Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 2
Va attribuito il valore sostanziale di sentenza e non di ordinanza (pur se rivestito di tale forma) al provvedimento emesso da organo fornito di "potestas iudicandi" ,quando questi non si sia limitato ad impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio con funzione strumentale e propedeutica all'ulteriore trattazione della causa, lasciando impregiudicata la decisione finale, ma abbia esaminato e risolto in modo irrevocabile ed immodificabile (ossia senza possibilità di ritornare su tale risoluzione) una questione dibattuta tra le parti. Tale provvedimento, tenuto conto del suo contenuto decisorio, è idoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata se non contrastato dalle parti con i normali mezzi di impugnazione.
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare D.D.G. s.r.l. (di seguito anche solo DDG) convenne in giudizio la Nuova Edilizia s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 31812 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 04/11/2021), n.31812 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente – Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere – Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere – Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere – Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25984/2015 R.G. proposto da: Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Chiarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federica Sordini in Roma, Viale Africa n. 40; – …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite su giudicato implicito e rilievo d'ufficio del giudiceValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 15 settembre 2025
- 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA RA, PI PI, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato AR ROMITA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZA GI, ZA AN, ZA AN IA, ZA TO, ZA AR, ZA AT, ZA RA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO NAN, difesi dall'avvocato RAFFAELE LOMBARDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
LL UI, LL RC e per lui la moglie CO OS e i figli LL UI, AT E AU, LL AN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio NAN, difesi dagli avvocati MODESTO LAFASCIANO, COSTANTINO ATTANASIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 768/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Modesto LAFASCIANO, munito di delega depositata in udienza da parte dell'avvocato Raffaele LEONARDI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto 2/6/1977 NA. LE e PE ZA - figli di primo letto di IE RI la quale, deceduta il 2/2/1977, aveva lasciato a sè superstiti anche il coniuge di seconde nozze FR LO AS ed i figli avuti da costui GI, AR e NO - premesso che la germana ER ZA aveva fatto pubblicare un testamento olografò, redatto dalla de cuius il 10/4/1973, convenivano in giudizio tutti gli indicati chiamati per sentir dichiarare apocrifo il testamento stesso con conseguente divisione dell'asse relitto secondo le regole della successione legittima.
I convenuti si costituivano e resistevano alle domande degli attori. In particolare ZA ER deduceva l'autenticità del testamento.
Con sentenza parziale del 20/2/1979 l'adito tribunale di Bari, rilevato che la ZA ER non aveva proposto istanza di verificazione del testamento, negava allo stesso qualsiasi efficacia e dichiarava aperta la successione legittima della IE. Lo stesso tribunale, con ordinanza collegiale, disponeva consulenza tecnica per la verifica dell'autenticità del testamento e, con successiva ordinanza, revocava quella precedente prendendo atto che la sentenza non definitiva era passata in giudicato. Con distinto atto di citazione GI AR e NO AS, quali eredi del defunto genitore FR LO che con testamento pubblico aveva disposto di tutti i suoi beni in favore di TR PI. convenivano in giudizio quest'ultimo per l'attribuzione della quota riservata.
Riuniti i due giudizi il tribunale di Bari, con sentenza 2/2/1995, provvedeva alla formazione delle quote ed all'attribuzione dei beni ai condividenti che ne avevano fatto richiesta. Avverso la sentenza parziale e quella definitiva ZA ER proponeva appello al quale resistevano gli appellati. Si costituiva anche TR PI il quale aderiva alle istanze dell'appellante e proponeva appello incidentale. Si costituivano poi NA IA, AN, ME, RI e ER ZA quali eredi dell'appellato ZA LE deceduto nelle more. La corte di appello di Bari, con sentenza 14/7/1998, rigettava l'appello principale e quello incidentale osservando: che la sentenza parziale del 16/3/1979 era passata in giudicato;
che avverso detta pronuncia ZA ER e AS FR avevano proposto appello immediato dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c.; che la ZA aveva anche formulato riserva di gravame con atto depositato in cancelleria ma non notificato alla controparte;
che, comunque, era stato proposto appello immediato con conseguente decadenza della riserva a norma dell'art. 340 c.p.c.; che inoltre la riserva era stata ribadita, ben oltre il termine per impugnare, alla prima udienza innanzi al g.i. successiva alla sentenza non definitiva;
che, quindi, l'eccezione di giudicato interno era fondata;
che la questione era stata proposta anche da TR PI il quale aveva tentato di aggirare l'efficacia del giudicato interno sostenendo che egli non era parte in quel giudizio in quanto succeduto a AS FR;
che il PI, quale successore a titolo universale del dante causa, risentiva delle decadenze e delle preclusioni verificatesi in danno dello stesso;
che peraltro il PI non aveva interesse all'affermazione della validità del testamento della IE in quanto la sua posizione di erede testamentario del coniuge della medesima ne sarebbe risultata pregiudicata in conseguenza del ridimensionamento dell'entità della quota di costui sul patrimonio della moglie premorta;
che pertanto non era più discutibile la pronuncia parziale che aveva disposto la apertura della successione legittima della IE per cui erano superate le questioni in ordine sia alla validità del testamento olografo, sia alla irrilevanza della mancata tempestiva proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta da ZA ER e PI TR con ricorso affidato a sei motivi. Hanno resistito con controricorso AS GI, AS NO e, nella qualità di eredi di AS AR, CO SA - in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore IS GI - AS RI e AS LA. Con separato controricorso hanno resistito anche ZA NA e ZA PE nonché - quali credi di ZA LE - NA IA, AN, RI, ME e ER ZA. Motivi della decisione
Preliminare è l'esame delle eccezioni sollevate dai resistenti relative: a) alla inammissibilità del ricorso per irritualità della procura, rilasciata al difensore a margine dell'atto, in quanto priva della data e del requisito della specialità; b) alla improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica della sentenza parziale del tribunale di Bari n. 424/79. Le dette eccezioni sono infondate.
