Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 2
In caso di submediazione, la parte che in origine abbia dato incarico al mediatore ha - in applicazione analogica dell'art. 1595 cod. civ. - azione diretta nei confronti del submediatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il mediatore originariamente incaricato, che continua, perciò, ad essere tenuto anche alle obbligazioni di informazione, di comunicazione e di avviso, derivanti dall'art. 1759 cod. civ., se di tale norma sussistano le condizioni di applicabilità in relazione alle circostanze a lui note.
Posto che ne' il codice civile ne' la legge speciale 3 febbraio 1989, n. 39 prevedono l'incompatibilità di una pluralità di mediatori rispetto al medesimo affare, l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante revoca dell'incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell'ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da entrambi i mediatori, la parziarietà dal lato attivo dell'obbligazione relativa alla provvigione (avendo ciascun mediatore diritto al pagamento di una quota di essa in proporzione all'entità e all'importanza dell'opera prestata), fermo restando che ciascuno di essi, essendo singolarmente tenuto agli obblighi specifici di informazione, di comunicazione e di avviso nei confronti del soggetto intermediato, risponde per la totalità dei danni cagionati dalle colpevoli sue omissioni.
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Sommario: 1. I requisiti giuridici dell'agente immobiliare – 2. Il diritto alla provvigione del mediatore – 2.1. Il concetto di “affare concluso” – 2.2. Il nesso causale tra l'opera del mediatore e l'affare concluso – 3. Il concorso tra più mediatori intervenuti nella trattativa – 4. Responsabilità dell'agente immobiliare e conseguenze del suo inadempimento sul diritto alla provvigione Le operazioni di compravendita di beni immobili spesse volte sono agevolate dall'opera di intermediazione di un soggetto terzo, ovvero colui che in termini giuridici è definito come “mediatore”, mentre nel linguaggio comune più semplicemente come “agente immobiliare”, il quale è chiamato a mettere in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC IC SRL, in persona del legale rappresentante JU HT, corrente in Aprilia Marittima (UD), elettivamente domiciliata in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA POLETTI PANE, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati MARIO DIEGO, ALESSANDRO DEBONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- intimato -
avverso la sentenza n. 241/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 2^ Civile, emessa il 18/02/98 e depositata il 18/05/98 (R.G. 465/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Giuliana POLETTI PANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18.7.1992 ER EI conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Udine la s.r.l. NA HT chiedendone la condanna al pagamento della somma di 14.372 marchi tedeschi, oltre interessi legali e risarcimento dei danni morali, indicati in dieci milioni di lire.
L'attore esponeva che nell'estate del 1990 aveva conferito al legale rappresentante della società l'incarico di mediazione per la vendita di una barca di sua proprietà al prezzo desiderato di 170.000 marchi, detratta la provvigione nella misura del tre per cento;
che nel successivo mese di novembre aveva accordato al rappresentante della società, che gli aveva comunicato che vi era un acquirente disposto a corrispondere il prezzo minore di 165.000 marchi, il suo assenso a concludere la vendita per detto importo;
che nel successivo mese di luglio aveva appreso dall'acquirente che prezzo effettivo pagato al rappresentante della società, il quale gli aveva taciuto la circostanza, era stato, invece, quello di 185.000 marchi;
che, di conseguenza, detratta la pattuita provvigione del tre per cento, gli era dovuta la differenza che reclamava.
La società convenuta contrastava la domanda, assumendo che l'affare era stato trattato e concluso dalla società austriaca Boote HT Ges. m.b.h. di Linz, a nulla rilevando il fatto che l'attore avesse conferito l'incarico di vendere ad essa società s.r.l. NA HT;
in via subordinata chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata;
in via istruttoria, secondo istanza formulata in sede di conclusioni definitive, chiedeva di dimostrare con prova orale che la differenza di prezzo di 20.000 marchi costituiva il corrispettivo di lavori di riparazioni ed installazione di attrezzature aggiunte alla imbarcazione effettuate su incarico dell'acquirente.
