Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale resta assorbito nella contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. per il concorrente reato di tentato omicidio in danno dello stesso pubblico ufficiale, in quanto il fatto di resistenza è compreso nell'essere, la condotta aggravata, commessa contro un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
13 7 13 /1 1 1
Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA in data 2 dicembre 2010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RUOLO di UDIENZA
N. 9 LA RT SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 1081/2010
Composta dagli ill. mi Sigg: REGISTRO GENERALE
31967/10 Presidente dott. Massimo Vecchio
dott. Francesco Maria Silvio Bonito Consigliere
Consigliere rel. dott. Maurizio Barbarisi dott.ssa Adriana Carta Consigliere dott.ssa Piera Maria Severina Caprioglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Поветь LL AN n. il 15 novembre 1971
avverso la sentenza 26 marzo 2010 — Corte di Appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Ga- briele Mazzotta, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chie- sto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 62 n. 10 c.p., postulandone la esclusione con relativa determinazione della pena;
udito il difensore avv. Giacomo Iaria, il quale anche in sostituzione dell'avv. Managò, per LL AN ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.
* * * * *
Svolgimento del processo
Con sentenza deliberata in data 26 marzo 2010, depositata in cancelleria il 19 1.-
maggio 2010, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza
H. emessa il 21 luglio 2009 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Reggio ROBER
Calabria rideterminava la pena inflitta a LL AN, imputato dei reati di tentata estorsione, tentato omicidio volontario e resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata FI
CE, in relazione alla borsa che le era stata sottratta, veniva fatta oggetto di un tentativo di estorsione da parte di uno sconosciuto che le richiedeva la somma di 300 euro, ridotte in un secondo tempo a 150 euro. Su consiglio dei militi operanti, presso cui la parte lesa aveva presentato denuncia, la donna accondiscendeva a dare un ap- puntamento all'estorsore con la protezione dei Carabinieri appostatisi in loco. Nel gior- no e nell'ora dell'appuntamento, all'arrivo di un uomo a bordo di uno scooter, i militi prontamente intervenivano, ma l'uomo, per sfuggire all'arresto, forzando il posto di blocco suBI formatosi, investiva con il motociclo il maresciallo CO che gli si era parato davanti riportando nell'occorso lesioni personali. 1.2.- Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudi- zio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni effettuate dal ma- resciallo CO che aveva riconosciuto nell'investitore l'odierno ricorrente, dalle di- chiarazioni degli altri testimoni escussi che non riscontravano l'alibi fornito dal LL. 2. ― Avverso tale decisione, tramite i propri difensori avv.ti Giacomo Iaria e Anto- nio Managò, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione (con due atti distinti) chiedendone l'annullamento per i seguenti profili.
2.1- Quanto al gravame dell'avv. Iaria:
a) carenza ed erronea motivazione e violazione dell'art. 192 comma terzo c.p.p. in punto di attendibilità della parte civile, con riferimento all'art. 606 comma primo lett.
