Sentenza 14 agosto 2007
Massime • 1
Non è consentito il parcheggio alle auto munite di apposito contrassegno invalidi nelle aree riservate alla sosta auto dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, trattandosi di peculiari categorie deputate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della pubblica incolumità, le cui zone di parcheggio riservate non debbono essere in alcun modo occupate da soggetti estranei, anche se disabili, atteso il rischio di serio intralcio alla loro attività.
Commentario • 1
- 1. Opposizione a sanzione amministrativa: l’esposizione del contrassegno invalidi costituisce una scriminante.Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2011
La sentenza emessa dal GDP di Palermo sez. VIII civile lo scorso 22/02/11 costituisce un unicum, poiché, per la prima volta, riconosce che l'esposizione del “contrassegno invalidi” costituisce una scriminante assimilabile all'esercizio di diritto ex art. 51 cp. Un disabile parcheggiava la sua vettura, esponendo il dovuto tagliando, in sosta vietata, rectius con le ruote sul marciapiede e gli era inflitta la sanzione prevista dall'art. 158 C.S. Questi impugnava il verbale di accertamento invocando la suddetta scriminante. Il GDP, riprendendo un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. Civ. 1272/2008, 17689/2007 e 21918/2006) ha equiparato l'esposizione del citato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/08/2007, n. 17689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17689 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IU NU OR, rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VERBANO 22, presso il suo studio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 54446/03 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 20/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/05/07 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;
udito l'Avvocato LI Giunio Emanuele V., difensore di se stesso, che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
trasmissione atti alla Procura della Repubblica per la mancanza di posti auto per i diversi abili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26.1/29.12.2003, il Giudice di pace di Roma ha respinto l'opposizione proposta dall'avv. Giunio LL avverso verbale di constatazione di infrazione al codice della strada (sosta in area riservata ai CC, alla Polizia ed ai VV.FF.); osservava il giudicante che l'opponente, pur invalido in possesso di regolare autorizzazione e portatore di grave handicap agli arti inferiori, aveva parcheggiato la sua auto in zona riservata ai soggetti surricordati, in cui, in ragione delle esigenze anche di urgenza istituzionalmente commesse alla categorie in questione, la sosta non è consentita neppure ai portatori di handicap.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, il LL;
l'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la tematica afferente alle infrazioni stradali ascritte a soggetti dichiaratamente invalidi e riconosciuti per tali deve essere affrontata alla stregua dei principi generali operanti in materia e volti a garantire a tali cittadini affetti da menomazioni handicappanti la maggiore mobilità possibile in relazione alle loro esigenze (che, trattandosi di autorizzazioni relative alla circolazione stradale, hanno istituzionale riferimento ad una difficoltosa o ridotta mobilità fisica), ovviamente coniugate con l'interesse generale.
Con il primo motivo, ci si duole di violazione di legge in relazione all'ambito di applicazione della normativa surrichiamata, concernente la situazione degli invalidi e si assume che la stessa, rettamente applicata, consentirebbe la sosta alle auto munite di apposito contrassegno anche nelle zone riservate alla sosta di auto dei CC, della Polizia e dei VV.FF..
La normativa de qua va letta in relazione alla ratio che la ispira e che subordina l'interesse di soggetti gravemente lesi nelle loro capacità fisiche solo a situazioni in cui per ragioni obiettive, debba prevalere l'interesse generale. Ora, è assolutamente certo che una zona riservata alla sosta di peculiari categorie deputate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità non debba essere in alcun modo occupata da soggetti estranei, anche se disabili, proprio in ragione del fatto che ove diversamente si opinasse, alto sarebbe il rischio di serio intralcio all'opera delle dette categorie, con evidenti ricadute negative su beni quali l'ordine e la sicurezza oltre che l'incolumità pubblica. Il primo motivo non può trovare pertanto accoglimento. Quanto al secondo mezzo, con cui si lamenta violazione della L. n.689 del 1981, art. 23, comma 2, per non aver il Comune ottemperato all'ordine di deposito degli atti relativi al provvedimento, devesi rilevare che il verbale relativo all'infrazione contestata era stato prodotto dallo stesso opponente e che, pertanto, la documentazione occorrente era a disposizione del giudicante: anche tale motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso;
non v'ha luogo a provvedere sulle spese. Non si ritiene poi di accedere alla richiesta, formulata in udienza dal P.G., di invio degli atti alla Procura della Repubblica, in relazione alla possibile rilevanza penale di omissioni da parte dei soggetti a tanto deputati in ordine alla predisposizione di adeguati spazi per la sosta di auto di disabili, in ragione della insufficienza dei dati a disposizione di questa Corte in ordine al fenomeno ed all'entità dello stesso, elementi che certamente determinano la sussistenza (ipotizzabile) di fatti di rilevanza penale.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2007