Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
È legittimo il diniego dell'attenuante previsto dall'art. 323 bis cod. pen. anche nel caso in cui sia stata riconosciuta quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., in quanto mentre la prima si riferisce al reato nella globalità, la seconda prende in considerazione il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da particolare tenuità. (Nella specie, con riferimento alla contestazione di peculato continuato per uso indebito del telefono di ufficio, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. è stato giustificato dalla particolare gravità del fatto, per l'elevato numero di telefonate effettuate in un ristretto arco temporale).
Commentario • 1
- 1. Art. 319 c.p.: la corruzione propria e la deviazione dell’agire pubblicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2025
Indice: 1. Genesi, ratio e bene giuridico 2. Soggetti e struttura della condotta 3. Elemento soggettivo, consumazione e tentativo 4. Circostanze e misure premiali 5. Rapporti con altre fattispecie incriminatrici 1. Genesi, ratio e bene giuridico Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. occupa una posizione centrale. Come rileva Trinci, essa rappresenta il paradigma più grave della fenomenologia corruttiva, in quanto implica non soltanto la messa a disposizione della funzione, ma la sua consapevole deviazione rispetto ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2012, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/02/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 277
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vicenzo - Consigliere - N. 42745/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA ER, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26-2-10 della corte di Appello di Catania, sezione 1^ penale;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, dott. MONTAGNA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.-. NA ER ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 26-2-10, la Corte di Appello di Catania, in riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ha determinato in anni uno e mesi sei di reclusione la pena (condizionalmente sospesa) a lei inflitta per il reato di peculato continuato, per avere effettuato numerose telefonate utilizzando l'apparecchio in dotazione dell'Ufficio (quale Cancelliere C1 presso il Tribunale di Ragusa) per comunicazioni di natura privata (in Ragusa tra il 17-8- 2005 e il 29-9-2005). Con la medesima sentenza la NA è stata dichiarata interdetta dai pubblici uffici per la durata della pena. Nel ricorso si denuncia la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente la speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 c.p., n. 4, salvo poi escludere la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. In ogni caso si sottolinea che molte delle telefonate incriminate attenevano alla attività professionale di Cancelliere, sicché i fatti andavano ridimensionati e comunque ricondotti all'uso eccezionale e tollerabile dell'apparecchio telefonico dell'ufficio per esigenze impellenti di comunicazione privata. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Tutte le odierne censure sono, infatti, già state esaminate e respinte, con adeguata motivazione, dalla Corte di Appello, che ha sottolineato che la NA, da un lato, non aveva dimostrato resistenza di alcuna situazione eccezionale che la obbligasse ad un uso abnorme del telefono di ufficio e, dall'altro, aveva impegnato per conversazioni personali la linea dell'ufficio per elevato tempo e non certamente in modo sporadico ed episodico. In particolare, nell'escludere nella fattispecie in esame la attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., i Giudici di merito altro non hanno fatto che adeguarsi alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale in tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e quella di cui all'art. 323 bis cod. pen., in quanto la seconda si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la prima prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (v. per tutte: Sez. 6, Sentenza n. 2620 del 09/12/1996, Rv. 208675, Basile). Le connotazioni di particolare gravita del fatto per l'elevato numero di telefonate effettuate in un ristretto arco di tempo hanno non irragionevolmente indotto i Giudici di merito a ritenere insussistenti nel caso in questione le condizioni per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., pur in presenza di un danno patrimoniale di tale esiguità da imporre la applicazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si censura un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutatone discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove - come appunto nel caso di specie - corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all'art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012