c) ed e) c.p.p.; la Corte territoriale ha travisato il dato concernente le condizioni della parte lesa che già all'arrivo al Pronto Soccorso era risultato vigile e orientato sicché egli, essendo rimasto sempre cosciente e non in uno stato confusionale mai certificato, non
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010 – LL AN - RG: 31967/10, RU: 9; "ROBER RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale
è attendibile là ove incolpa il LL due giorni dopo il fatto, redigendo peraltro una relazione al computer su carta intestata pur essendo rimasto degente sino al 26 luglio
2009;
b) carenza ed erronea motivazione e violazione dell'art. 192, comma terzo c.p.p. in punto di visibilità dell'investitore; mal si concilia il fatto che gli altri colleghi del Loia- cono, così come la NI e l'amica RA, non siano stati in grado di vedere in faccia l'investitore, attesa peraltro la scarsa illuminazione di quel tratto di strada. Inol- tre, da quanto riportato nella stessa sentenza, si rileva che il maresciallo, per poter schi- vare l'investitore, si scansò di lato di qualche metro così dimostrando che non fosse ve- ro che egli avesse affrontato frontalmente il motociclista e di conseguenza che l'avesse potuto vedere in faccia;
c) carenza ed erronea motivazione e violazione dell'art. 192 comma terzo c.p.p. in punto di riconoscibilità del ricorrente;
la Corte non ha considerato che il mancato rico- noscimento in caserma del prevenuto avvalorava l'inattendibilità del teste CO, con riferimento all'art. 606 comma primo lett. c) ed e) c.p.p.;
d) carenza ed erronea motivazione in punto di riconoscimento di falso alibi, con ri- ferimento all'art. 606 comma primo lett. c) ed e) c.p.p.; non si è trattato nella circo- 3
stanza di alibi falso, bensì di alibi non riscontrato, sicché lo stesso non poteva essere posto a carico del prevenuto;
e) carenza ed erronea motivazione e violazione dell'art. 192 comma terzo c.p.p. in punto di mancato rinvenimento del ciclomotore;
la Corte di merito ha omesso di moti- vare sull'uso promiscuo del motociclo da parte di amici della moglie, il fatto che il Mo- relli sia stato fatto oggetto di un attentato che gli ha procurato lesioni che gli rendono impossibile manovrare un ciclomotore e il fatto che il motorino, pur essendo stato mes- so a disposizione della Procura questa non ha inteso effettuare alcun accertamento;
se fosse risultato che alcuni pezzi fossero stati sostituiti ciò avrebbe potuto costituire ele- mento a carico del ricorrente, mentre non averlo fatto ha costituito una violazione del dritto di difesa;
f) violazione di legge processuale, carenza ed erronea motivazione ed erronea appli- cazione dell'art. 603 c.p.p., con riferimento all'art. 606 comma primo lett. c) ed e)
c.p.p.; il ricorrente aveva avanzato in dibattimento tre richieste difensive (esame della signora Pandofino, acquisizione della consulenza BI, acquisizione della documenta-
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010- LL AN - RG: 31967/10, RU: 9; RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale zione proveniente dalla società costruttrice AL circa la velocità massima della moto il cui diniego non è stato sufficientemente motivato;
g) violazione degli artt. 56, 575 c.p., in relazione agli artt. 590 e 586 c.p. (con rife- rimento all'art. 606 comma primo lett. b) c.p.p.); il giudice non ha tenuto conto della idoneità dell'azione in relazione alle circostanze del fatto;
dalla ricostruzione della vi- cenda e in particolare del fatto che le lesioni personali della vittima sono posizionate nella parte laterale del corpo doveva allora dedursi che il rallentamento posto in essere in motorino dall'aggressore fu dovuto alla posizione frontale assunta dal maresciallo e, dunque, per il fatto che lo stesso costituisse un ostacolo alla marcia del mezzo, mentre la ripresa della marcia fu dovuta allo scansamento del milite. Questa diversa ricostru- zione autorizzava quindi la derubricazione in reato di lesioni, circostanza su cui il giu- dice non ha sufficientemente motivato;
h) violazione dell'art. 629 c.p.; la Corte non ha tenuto conto delle censure di gra- vame e, in particolare, il fatto che non vi sia stato alcun contatto telefonico tra il LL
e la FI, ritenendo immotivatamente che la prova dell'estorsione fosse da ricer- carsi nella fuga;
i) violazione dell'art. 61, n. 10 c.p., in relazione con l'art. 337 c.p.; la Corte disatten- 4
dendo la doglianza difensiva ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione del tenta- to omicidio ancorché commesso in concorso con il reato di resistenza a pubblico uffi- ciale:
1) violazione dell'art. 74 e ss c.p.p. in punto di condanna generica al risarcimento dei danni e di commisurazione della provvisionale. Le condizioni di salute della parte lesa non avevano richiesto alcun intervento chirurgico, né avevano impedito la ripresa delle sue funzioni. Sia le argomentazioni di accoglimento di una provvisionale che del risarcimento del danno non sono logiche;
m) violazione dell'articolo 121 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 495 comma terzo c.p.p.; in sede di conclusione delle parti è stata acquisita anche una nota della parte civile in ordine alla quale non si è formato il contraddittorio tra le parti.
