Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenendo insussistente il dolo o la colpa grave, rigetti la domanda di condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, proposta dall'imputato, assolto per non aver commesso il fatto, in quanto, in tal caso, l'assenza di colpa grave può impedire, ex art. 542 cod. proc. pen., la condanna al risarcimento del danno ma non quella alla rifusione delle spese che può essere esclusa solo per la presenza di giusti motivi, i quali debbono essere esattamente individuati e valutati dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2009, n. 39334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39334 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/06/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1384
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 12063/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RD NC N. IL 11/08/1961;
2) LV MA RO N. IL 11/02/1952;
3) TA MA N. IL 18/05/1944;
avverso SENTENZA del 26/05/2008 del GIUDICE DI PACE di SONDRIO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO Raffaello;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Sondrio, con sentenza del 26.5.2008, ha assolto sia TT AN dall'imputazione di ingiurie continuate in danno di AG RG e di AR LO sia AM MM dall'imputazione di minacce in danno di AR LO con la formula per non avere commesso il fatto, quest'ultima ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2; ha anche assolto VO AR RO dall'imputazione di ingiurie in danno di IO ES, IO RG, AR ND, AR LO, con la formula perché il fatto non costituisce reato;
reati tutti commessi il 19.4.2003. La richiesta delle imputate diretta ad ottenere, oltre alla assoluzione, anche la rifusione delle spese ed il risarcimento del danno non era stata accolta.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di TT AN deducendo come primo motivo il vizio di motivazione sul rigetto della domanda di condanna delle querelanti ai sensi degli artt. 427 e 542 c.p.p. al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento del danno al quale sostiene di avere diritto. La sua richiesta era stata rigettata per la mancanza di dolo o colpa grave da parte dei querelanti nel presentare la querela. Sostiene che non si sarebbe potuto escludere la colpa dei querelanti perché la querela era stata proposto proprio contro la sua persona individuata con nome e cognome mentre essa era stata assolta perché la descrizione fisica di colei che avrebbe commesso il reato non era risultata corrispondente alla realtà.
Come secondo motivo deduce gli stessi vizi in ordine al rigetto della propria domanda di risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. Sostiene che non si sarebbe potuto addurre l'argomento dell'assenza di colpa ed in relazione alle spese si sarebbe dovuto applicare il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AM MM deducendo come primo motivo ex art. 606 c.p.p., lett. c) la violazione degli art. 649 c.p.p., art. 652 c.p.p., comma 2 e art. 530 c.p.p.. Espone che in seguito alla querela presentata da AR LO, IO ES, IO RG e AR ND si erano aperti due procedimenti l'uno davanti al giudice di pace di Sondrio (n. 833/2003) e l'altro davanti al tribunale di Sondrio (n. 1254/2003) per i reati di rispettiva competenza. Quest'ultimo procedimento, nel quale la AM era imputata di minacce, gravi per l'uso di un bastone, in danno di IO RG e AR LO, era stato concluso con la sentenza del 5.12.2005, passata in giudicato, che l'aveva assolta con la formula perché il fatto non sussiste. Il giudice di pace, giudicando dello stesso fatto, avrebbe dovuto dichiarare l'esistenza del giudicato ed in ogni caso non avrebbe potuto assolvere con la formula dubitativa dell'art.530 c.p.p., comma 2.
Come secondo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) la mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta, avanzata all'udienza di discussione del 26.5.2008, di acquisizione di una memoria nella quale si era eccepito anche il giudicato. Come terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla domanda di rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti civili costituite.
Come quarto deduce lo stesso motivo dedotto dalla TT in relazione alla propria domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di AR LO, che si sarebbe trovata in colpa grave per essersi costituita parte civile sia davanti al tribunale che davanti al giudice di pace e per avere coltivato la domanda fino alla fine del giudizio.
Come quinto motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli art. 28 c.p., artt. 191, 197 e 208 c.p.p. l'erroneità dell'ordinanza del 2.7.2004 con la quale, nonostante la propria opposizione, il giudice di pace aveva ammesso la testimonianza di AR ND, che si era costituito parte civile nei confronti di altri imputati. La Corte d'Appello di Milano con sentenza divenuta irrevocabile il 26.11.1989 aveva condannato AR ND anche alla interdizione permanente dai pubblici uffici e quindi costui non avrebbe potuto assumere la veste di testimone, figura di pubblico ufficiale.
Come sesto motivo deduce che altre persone, che avevano presentato esposti, denunce e querele, erano state sentite come testimoni, malgrado il giudice nell'ordinanza 2.7.2004 si fosse riservato di decidere se essi dovessero essere sentiti come testimoni o come imputati in reati connessi (artt. 197 bis e 210 c.p.p.). Come settimo motivo deduce che l'attendibilità dei querelanti costituiti parte civile non sarebbe stata vagliata. Poiché l'assoluzione per insufficienza di prove era stata pronunciata perché le deposizioni dei testi erano state ritenute discordanti ed incoerenti, l'assoluzione sarebbe dovuta avvenire per assoluta mancanza di prova.
Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di VO AR RO che come primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
La VO era imputata di ingiurie per avere rivolto a IO ES, IO RG, AR ND, AR LO l'espressione "sciò, sciò, GA;
il giudice l'aveva assolta per reciprocità delle offese, anche da parte dei querelanti. Sostiene che, nel contesto in cui venne pronunciata, l'espressione non sarebbe stata offensiva.
