Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2025, proposto da
RA OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Panatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caronia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Caronia n. 7268 del 16 giugno 2025, con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria al n. 5277 del 2 maggio 2025; b) del presupposto parere tecnico negativo.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Comune di Caronia n. 7268 del 16 giugno 2025, con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria al n. 5277 del 2 maggio 2025; b) il presupposto parere tecnico negativo.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l’interessata ha costruito un locale ad un piano, destinato a bar-ristoro e connesso alla fruizione del mare, su una piastra di metri 10 x 8 metri, con murature perimetrali in laterizio e aperture prive di infissi; b) il Comune ha espresso il proprio diniego ritenendo che non vi fosse la dimostrazione della strumentalità dell’intervento ai fini della diretta fruizione del mare, tenuto conto dell’assenza di conduzione della struttura da parte di un esercente commerciale e dell’altezza interna inferiore a tre metri; c) l’Amministrazione ha omesso di inviare il prescritto preavviso di rigetto; d) sussistono anche i vizi di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione in ragione dell’omessa indicazione delle specifiche norme urbanistiche violate e non avendo il Comune tenuto conto degli atti integrativi prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento; e) l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica, poiché nell’area, classificata “zona FE - aree agricole di riordino ambientale”, è ammessa la realizzazione di padiglioni e bar-ristori funzionali alla fruizione del mare entro la fascia dei 150 metri dalla battigia ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a, legge regionale n. 78/1976 e dell’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione; f) l’altezza massima consentita è metri 3,50 metri, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, sicché il rilievo comunale sull’altezza minima di 3 metri è inconferente; g) non è richiesto, ai fini della sanatoria, un titolo relativo alla conduzione commerciale della struttura, potendo esso intervenire successivamente.
Con successiva memoria la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) va richiamata la relazione integrativa presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento e anche e la circolare assessoriale n. 2/1992, onde evidenziare quali siano i parametri interpretativi di cui fare applicazione con riferimento alla nozione di “opere dirette alla fruizione del mare”, la quale non va intesa in modo restrittivo, ma in modo ampio, comprensivo cioè delle opere e dei manufatti che rendano più comodo, agevole, completo o confortevole l’utilizzo del mare per finalità quali la balneazione, la pesca e la nautica da diporto (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 566/199 e n. 583/2024).
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 78/1976 consente, entro la fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia, la realizzazione di "opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare".
L'interpretazione estensiva propugnata dalla ricorrente, che vorrebbe includervi qualsiasi attività di ristoro in prossimità della costa, contrasta con la consolidata giurisprudenza, la quale ha costantemente ribadito la natura eccezionale e di stretta interpretazione della deroga. Il fine della norma è, infatti, la tutela delle coste e del paesaggio e l'eccezione vale per le sole opere che, per loro intrinseca natura, non potrebbero essere collocate altrove e che sono funzionali al godimento del bene "mare" da parte della collettività (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 250/2010; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3262/2023).
In particolare è stato affermato che: a) l’impianto, “oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari; b) ciò che rileva “non sono le modalità con cui i manufatti vengono realizzati, né la loro consistenza, né la circostanza di essere vicini al mare, ma rileva soltanto la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare"; c) la deroga è ammessa solo per strutture che agevolano la fruizione del mare da parte della collettività, e non per soddisfare interessi di singoli o di gruppi, né tantomeno per finalità meramente commerciali e speculative.
Un locale bar-ristoro, realizzato con strutture stabili in muratura, costituisce un'attività imprenditoriale privata che introduce un significativo carico antropico e un impatto permanente sul delicato ambiente costiero, in contrasto con la ratio della norma di tutela Consiglio di Stato, n. 1381/2021).
La circostanza che nella zona FE sia consentita la realizzazione di bar-ristori è irrilevante, in quanto tale previsione urbanistica può valere solo qualora l’edificazione non avvenga nella fascia dei 150 metri dalla battigia, poiché disciplina urbanistico-edilizia del Comune, di rango sub-primario, non può contrastare con norme di legge (e nel caso di contrasto va disapplicata).
Il ricorso va quindi respinto, mentre resta assorbita ogni altra questione.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, poiché l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN LL |
IL SEGRETARIO