4. Quanto al gravame dell'Avv. Managò:
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010 - LL AN -- RG: 31967/10, RU: 9; RBE RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale a) violazione dell'art. 192 n. 2 e 546 n. 1 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 56, 629,
575, 576 n. 1 e 337 c.p.; la sentenza contiene un travisamento della prova nel punto in cui ha ritenuto che le capacità intellettive del maresciallo CO si fossero riprese solo in data 23 giugno 2009, non essendo stato il milite, nel periodo intermedio, nelle condizioni di poter redigere la relazione, ancorché risultasse dalla documentazione cli- nica che lo stesso fosse in realtà sveglio e collaborante. Non solo, ma il fatto che il ma- resciallo Levi e il m.llo Maugeri si fossero recati al villaggio Arghillà in data 22 giugno
2009 al fine di svolgere indagini sulla identificazione del reo comprovava che il Loiaco- no, nonostante fosse stato sveglio e collaborante, non aveva riferito il nominativo ai colleghi, circostanze queste che minano di attendibilità la relazione della parte lesa.
L'alibi proposto dal ricorrente inoltre non era da ritenersi falso, bensì solamente non riscontrato. Parimenti illogica è la motivazione espressa in sentenza in relazione all'accertamento peritale sul motociclo messo a disposizione dal LL. La Corte non ha considerato che un accertamento avrebbe pur sempre asseverato la presenza di trac- ce di urto, da utilizzare a carico del prevenuto e, comunque, il mancato immediato re- perimento del mezzo non può essere ritenuto un elemento a carico dell'imputato. La
Corte non ha tenuto ancora presente il fatto che i due testimoni FI e RA avessero dichiarato che la zona era scarsamente illuminata tanto da non aver potuto vedere le fattezze dell'uomo così come non vi erano riusciti i militi. Inoltre nella vicen- 5 da il comportamento del LL è stato solo quello di opporre resistenza e non certo di uccidere il maresciallo giusto il varco che vi era di metri 2.90 sufficiente per poter pas- sare e non travolgere nessuno. La affermazione recata in sentenza che nell'occorso vi erano pochi centimetri di spazio è pertanto errata. Inoltre la posizione laterale assunta dal CO comporta ancor più l'impossibilità per il teste di aver visto in faccia l'aggressore. Veniva, altresì, censurata la motivazione espressa in sentenza in relazione alla sussistenza del reato di estorsione.
b) violazione dell'art. 62 bis e 133 bis c.p.; è censurabile la sentenza in punto di ne- gatoria delle attenuanti generiche, posto che la Corte di merito fa riferimento alla pre- senza di precedenti penali senza indicare quali. Infine la pena base superiore al minimo avrebbe richiesto una motivazione da parte del giudice che invece è risultata mancante.
Motivi della decisione Pubblica udienza: 2 dicembre 201
0 - LL AN RG: 31967/10, RU: 9; ROBER RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale
-3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di resistenza, con le determinazioni di cui in dispositivo. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
3.1 In relazione al gravame presentato dall'avv. Iaria, si osserva che il primo mo- tivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto. La Corte territoriale, con argomen- tazioni congrue e motivate, dà conto del fatto che la circostanza stessa del ricovero o- spedaliero del maresciallo aveva fatto sì che la relazione sull'accaduto subisse un giusti- ficato ritardo di natura redattiva senza che ciò potesse avere una qualche ricaduta in termini di credibilità del denunciato. Il fatto che il paziente fosse al suo arrivo in noso- comio 'vigile e orientato', a parte il diverso significato che queste parole assumono in amBI medico (ove rappresenta infatti solo uno dei livelli di capacità cognitiva della scala LCF, stadi definiti in base al comportamento del paziente, affetto da trauma cra- nio-encefalico, in risposta agli stimoli provenienti dall'ambiente) non informa in alcun modo né sulla sua effettiva lucidità ai fini che qui rilevano, né sulla sua capacità di ren- dersi materialmente disponibile, proprio perché 'paziente' e ricoverato, a far mente lo- cale sull'accaduto, in modo logico e costruttivo, ben potendo la sua attenzione e preoc- cupazione essere comprensibilmente rivolte al suo stato di salute.