Al riguardo la Corte osserva rispettivamente:
a) È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il requisito della specialità della procura previsto dall'articolo 365 c.p.c. può essere ravvisato, indipendentemente dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto, per il solo fatto che - come nella specie - la procura sia apposta a margine del ricorso. venendo in tal caso a costituire un corpo unico ed inscindibile con il ricorso stesso, escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte (sentenze 19/4/2000 n. 5126; 6/4/2000 n. 4326; 8/9/1999 n. 9507). Peraltro la procura al difensore apposta a margine dell'atto con espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi in dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (articolo 1367 c.c.) di cui è espressione l'articolo 159 c.p.c. per gli atti processuali (sentenze 11/8/2000 n. 10732; 17/6/2000 n. 8252). Inoltre alla procura, quando priva di data, deve intendersi estesa quella del ricorso tanto più quando, come nel caso in esame, il collegamento tra procura e ricorso sia reso esplicito attraverso il reciproco richiamo nell'intestazione del ricorso (("procura allato") e nel testo della stessa procura ("presente giudizio") (sentenze 1/3/2001 n. 2921; 14/2/2001 n. 2145;
25/1/2001 n. 1058).
b) I ricorrenti non erano tenuti a depositare copia autentica della sentenza parziale del tribunale di Bari 424/79 avendo impugnato la decisione della corte di appello di Bari - con deposito di copia autentica di detta pronuncia - e lamentando l'errore commesso dal giudice di secondo grado nel ritenere passata in giudicato la detta sentenza parziale avente natura di ordinanza.
Con il primo motivo di ricorso ZA ER e PI TR denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 324, 131 e 279 c.p.c. deducendo che la sentenza non definitiva 20/2/ 1979 del tribunale di Bari, pur rivestendo la forma della sentenza, ha valore di ordinanza ed in quanto tale insuscettibile di passare in giudicato ma solo sottoposta al controllo del Collegio. Il tribunale, nel ritenere che fosse onere degli eredi convenuti chiedere il procedimento di verificazione, ha erroneamente pronunciato la sentenza non definitiva per la dichiarazione di inefficacia del testamento olografo di RI IE. Nel caso di mancata proposizione della istanza di verificazione la conseguente dichiarazione di inefficacia del documento si pone prima e al di fuori del procedimento incidentale di accertamento per cui non può assumere valenza di sentenza in quanto nulla è stato accertato e nulla è stato definito. Pertanto la dichiarazione di inefficacia è nella sostanza un provvedimento istruttorio il cui contenuto, inidoneo a pregiudicare l'esito della causa, è modificabile oltre che revocabile e non suscettibile di passare in giudicato. Con il secondo motivo di ricorso la ZA ed il PI denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 215 e 216 c.p.c. sostenendo che erroneamente la corte di appello ha ritenuto di applicare nella fattispecie il procedimento di verificazione di cui alle citate norme. Ad avviso dei ricorrenti la funzione della verificazione è solo quella di consentire alla parte che ha prodotto in giudizio una scrittura privata di farne riconoscere la valenza probatoria. Nella specie, invece, sono stati gli eredi di RI IE a produrre in giudizio il testamento contestandone l'autenticità. La corte di merito ha superato la detta questione sul presunto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva (avente valore di ordinanza) ed ha così omesso di motivare su questo punto decisivo della controversia. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 191 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver la corte di appello tenuto conto dell'accertata autenticità del testamento olografò della IE e per aver disatteso la richiesta di c.t.u. avanzata nel corso del giudizio di secondo grado considerando assorbita tale richiesta dalla pronuncia della sentenza non definitiva. In tal modo la corte di merito ha espunto dal processo l'unico rimedio probatorio idoneo a dimostrare l'infondatezza della domanda degli attori. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse ed interdipendenti riguardando tutte, in modo diretto o indiretto, la questione del passaggio in giudicato o meno degli accertamenti contenuti nella sentenza non definitiva del tribunale di Bari n. 429/79 con riferimento all'affermata inidoneità del testamento olografo in questione - disconosciuto dagli originari attori LE, NA e PE ZA - a regolamentare i rapporti successori della sottoscrittrice IE RI. Occorre premettere che, come risulta dalla consentita lettura della sentenza non definitiva in questione, il tribunale di Bari con la detta pronuncia ha dichiarato aperta la successione di RI IE secondo le norme della successione legittima ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di FR LO IS. Il giudice di primo grado ha ritenuto che il testamento olografo a firma di IE RI - disconosciuto dagli attori - fosse inidoneo a regolare i rapporti successori della IE per non aver la convenuta ZA ER proposto istanza di verificazione.
