Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di una tettoia per la quale la Corte ha ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 T.U. Urbanistica, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 30657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30657 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
30657-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.3854 Aldo Cavallo UP 20/12/2016 Claudio Cerroni R.G.N. 38069/16 Emanuela Gai Ubalda Macrì Carlo Renoldi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA NN IA, nata a [...] il [...], RA RO, nato a [...] in data [...]; avverso la sentenza in data 1/04/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. NN IA CA e RO RA erano stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Palermo per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 3 lett. e), 44, lett. b), 10, 29 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in concorso tra loro, realizzato, senza permesso di costruire, nella via Umberto Giordano n. 51 del comune di Palermo, sul lastrico solare posto al sesto piano, scala A, una tettoia in legno avente una superficie di 50 metri quadri circa ed altezza di 3 metri circa, fissata da bulloni e con copertura in travetti e tavolato in legno, raggiungibile tramite una scala interna, già esistente, che la collegava al sottostante piano di proprietà degli stessi imputati e, tramite una porta, al vano scala condominiale. Fatti accertati in data 8/10/2012 in Palermo. in 1.1. Con sentenza del Tribunale di Palermo in data 9/04/2014 i due imputati erano stati, tuttavia assolti, con la formula "perché il fatto non sussiste", in relazione ai predetti reati.
2. Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il Procuratore generale, chiedendo, preliminarmente, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, onde verificare eventuale avanzamento dei lavori. Secondo l'appellante, inoltre, dal corredo fotografico in atti si sarebbe desunto che non si trattasse soltanto di una copertura di riparo, bensì di una vera e propria piattaforma con copertura in legno, realizzata con pilastri e finalizzata ad un futuro completamento;
sicché tale opera avrebbe richiesto, per essere realizzata sul lastrico solare, il titolo concessorio, come ritenuto dal comune di Palermo.
3. Con sentenza in data 1/04/2016 la Corte di appello di Palermo, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò i due imputati colpevoli dei reati agli stessi ascritti, esclusa la continuazione tra essi, condannando entrambi alla pena di due mesi di arresto e di 10.500,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
4. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, 110, 81 comma 2 cod. pen., art. 3, 10, 31 e 44 D.P.R. n. 380/2001, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla necessità del preventivo rilascio di titoli concessori per il rilascio di tettoie ricadenti sulle terrazze scoperte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Con l'unico articolato motivo, i ricorrenti deducono che l'art. 20 della L.R. n. 4/2003, così come interpretato alla luce della circolare n. 2 del 2004 del comune di Palermo, avrebbe stabilito che la realizzazione delle tettoie ricadenti sulle terrazze scoperte dovesse essere preceduta da una semplice dichiarazione di inizio di attività, statuendo che "in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze". Tuttavia, a seguito dell'adozione della circolare n. 1 del 2010 del comune di Palermo, la realizzazione delle predette opere sarebbe stata condizionata al preventivo rilascio di una concessione edilizia onerosa, ivi compresa "la realizzazione di una qualsivoglia copertura su terrazzo scoperto", la quale avrebbe dovuto essere assimilata agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui 2 ли all'art. 20 della citata L.R. n. 4/2003. Detta circolare, tuttavia, sarebbe stata a sua volta revocata dall'autorità comunale con una nuova circolare, datata 31/10/2013, che avrebbe ripristinato la disciplina interpretativa dettata, con riguardo all'art. 20 L.R. n. 4/2003, dalla citata circolare 2n. /2004, sicché le opere analoghe a quelle per cui è processo, aventi carattere di precarietà (in quanto smontabili e non determinanti un aumento di superficie utile o di volume) avrebbero dovuto considerarsi non più soggette a concessione e/o autorizzazioni, ma a semplice dichiarazione di inizio dell'attività.
2.1. Tanto premesso, giova preliminarmente sottolineare che la costruzione di una tettoia di copertura non può qualificarsi come pertinenza, in quanto si tratta di un'opera priva del requisito della individualità fisica e strutturale propria di tale tipologia di opere, costituendo parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata. Né può farsi ricorso alla nozione di ampliamento dell'edificio preesistente, trattandosi di "nuova costruzione", sia pure accessoria all'edificio principale, rientrando in tale categoria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e1) D.P.R. n. 380 del 2001, qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato. Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, la realizzazione del manufatto di cui all'imputazione avrebbe necessitato, secondo la disciplina dettata dal d.p.r. n. 380 del 2001, del rilascio del permesso di costruire. Sulla base di tali premesse, deve dunque ritenersi, coerentemente con il consolidato indirizzo di questa Corte, che la costruzione di una tettoia, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, integri il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001 (v. ex plurimis, Sez. 3, n. 17083 del 18/05/2006, dep. 18/05/2006, Miranda e altro, Rv. 234193; Sez. 3, n. 21351 del 6/05/2010, dep. 4/06/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, dep. 15/10/2013, Salanitro e altro, Rv. 257290).
2.1. Nondimeno, giova rilevare che, come prima osservato, l'art. 20, comma 1 della legge regionale siciliana n. 4 del 2003, rubricato "Opere interne", statuisce, in proposito, che "in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo". La norma regionale, quindi, parrebbe derogare all'assetto regolativo delineato dal Testo unico edilizio. Sul punto osserva, tuttavia, il Collegio che secondo l'indirizzo interpretativo accolto da questa Corte "in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, 3 м e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi" (così Sez. 3, n. 33039 del 15/06/2006, dep. 4/10/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935, relativo proprio a una fattispecie in cui la Corte, diversamente da quanto previsto dalle leggi regione Sicilia 10 agosto 1985 n. 37 e 16 aprile 2003 n. 4, contenenti nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistica, edilizia e riordino urbanistico, ha ritenuto necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire in vista della realizzazione di una tettoia;
negli stessi termini v., nella giurisprudenza successiva, Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 15/01/2008, Giangrasso, Rv. 238555). Pertanto, la norma statale dettata in materia di regolamentazione dell'attività edilizia, con la quale è stato previsto il regime dei titoli abilitativi, è destinata a prevalere sulla disciplina dettata dalla norma regionale, ancorché dettata da una regione a statuto speciale avente competenza esclusiva in materia urbanistica. Ciò conformemente a quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 303/2003, ha affermato che, quanto all'attività urbanistico-edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia" e che "costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione". E del resto costituisce, altresì, principio della materia quello della "necessaria compresenza nella legislazione di titoli abilitativi preventivi ed espressi... e taciti... libero il legislatore regionale di ampliarne o ridurne l'ambito applicativo". Pertanto, alla luce dell'art. 117 Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, la legge n. 37 del 1985 e la legge n. 4 del 2003 della Regione Siciliana, dunque, devono rispettare, in ogni caso, i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi generali (v., sul punto: Corte cost., sentenza n. 187 del 1997; nonché Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, dep. 3/07/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007, dep. 15/01/2008, Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 24201 del 25/05/2005, dep. 27/06/2005, David, Rv. 231948; Sez. 3, n. 4861, del 9/12/2004, dep. 10/02/2005, Garufi, Rv. 230914, in motivazione;
Sez. 3, n. 6814 del 11/01/2002, dep. 20/02/2002, Castiglia, Rv. 221427). Sulla base di tali premesse deve, dunque, ritenersi che, nella specie, la realizzazione dell'opera dovesse essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, secondo la disciplina dettata dagli artt. 3, lett. e), 10 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001. ли Ne consegue, pertanto, che le doglianze formulate dai due imputati nei rispettivi atti di impugnazione devono essere ritenute infondate.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Coule DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GIU 2017 IL CANCELINERE Luana IAni 5