6 3.2 - Il secondo motivo di gravame (doglianze attinenti ai canoni valutativi in pun- to di visibilità dell'investitore) è invece manifestamente privo di pregio e va ritenuto inammissibile. Le argomentazioni difensive sono meramente in fatto e tendono a ri- proporre una rivalutazione della vicenda già scrutinata in modo esauriente e non con- traddittoria dal giudice di merito. È stato per vero ampiamente chiarito dal giudice di merito che il CO aveva potuto riconoscere il LL non solo perché, l'unico fra i colleghi presenti, aveva avuto modo di vederlo in altra e precedente operazione di poli- zia giudiziaria, ma era anche l'unico, tra i presenti, ad essere stato così vicino all'ag- gressore da poterne scorgere le fattezze. Il rilievo che le due donne (FI e MO BI) non siano state in grado di riconoscere l'uomo non rileva tanto per la mancanza di illuminazione stradale, circostanza peraltro del tutto avversata dalle testimonianze in atti (che comprovano, al contrario, come evidenziato dal giudice di merito, la sufficien- te visibilità) ma per il fatto emerso anch'esso in giudizio, come rilevato dal giudice della cognizione, che le donne non guardarono in faccia l'uomo neppure quando era vicino a loro, terrorizzate com'erano dalla sua presenza.
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010 - LL AN - RG: 31967/10, RU: 9;
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3.3- Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione (censure atti- nenti ai canoni valutativi in tema di riconoscibilità del ricorrente). Le considerazioni difensive si risolvono anche in questo caso in mere congetture e come tali sono censu- rabili in punto di ammissibilità. A parte la circostanza che l'unica persona che aveva visto in faccia il LL (il m.llo CO) non era presente in caserma, al momento in cui il ricorrente vi si recò, per essere pacificamente ricoverato in ospedale, il rilievo del prefato avrebbe un qualche significato probatorio solo se da un lato anche gli altri militi avessero notato le fattezze del ricorrente in concomitanza della forzatura del posto di blocco (circostanza anch'essa pacificamente non avvenuta) e dall'altro che tali soggetti avessero avuto modo di vedere il LL in caserma (circostanza non accertata).
3.4 Il quarto motivo di ricorso (carenza ed erronea motivazione in punto di rico- noscimento di falso alibi) è altresì infondato e va respinto. La Corte di merito pone per vero in evidenza il fatto che l'alibi prospettato dal LL sia risultato falso come con- seguenza della falsità della testimonianza di TO IM che doveva riscontrarlo. La ritrattazione diversamente dalla dichiarazione che nell'immediato non riscontra
-
l'alibi rende falso, nella fattispecie di causa, l'alibi stesso.
3.5 Il quinto motivo di ricorso (carenza ed erronea motivazione e violazione
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dell'art. 192 comma terzo c.p.p. in punto di mancato rinvenimento del ciclomotore) 7
non è fondato e deve essere respinto. La Corte di merito ha ben posto in evidenza che l'uso promiscuo del ciclomotore da parte di soggetti anche diversi dall'imputato non è un dato comunque scriminante a fronte del preciso e non contrastato riconoscimento da parte del maresciallo CO. Quanto alle menomazioni lamentate dal LL che gli avrebbero impedito a suo dire l'uso del ciclomotore a seguito di un attentato, va evi- denziato essere stato chiarito in sentenza che il testimone chiamato a confermare tale circostanza ha ritrattato (dr. Barreca).
