CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 873/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3296/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342317 50 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/5/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00342317 50 000 notificata in data 12/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 961,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per conto di TO ES 1.
Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da TO ES 1.
Non si costituiva TO ES 1.
Il ricorrente depositava ripetute memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 279753 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 25/09/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e di avviso di ricevimento della relativa raccomandata, sottoscritto dal destinatario.
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In proposito deve ritenersi che la consegna di un plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, compatibile, come nella specie, con l'atto che si dice notificato, implica presunzione – ai sensi dell'art. 1335 c.c. e conformemente al principio di c.d. vicinanza della prova – dell'avvenuta notifica dell'atto indicato dal notificante, con conseguente onere in capo al destinatario di provare che il contenuto del plico fosse diverso da quello indicato dal notificante (cfr. Cass. V, 22/6/2018, 16528; Cass. 17/6/2021, 17289).
Nel caso di specie l'appellata assume che il plico ricevuto dall'appellato contenesse l'atto menzionato in cartella. In mancanza di prova di un diverso contenuto dell'atto – che può essere fornita solo dal destinatario – deve ritenersi provata la notifica dell'intimazione in questione.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da TO ES 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da TO ES 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. TO ES 1 ha documentato la notifica di alcune delle fatture presupposte. Tuttavia, la fattura 2012099794 risulta notificata in data 11/12/2012 senza che risulti documentata la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione, talchè alla data di notifica dell'intimazione il termine di prescrizione era maturato.
La fattura n. 2017035967 risulta invece notificata in data 11/1/2018, sicchè alla data della notifica dell'intimazione il termine di prescrizione non era maturato.
Il ricorso, pertanto, va parzialmente accolto. In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012099794 dell'importo di € 158,00.
Accoglie quanto al resto il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3296/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00342317 50 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/5/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00342317 50 000 notificata in data 12/2/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 961,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per conto di TO ES 1.
Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da TO ES 1.
Non si costituiva TO ES 1.
Il ricorrente depositava ripetute memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 279753 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 25/09/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente TO assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e di avviso di ricevimento della relativa raccomandata, sottoscritto dal destinatario.
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In proposito deve ritenersi che la consegna di un plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, compatibile, come nella specie, con l'atto che si dice notificato, implica presunzione – ai sensi dell'art. 1335 c.c. e conformemente al principio di c.d. vicinanza della prova – dell'avvenuta notifica dell'atto indicato dal notificante, con conseguente onere in capo al destinatario di provare che il contenuto del plico fosse diverso da quello indicato dal notificante (cfr. Cass. V, 22/6/2018, 16528; Cass. 17/6/2021, 17289).
Nel caso di specie l'appellata assume che il plico ricevuto dall'appellato contenesse l'atto menzionato in cartella. In mancanza di prova di un diverso contenuto dell'atto – che può essere fornita solo dal destinatario – deve ritenersi provata la notifica dell'intimazione in questione.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da TO ES 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da TO ES 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. TO ES 1 ha documentato la notifica di alcune delle fatture presupposte. Tuttavia, la fattura 2012099794 risulta notificata in data 11/12/2012 senza che risulti documentata la successiva notifica di atti interruttivi della prescrizione, talchè alla data di notifica dell'intimazione il termine di prescrizione era maturato.
La fattura n. 2017035967 risulta invece notificata in data 11/1/2018, sicchè alla data della notifica dell'intimazione il termine di prescrizione non era maturato.
Il ricorso, pertanto, va parzialmente accolto. In ragione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012099794 dell'importo di € 158,00.
Accoglie quanto al resto il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.