L'adito tribunale, con sentenza pubblicata il 13.3.195, ritenuto che alla società convenuta era stato conferito incarico di mediazione con rappresentanza, la condannava al pagamento della maggiore somma indebitamente trattenuta di 20.000 marchi, ridotta del tre per cento a titolo di provvigione, ed escludeva la pretesa riguardante i danni morali.
Sulla impugnazione della società soccombente, la Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 18 maggio 1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava la società appellate a pagare la minore somma di lire 14.372 marchi nonché i tre quarti delle spese del grado, compensato l'altro quarto. Ai fini che ancora interessano, i giudici di appello, sulla scorta del documento prodotto e del complessivo suo significato, ritenevano che tra le parti era intervenuto un rapporto di mediazione per la vendita dell'imbarcazione e che la società non aveva comunicato al ER che l'affare era stato concluso al maggior prezzo di 185.000 marchi, siccome il mediatore avrebbe avuto l'obbligo di fare ai sensi dell'art. 1759 cod. civ.; rilevavano, altresì, che la articolata prova orale era in contrasto con i documenti prodotti, nei quali non era menzione di lavori da effettuare sul natante, e non appariva logicamente compatibile con l'asserita riduzione eventuale del prezzo a 165.000 marchi, riduzione che non era stata giustificata dalla necessità di spese di riparazione o di migliorie.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. NA HT, che affida la sua impugnazione a cinque mezzi di doglianza.
Non ha svolto difese l'intimato ER EI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di doglianza si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per mancato rilievo e mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva "ad causam" di essa società istante, in quanto il rapporto contrattuale sarebbe intervenuto con il signor HT in proprio e non nella qualità di suo legale rappresentante.
Con il secondo mezzo di doglianza la società ricorrente, denunciando sempre la carenza di legittimazione passiva "ad causam", assume la sussistenza del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, per non avere il giudice di merito considerato che, essendo stata l'imbarcazione venduta dalla diversa società Boote HT Ges. m.b.h. di Linz, che ne aveva incassato il prezzo trattenuto in detrazione dell'acquisto da parte del ER di altra barca, era stata detta diversa società a trattare l'affare in virtù di diverso e distinto incarico (mediazione o mandato a vendere), conferito dallo stesso ER e comportante la revoca del precedente incarico o, quanto meno, l'aggiunta al primo di altro soggetto incaricato di curare la vendita.
Con il terzo motivo di ricorso - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 99, 112, 115, 1169 214 e 215 c.p.c. e 2697, 1759, 1362 e 1363 cod. civ. - la società
ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe inammissibilmente fondato la sua decisione su una "causa petendi" imprecisata e del tutto diversa da quella prospettata dalla parte vittoriosa, in violazione delle regole sull'onere della prova, giacché implicitamente detto onere era stato posto a suo carico circa l'avvenuto effetto risolutivo dell'affidamento a suo favore della mediazione.
I tre motivi - che riflettono, sotto diversi profili, il medesimo tema dell'avvenuto conferimento dell'incarico di mediazione alla società e della conseguente responsabilità del mediatore ai sensi dell'art. 1759 cod. civ.. per cui possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati.
Circa l'avvenuto affidamento della mediazione alla società ricorrente e non al signor HT in proprio, il giudice di appello ha motivato, ribadendo le argomentazioni del tribunale, sulla scorta dell'univoco significato letterale della scrittura privata denominata "incarico di mediazione", assegnando al documento il contenuto di specifico rapporto in forza del quale il ER aveva effettivamente conferito alla società convenuta l'incarico mediatorio per la vendita della imbarcazione al prezzo di 170.000. Il giudice di secondo grado, inoltre, ha dato atto - secondo accertamento compiuto già dal tribunale - che, con il conferimento dell'incarico di mediazione, il ER trasferì anche alla s.r.l. NA HT la materiale disponibilità della imbarcazione ai fini della vendita, ritenendo, però, che il mediatore era stato incaricato di rappresentare lo stesso ER negli atti relativi alla esecuzione della vendita se questa si fosse conclusa con l'intervento della società (art. 1761 cod. civ.). L'avvenuto trasferimento della disponibilità del natante costituisce circostanza che la società non ha contestato con il gravame in appello, che non ha avuto ad oggetto neppure la ritenuta qualificazione del rapporto quale mediazione con rappresentanza da parte del mediatore.