Argomentata è altresì la motivazione del giudice in relazione al mancato svolgimen- to di una perizia. Anche se fossero risultati sostituiti alcuni pezzi del motorino non vi sarebbe stata comunque certezza che la sostituzione fosse dipesa dal fatto per cui è pro- cesso, mentre per contro la mancata messa a disposizione degli inquirenti del mezzo in questione (rimasta del tutto ingiustificata da parte del ricorrente) è stata letta dal giu- dice, con motivazione congrua e non censurabile in questa sede, come circostanza ne- gativa, avendo costituito un rilevante ostacolo all'accertamento da parte degli inquiren- ti.
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010- LL AN RG: 31967/10, RU: 9; 168050 RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale
3.6 - Il sesto motivo di ricorso (violazione di legge processuale, carenza ed erronea motivazione ed erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p.) non è fondato e deve essere respinto. La motivazione del giudice di merito è esaustiva in punto di irrilevanza delle richieste difensive. La FI non aveva fornito indicazioni utili alla ricostruzione della vicenda, mentre la consulenza BI era ininfluente attese le risultanze documen- tali. Inoltre, quanto alla documentazione AL (casa costruttrice del motorino più volte citato) è emerso in giudizio, come rammentato dal giudice di merito in relazione alla deposizione del perito, che sarebbe stata già sufficiente una velocità del motociclo di 50 km/h per avere, nell'investimento, un effetto esiziale. L'accertamento della veloci- tà massima del mezzo è dunque ininfluente. M
3.7 Il settimo motivo di gravame (violazione degli artt. 56, 575 c.p., in relazione agli artt. 590 e 586 c.p.) è manifestamente privo di fondamento e deve essere ritenuto inammissibile. Le sollecitazioni difensive tendono per vero a una rilettura del dato pro- cessuale. La Corte ha messo in chiara evidenza il fatto che l'urto sia avvenuto ancorché il CO avesse effettuato uno spostamento di lato di qualche metro per evitare la moto che puntava nella sua direzione. Anche a voler ritenere che l'aggressore abbia in- teso rallentare quando il maresciallo occupava davanti a lui il massimo di spazio sulla carreggiata per aver assunto la posizione frontale, ne consegue che l'aver l'imputato 8 centrato l'investito, nonostante quest'ultimo avesse scartato da un lato, assumendo una posizione laterale, ha comprovato ancor più, secondo la implicita argomentazione del giudice, la sussistenza del dolo alternativo.
-3.8 L'ottavo motivo di ricorso (violazione dell'art. 629 c.p.) è manifestamente privo di fondamento e deve essere ritenuto inammissibile. La Corte ha posto in eviden- za il comportamento tenuto nella vicenda dal soggetto prima della sua fuga, nell'ora, nel luogo e nel giorno dell'appuntamento stabilito per la consegna del danaro e la suc- cessiva fuga. Il comportamento tenuto dal conducente dello scooter, diretto non solo a fuggire, ma anche a investire un carabiniere, è stato letto dal giudice di merito con ar- gomentazioni logiche e puntuali come una sorta di 'copertura' per il reato appena com- messo di tentata estorsione non avendo l'imputato avuto altra ragione di comportarsi in tale modo.
3.9 Il nono motivo di gravame (violazione dell'art. 61, n. 10 c.p., in relazione con l'art. 337 c.p.) è fondato e deve essere accolto, ancorché per motivi differenti da quelli indicati dal ricorrente. Merita per vero accoglimento la dedotta inosservanza di legge penale, con riferimento al ritenuto concorso della circostanza aggravante dell'art. 61 n.
