Sentenza 3 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8007 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
0 74867 0 8007/02 ес REPUBBLICA ITALIANA 6 E 8 N 9 1 5 O / I . 4 I Z / IN N A 6 A - 2 R T . B T U R S . CASSAZIONE . ORTE S I L B P Oggetto I G I L E K Ter moto R L . R T E B SEZIONE TRIBUTARIA D Cechnia Molise 84 A A I T D S A 1 N I E 3 E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R T 1 S E . N I E T A N S R.G.N. 3772/01 A E Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente - M Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI 22024 Cron. - Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 28/01/02 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74867 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TT SU;
"T3. - intimato avverso la sentenza n. 359/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 356 15/12/99; 9 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con sentenza n. 359/02/99 del 15 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte diret- te di Perugia- avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da IO Pao- letti per il 1985, quale calcolata previa ridetermina- zione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo contribuente;
legittimo l'imponibile dichiarato dal - che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che IO AO, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione 2 in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art. 3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- 3 gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui conv., con l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che - le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- E stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la N O I Z scadenza della sospensione, al netto dei versamenti so- 6 A A 8 I 5 R 9 1 R T . / S N A 4 I spesi;
/ - T G 6 E 2 U B R . . B I R che non sussistono i presupposti per pronunciare L . L A P R . A D T D . B L sulle spese. E E A T D A T N I I 1 E S R S 3
P.Q.M.
N 1 E E E S T . I N A Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. A M Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il Presidente Il elatore ed estensore Bruno Saccucci Salvatore Di Palma шия Госчис ва IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio