Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2012, n. 7919
CASS
Sentenza 22 febbraio 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È legittimo il diniego dell'attenuante previsto dall'art. 323 bis cod. pen. anche nel caso in cui sia stata riconosciuta quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto mentre la prima si riferisce al reato nella globalità, la seconda prende in considerazione il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da particolare tenuità. (Nella specie, con riferimento alla contestazione di peculato continuato per uso indebito del telefono di ufficio, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. è stato giustificato dalla particolare gravità del fatto, per l'elevato numero di telefonate effettuate in un ristretto arco temporale).

Commentario1

  • 1Art. 319 c.p.: la corruzione propria e la deviazione dell’agire pubblico
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2012, n. 7919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7919
Data del deposito : 22 febbraio 2012

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