Ciò posto è evidente che il provvedimento in esame ha natura decisoria in quanto il tribunale non si è limitato a impartire disposizioni di carattere meramente ordinatorio - con funzione strumentale e propedeutica rimanendo impregiudicata la decisione finale - circa l'ulteriore trattazione della causa con riferimento all'ammissione delle prove richieste dalle parti o alla regolamentazione dello svolgimento del processo, bensì ha esaminato e risolto in modo irrevocabile ed immodificabile (ossia senza possibilità di ritornare su tale risoluzione) la questione dibattuta tra le parti in ordine alle norme da applicare per la disciplina dei rapporti successori della IE (quelle dettate per la successione testamentaria o quelle relative alla successione legittima).
Quindi al detto provvedimento - tenuto conto del suo contenuto decisorio in relazione alle statuizioni con le quali il tribunale ha pronunciato nel merito della controversia risolvendo contrasti tra le parti e decidendo su posizioni di diritto soggettivo - proveniente da organo fornito di potestas iudicandi, va attribuito valore sostanziale (in aggiunta alla già rivestita forma) di sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione ed idonea ad assumere efficacia di cosa giudicata.
Peraltro bisogna rilevare il comportamento contraddittorio dei ricorrenti i quali nei giudizi di merito non hanno mai sostenuto la tesi relativa alla natura sostanziale di ordinanza da attribuire alla sentenza non definitiva 20/2/1979 del tribunale di Bari perché non avente contenuto decisorio e, quindi, insuscettibile di passare in giudicato ma solo sottoposta al controllo del Collegio. Al contrario la ricorrente ZA avverso la detta sentenza non definitiva - dopo aver formulato riserva di gravame - ha proposto appello immediato dichiarato improcedibile ex articolo 348 c.p.c. ed infine ha riproposto gravame unitamente all'impugnativa della sentenza definitiva. A sua volta il PI ha aderito in toto alle istanze dell'appellante ZA ivi comprese quelle connesse all'impugnativa della sentenza non definitiva.
Dalla rilevata infondatezza del primo motivo di ricorso relativo all'asserito valore sostanziale di ordinanza da attribuire alla sentenza non definitiva del tribunale di Bari n. 429/79 - e dal confermato passaggio in giudicato di detta sentenza, deriva logicamente l'assorbimento o il superamento delle censure di cui al secondo ed al terzo motivo di ricorso. Con tali censure si sollevano questioni - non applicabilità nella fattispecie del procedimento di verificazione di cui agli articoli 214 e seguenti c.p.c. e necessità di nomina di c.t.u. al fine dell'accertamento dell'autenticità del testamento olografo della IE - che avrebbero dovuto formare oggetto del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva e non più proponibili dopo il passaggio in giudicato di detta sentenza con la quale, come rilevato, il tribunale di Bari ha ritenuto il testamento olografo a firma della IE inidoneo a regolare i rapporti successori ed ha quindi dichiarato aperta la successione ereditaria di RI IE secondo le norme della successione legittima.