La motivazione circa la intervenuta conclusione di un contratto di mediazione tra il ER e la società, ricorrente in questa sede, è logica ed adeguata, basata com'è sulla scrittura privata, la cui interpretazione - fondata non solo sul senso letterale delle parole, ma sorretta anche dalla valutazione del comportamento successivo dei contraenti - si sottrae anche alla censura di violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., le cui regole risultano rispettate.
Assume, tuttavia, la ricorrente società che il ER le avrebbe revocato l'incarico; ma di detta circostanza non ha dato la dimostrazione che era a suo carico, trattandosi di fatto estintivo dell'avversa pretesa (art. 2697, 2^ comma, cod. civ.), per cui non è fondato il terzo motivo di impugnazione nella parte in cui si deduce la violazione delle regole sull'onere della prova. Aggiunge, comunque, la società - facendo di ciò l'argomento di cui al secondo mezzo di doglianza - che la Corte di merito dall'avvenuta vendita dell'imbarcazione ad opera della diversa società avrebbe dovuto far derivare che a detta seconda società il relativo incarico era stato affidato dal ER, con la conseguenza che il secondo incarico aveva comportato la revoca del precedente ovvero la indicazione di altro soggetto da affiancare ad essa società ricorrente nell'attività di intermediazione.
Anche questa censura non può trovare accoglimento per nessuno degli aspetti in cui essa si articola.
Sulla tesi della presunta revoca dell'incarico di mediazione alla s.r.l. NA HT, quale implicita conseguenza dell'affidamento di analogo incarico alla società venditrice Boote HT Ges. M.b.h., osserva questa Corte che ne' il codice civile, nè la legge speciale sulla mediazione n. 39 del 3.2.1989 prevedono la incompatibilità di una pluralità di mediatori rispetto al medesimo affare da cui possa derivare che l'affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore concreti un comportamento tacito concludente di invalidazione dell'incarico originario nei confronti del primo.
La regola, piuttosto, è esattamente di segno diverso nel senso della ammissibilità di una pluralità di mediatori, secondo quanto prevede espressamente la norma dell'art. 1758 cod. civ., che consente alla parte di affiancare ad un mediatore altri soggetti con il medesimo incarico.
In tal caso, l'effetto che ne deriva, nella ipotesi in cui l'affare sia concluso in dipendenza dell'attività svolta da tutti i mediatori, è solo quello di rendere parziaria dal lato attivo la obbligazione relativa alla provvigione, avendo ciascuno mediatore diritto al pagamento di una quota di essa in proporzione alla entità ed alla importanza dell'opera prestata.
La norma dell'art. 1758 cod. civ. non influenza, tuttavia, in senso speculare quella del successivo art. 1759 stesso codice, in quanto, pur in caso di una pluralità di mediatori, ciascuno di essi - singolarmente tenuto agli obblighi specifici di informazione, di comunicazione e di avviso nei confronti del soggetto intermediato - risponde per la totalità dei danni cagionati dalle colpevoli sue omissioni.
Il giudice di merito ha basato la condanna della società ricorrente esattamente sulla accertata violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede imposti dalla norma dell'art. 1759 cod. civ., per cui nessuna esclusione (o attenuazione) di responsabilità sarebbe potuta derivare alla stessa ricorrente dal preteso "affiancamento" di altro mediatore.
Nè avrebbe potuto il giudice di merito - secondo quanto pure la società ricorrente prospetta, sul presupposto dell'avvenuto conferimento da parte sua dell'incarico di vendere la imbarcazione all'altra società - da ciò argomentare che per la s.r.l. NA HT erano venuti meno gli obblighi ex art. 1759 cod. civ., che si erano trasferiti all'altra società dal momento dell'incarico di vendita.
Il mediatore incaricato, che fa svolgere ad altri in autonomia l'attività che costituisce l'oggetto del suo incarico, pone in essere il rapporto derivato di "submediazione", che la giurisprudenza di questa Corte considera del tutto ammissibile quale espressione dell'autonomia negoziale in assenza di un divieto di legge (Cass. n. 9350/91), considerando, altresì, che in tal caso, in applicazione analogica della norma di cui all'art. 1595 cod. civ., alla parte che in origine abbia dato incarico al mediatore spetta la facoltà di agire per la tutela dei suoi diritti anche nei confronti del submediatore, senza alcun pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del mediatore originariamente incaricato, che continua, perciò, ad essere tenuto anche per le obbligazioni derivanti dalla norma dell'art. 1759 cod. civ., se di questa sussistano le condizioni di applicabilità in relazione alle circostanze a lui note. Con il quarto ed il quinto motivo di impugnazione - deducendo, rispettivamente, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mancato accoglimento di istanza istruttoria in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2722 e 2723 cod. civ. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. - la società ricorrente assume che il giudice di merito, per negare la prova orale diretta a dimostrare che parte della somma versata dall'acquirente dell'imbarcazione costituiva il corrispettivo di riparazioni ed aggiunte al natante, aveva adottato una motivazione erronea ed illogica col ritenere che la documentazione agli atti non conteneva menzione dei lavori di riparazione e che l'acconsentita eventuale riduzione del prezzo a 165.000 marchi lasciava chiaramente intendere che non era ammissibile un consenso anche per spese di riparazione e di migliorie.
Aggiunge, la stessa società ricorrente, che, oltre l'erronea ed illogica motivazione di diniego della prova orale, detto mezzo istruttorio non poteva essere dichiarato inammissibile sul presupposto della sua contrarietà al contenuto del documento, giacché, nella specie, il documento non costituiva la prova scritta del contratto concluso tra le parti in causa dal quale dovesse, perciò, derivare la disciplina del rapporto di mediazione;
ma riguardava, invece, un diverso ed ulteriore rapporto sostanziale tra parti diverse, che, rispetto alla mediazione, concretava il fatto storico dell'"affare" concluso, sicché in ordine alla prova del contenuto del negozio, che assumeva concluso per effetto del suo intervento, il mediatore, terzo rispetto a detto negozio tra le parti intermediate, non era costretto dalle limitazioni derivanti alle parti del contratto dalle norme di cui agli artt. 2722 e 2723 cod. civ., essendo, invece, ammesso a dimostrare con testimoni e presunzioni le modalità dell'affare diverse da quelle risultanti dal documento formato.
I due motivi - essi pure da esaminare congiuntamente in quanto espressione, sotto i due diversi profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, dell'unica censura riguardante la mancata ammissione di una prova decisiva - non sono fondati.
In proposito, rileva innanzitutto questa Corte che la prova orale richiesta è stata negata non perché le circostanze in essa dedotte costituissero patti aggiunti o contrari al documento "res inter alios", in contrasto con le norme di cui la società ricorrente lamenta la violazione;
ma con la sola diversa motivazione secondo cui la documentazione agli atti, relativa alla alienazione dell'imbarcazione, non conteneva alcun riferimento alle opere di riparazione ed alle altre innovazioni, che sarebbero state effettuate al natante e, che neppure risultavano autorizzate o altrimenti conosciute dal ER, per cui la somma indicata di 185.000 marchi non poteva che costituire l'importo del solo prezzo di acquisto. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2722 e 2723 cod. civ., giacché di esse non è stata fatta applicazione dal giudice di merito, la cui motivazione, circa l'esclusione della prova orale sul punto, è logica, convincente e non contraddittoria, in quanto basata sulla regola di esperienza - siccome chiaramente si evince dalla argomentazione di sintesi della Corte territoriale - che, se realmente la somma versata dall'acquirente dell'imbarcazione avesse compreso, con il prezzo, anche il corrispettivo delle opere aggiunte al natante, sarebbe stato interesse precipuo indicare e giustificare la circostanza da parte del mediatore e del submediatore, proprio al fine di prevenire nei loro confronti l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1759 cod. civ. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza altra pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, nel quale l'intimato non ha svolto difese.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2002