Come secondo e terzo deduce gli stessi motivi dedotti dalla NI come sesto e come settimo con analoghe argomentazioni. Come quarto motivo deduce la violazione di legge processuale e la mancanza di motivazione per l'omessa valutazione delle argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata all'udienza 26.5.2008. Come quinto motivo deduce la violazione di legge processuale e la mancanza di motivazione in relazione alla mancata condanna delle parti civili al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese processuali, con le stesse argomentazioni svolte dalle altre ricorrenti.
Ritiene questa Corte che debbano essere accolte i ricorsi proposti da TT e da NI, ma limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di condanna dei querelanti alle spese sostenute da esse imputate ai sensi dell'art. 427 c.p.p., comma 2, domanda sulla quale questa Corte ritiene che il giudice di pace non possa dirsi che abbia provveduto.
Ed infatti, dopo avere dichiarato che non poteva essere accolta la domanda di condanna dei querelanti al pagamento delle spese, per motivare il rigetto il giudice ha addotto che sarebbe stato da escludere il dolo o colpa grave.
Ai sensi dell'art. 427 c.p.p., comma 2, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (il che è avvenuto nel caso di specie per entrambe le ricorrenti) il querelante è condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato; le spese possono essere compensate quando ricorrono giusti motivi, analogamente a come prevede l'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese nel processo civile.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 3, richiamato dall'art. 542 c.p.p., il querelante può essere condannato anche al risarcimento del danno ma solo se vi è stata colpa grave nel presentare la querela.
La mancanza di colpa grave, quindi, può evitare la condanna al risarcimento del danno ma non quella alla rifusione delle spese, condanna che può essere esclusa solo per la presenza di giusti motivi che il giudice ha l'onere di esattamente individuare e valutare.
Questa Corte, interpretando la sentenza impugnata, ritiene quindi che sulla domanda di rifusione delle spese, di fatto non si sia provveduto, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio perché sul punto vi sia una esplicita e motivata pronuncia. Il ricorso relativo alla analoga domanda di rifusione delle spese avanzata dalla VO non può ritenersi proposta ai sensi dell'art.427 c.p.p., comma 2 in quanto l'imputata era stata assolta perché il fatto non costituisce reato per reciprocità delle ingiurie. Tutte le ricorrenti hanno proposto la domanda di rifusione delle spese anche ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2. In caso di assoluzione dell'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, e quindi di rigetto della domanda di risarcimento del danno dalla parte civile proposta, la norma prevede la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese, ma limitatamente a quelle sostenute per effetto della proposizione dell'azione civile. Per la TT e la NI il motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento di quello relativo alla domanda di rifusione delle spese ai sensi dell'art. 427 c.p.p., comma 2. Per la VO il ricorso è inammissibile proprio perché la ricorrente non ha individuato le spese sostenute in conseguenza della proposizione dell'azione civile.
Il ricorso relativo alle domande di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 542 e 427 c.p.p. è da dichiarare inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati.
La domanda ha natura civilistica con la conseguenza che incombe a colui che la propone l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza dei presupposti per il suo accoglimento e quindi, nel caso di specie la presenza del dolo o della colpa grave.
Nei ricorsi neppure si sostiene che ciò sarebbe stato dedotto e provato, tanto più che, per giurisprudenza di questa Corte, "la colpa grave, rilevante a tal fine, quando si tratti di reato perseguibile a querela, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità" (Cass. pen., sez. 5^, 16.6.2004, n. 31728). È irrilevante il richiamo al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.p., che regola il regime della sola condanna alla spese, dal momento che è proprio la domanda di risarcimento che non è stata accolta.
Pur non essendo del tutto esplicita, la motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno può ricavarsi dal fatto che il giudice, per escludere dolo o colpa grave, si è limitato a richiamare il diritto di proporre querela, ritenendo quindi non provata la domanda.
Anche gli altri motivi dedotti da tutte le ricorrenti sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Per proporre impugnazione è necessario aversi interesse, come dispone l'art. 568 c.p.p., comma 4. La AM è stata assolta con la formula per non avere commesso il fatto, ancorché ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, e quindi con formula ampia di merito, per cui è da escludere un proprio interesse alla assoluzione con una formula diversa. L'interpretazione di questa Corte è costante nell'escludere l'interesse ad ottenere un'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 1 e non ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 "atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ne' segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato" (Cass. Pen. S.U., 30.10.2003, n. 45276;
Cass. Pen. sez. 5^, 24.11.2005, n. 842; Cass. Pen. sez. 1^, 28.4 2005, n. 23661; Cass. Pen. sez. 6^, 13.12.2004 n. 4454 ed altre). Per lo stesso motivo, perché vi è stata comunque una assoluzione con formula ampia, manca l'interesse alla dichiarazione di nullità del provvedimento di rigetto della richiesta di acquisizione della memoria presentata il 26.5.2008, così come manca l'interesse in relazione al motivo relativo all'audizione del teste AR e degli altri testi che avrebbero presentato esposti, denunce e querele.
È manifestamente infondato anche il motivo dedotto dalla VO come primo e relativo alla asserita mancanza di portata offensiva dell'espressione "sciò, sciò, GA, espressione che deve ritenersi sicuramente offensiva;
dalla complessiva motivazione risulta con evidenza che il giudice ha tenuto conto di tutte le circostanze in cui la frase era stata pronunciata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla VO discende la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma che questa Corte ritiene equo limitare a quella di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per GO AN e AM MM limitatamente alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna delle querelanti alla rifusione delle spese sostenute dalle imputate e rinvia al giudice di pace di Sondrio per il relativo esame sul punto;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi delle predette. Dichiara inammissibile il ricorso di VO AR RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009