Con il quarto motivo di ricorso la ZA ed il PI
denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 718, 720 e 727 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso dei ricorrenti la corte di appello ha attribuito i beni ereditari a coloro che ne avevano fatto richiesta, accogliendo la tesi prospettata dal c.t.u. della non comoda divisibilità, omettendo però di manifestare la fonte del proprio convincimento: in tal modo è stato disatteso il diritto di essi ZA e PI di ricevere in natura i beni dell'eredità posto che il patrimonio in questione (costituito da ben sette immobili facilmente divisibili) è sufficiente a soddisfare tutti gli credi con l'assegnazione a ciascuno di un bene in natura. Peraltro essi ricorrenti, come risulta dal verbale 28/1/1989, hanno chiesto l'attribuzione dei beni: sul punto la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. Il motivo è inammissibile in quanto non risulta dibattuta tra le parti nel giudizio di appello la problematica: concernente i criteri da seguire per la divisione dei beni ereditari e per la formazione delle quote da assegnare ai singoli condividenti. Della tesi difensiva posta a base della censura in esame non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento (dalla cui lettura non emerge un sia pur vago e generico riferimento a tale tesi non indicata tra quelle prospettate dagli appellanti ZA e PI nel motivi di gravame) e non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientrante tra le questioni sollevate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. Incombeva invece ai ricorrenti dedurre di aver prospettato la riferita questione nei motivi di appello onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Nella specie tale onere non è stato rispettato dal ricorrenti i quali al riguardo non hanno neanche denunciato l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'articolo 360 c.p.c. Le problematiche esposte dai ricorrenti con la detta censura non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
È infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto (sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882). Con il quinto motivo il solo PI TR denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 324 c.p.c. deducendo che la decisione del tribunale n. 424/79, anche a volerla ritenere sentenza, non può essere passata in giudicato nel confronti di esso ricorrente. Infatti, perché una sentenza abbia valenza di giudicato deve intervenire tra le stesse parti in un giudizio avente identico petitum e causa petendi. Esso PI è invece estraneo alle vicende processuali del giudizio 2468/77 perché è stato convenuto in giudizio dagli eredi di FR LO AS con autonomo atto di citazione in una fase successiva alla emanazione della sentenza parziale.
Il motivo è infondato atteso che correttamente la corte di appello, nel pieno rispetto dei principi ricavabili dalle norme dettate dagli articoli 2908, 2909 c.c., 110 e 111 c.p.c., ha esteso al PI l'efficacia del giudicato della sentenza non definitiva n. 429/79 pronunciata dal tribunale di Bari n. 429/79 nel giudizio nel quale era parte anche FR LO AS che non aveva tempestivamente e ritualmente impugnato la detta sentenza. Il ricorrente, quale erede universale del AS, è subentrato nella medesima situazione del de cuius ed ha risentito - come precisato nell'impugnata sentenza - "delle decadenze e delle preclusioni procedurali verificatesi in danno dello stesso". In proposito va precisato che il passaggio in giudicato della più volte citata sentenza non definitiva del tribunale di Bari si è verificato prima del decesso di FR LO AS nella cui posizione è poi subentrato ex lege - quale successore a titolo universale - il PI. È infine appena il caso di evidenziare che l'articolo 2909 c.c. estende l'efficacia soggettiva del giudicato a tutti gli aventi causa delle parti fra le quali risulta emessa la sentenza, comprendendo in essi i successori a titolo universale e a titolo particolare, a causa di morte o per atto tra vivi.
Con il sesto ed ultimo motivo PI TR denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c. sostenendo che la corte di appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione avendo affermato la carenza di interesse ad agire di esso ricorrente (sia quale erede del AS sia quale portatore di un interesse proprio) pur se tale eccezione non era stata sollevata da alcuna delle parti in causa. Anche a doverla considerare questione rilevabile di ufficio, vi era comunque l'obbligo della corte di merito di sottoporla al previo contraddittorio tra le parti.
Anche questo motivo è privo di pregio posto che, come è noto, l'assenza di interesse ad agire è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. In particolare - contrariamente a quanto sostenuto dal PI nel motivo di ricorso in esame - l'improponibilità della domanda giudiziale integra una questione rilevabile di ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti sicché il giudice è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo. Del tutto insussistenti sono pertanto l'asserita violazione dell'articolo 100 c.p.c. ed il dedotto vizio di ultrapetizione: la corte di appello ha ineccepibilmente rilevato il difetto di interesse del PI a far valere - "a tutela delle proprie concrete aspettative successorie" - la validità del testamento olografo di IE RI. Il giudice di secondo grado è pervenuto a tale conclusione sulla base degli elementi di fatto pacifici tra le parti e comunque acquisiti in contraddittorio tra le parti e non era tenuto a sottoporre la questione al preventivo esame di queste ultime. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Per la sussistenza di giusti motivi, in considerazione tra l'altro dell'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte ricetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002