Versione
17 gennaio 1978
17 gennaio 1978
Art. 6.
E' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 130 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876 .
I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalita', sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonche' di quelle previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , il Ministero del tesoro si avvarra' dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
E' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula e dell'erogazione dei mutui, per la parte eccedente il 5 per cento, sui prestiti in valuta estera da contrarsi con la Banca europea per gli investimenti (BEI), per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 130 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , esclusi i territori meridionali di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 876 .
I prestiti di cui al precedente comma e le relative condizioni e modalita', sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Per l'attuazione delle precedenti disposizioni nonche' di quelle previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 , il Ministero del tesoro si avvarra' dell'Ufficio italiano dei cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita convenzione.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7773Provvedimento: […] Il 4/8/1992, mediante atto notaio Luigi Malaguti di Bologna, repertorio n. 8281, l'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.p.A. stipulava con la SS un contratto di finanziamento, in base al quale MI si impegnava ad erogare l'importo di 6 miliardi, attingendo da una linea di credito di lire 80 miliardi a sua volta concessa all'Istituto dalla Banca Europea per gli investimenti (B.E.I.), nella forma del prestito globale da utilizzare per la promozione di iniziative industriali di piccole e medie dimensioni. Il 25% dell'intera linea di credito e, dunque, anche il 25% dell'importo erogato dalla IM a SS (versato in Ecu e pari a lire 1,5 miliardi) era garantito dallo Stato per il rischio di cambio relativo a oscillazioni superiori al 5%, ai sensi dell'art. 6 della legge 9/12/1977 n. 956.Leggi di più...
- contratto consensuale·
- trasferimento della proprietà della somma oggetto del finanziamento·
- trasferimento dei rischi connessi alla proprietà del denaro·
- particolarità·
- contratto di finanziamento (mutuo di scopo)·
- necessità della consegna·
- sussistenza·
- mutuo·
- in genere (nozione, caratteri, distinzioni)