Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2014, n. 28560
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Sentenza 26 marzo 2014

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In materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia (nella specie, la Regione Sicilia), la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il "fumus" del reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento alla traslazione e riallocazione di un padiglione espositivo presentante i connotati della stabilità strutturale ed ubicato su suolo demaniale, effettuate sulla base di un "nulla-osta", e non, invece, previo rilascio di una concessione edilizia, titolo equivalente, nella legislazione regionale siciliana, al permesso di costruire).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2014, n. 28560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28560
    Data del deposito : 26 marzo 2014

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