall'imputato (e ripercorsi nel ricorso) circa la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la contestata veste di amministratore di fatto della società J & Be, è poi mancata ogni motivazione sulle ragioni in tal senso ostative, essendosi la sentenza limitata ad elencare una serie di atti e documenti senza alcuna valutazione critica in ordine al contenuto degli stessi e ai conseguenti effetti appunto preclusivi di un proscioglimento con formula piena. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi ai reati ascritti a RR IA con rinvio al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016 DEPOSITATA IN CA ELLERIA Il Presidente Il Consigliere eştensore Elisabetta RosiEndotheres Gastone Andreazza - 9 NOV 2016 41. KleptRE