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010-LL AN - RG: 31967/10, RU: 9; 85800 RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale
10, c.p., ritenuta in relazione al delitto di tentato omicidio, col delitto di resistenza commesso ai danni di pubblico ufficiale, giacché il fatto in cui si sostanzia l'aggravante
è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 c.p. Non è, pertanto, consentito por- re la medesima condotta due volte a carico dell'imputato, vale a dire la prima volta co- me integrativa della fattispecie prevista dall'art. 337 c.p., la seconda come circostanza aggravante del reato prevista dall'art. 582 c.p. (Cass., Sez. 6, 7 gennaio 2010, n. 11780,
Foti rv. 246477).
Deve pertanto ritenersi non che l'aggravante in parola sia assorbita nel reato di re- sistenza a pubblico ufficiale (come propugnato in ricorso), bensì al contrario che il rea- to di resistenza debba ritenersi compreso nell'aggravante contestata, visto il tenore let- terale dell'art. 61 n. 10 c.p., da ritenersi integrato allorquando il fatto sia stato commes- so contro un pubblico ufficiale, come avvenuto nella fattispecie, nell'atto o a causa del-
l'adempimento delle funzioni o del servizio. Peraltro è appena il caso di rilevare come la contestazione del reato di resistenza si esaurisca nella condotta commessa ai danni del solo m.llo CO durante il suo investimento ancorché erroneamente il capo di im- putazione faccia generico rinvio a più pubblici ufficiali, sicché non residuano segmenti di comportamento in pregiudizio di altri soggetti.
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-3.10 - Il decimo motivo di gravame (violazione dell'art. 74 e ss c.p.p. in tema di conclusioni della parte civile e della valutazione della provvisionale) è manifestamente privo di fondamento e deve essere ritenuto inammissibile. Il risarcimento del danno è ancorato alla verifica dei pacifici pregiudizi arrecati alla parte lesa, a prescindere dal fatto che egli abbia suBI un intervento chirurgico ovvero abbia conservato la sua luci- dità ovvero abbia potuto riprendere la propria attività lavorativa. Le argomentazioni sul punto della Corte territoriale sono esaurienti e congrue così come in relazione alla li- quidazione della provvisionale. Le censure sono peraltro generiche non rilevando in via specifica quali siano le doglianze disattese.
3.11 L'undicesimo motivo di gravame (violazione dell'articolo 121 c.p.p.) è mani- festamente infondato e deve essere ritenuto inammissibile. La censura è per vero gene- rica e irrilevante, posto che non vi è dimostrazione che in merito alla nota della parte civile non si sia effettivamente formato il contraddittorio tra le parti, atteso peraltro che non è dato sapere cosa tale nota contenesse, in particolare se, ai sensi dell'art. 495 ли comma terzo c.p.p. potesse considerarsi prova o memoria di udienza. Certo è che di tale nota la Corte territoriale, che non l'ha menzionata, non ne ha fatto comunque alcun uso.
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4. — Quanto al gravame avanzato dall'avv. Managò, si osserva quanto segue.
4.1 - Il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto. Vengono qui richiamate le sovra estese argomentazioni di cui al paragrafo 3.1. La circostanza che in sede di indagine presso il Villaggio Arghillà i militi fossero ancora nella fase identifica- tiva del reo, non inficia ancora una volta di inattendibilità il contenuto della relazione del 23 giugno 2009 del maresciallo CO, potendosi trattare tutt'al più – anche a
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voler ammettere la sussistenza di una lucidità (non provata) nel verbalizzante tale da poter relazionare immediatamente sull'accaduto (che è sempre cosa ben diversa, come si è argomentato, dall'essere solo sveglio e collaborante, nei limiti squisitamente 'clini- ci') di un incolpevole ritardo che non inficia di nullità l'atto né tanto meno ne mina l'attendibilità: una ritardata relazione, da parte di un soggetto che ha suBI un grave incidente stradale, non rende di per sé inveritiero il contenuto dell'atto medesimo in carenza di altri più specifici elementi mai affacciati dal ricorrente (come motivi di astio o di rancore personali o altro).
Trattasi inoltre di una mera congettura, sprovvista di qualsivoglia prova dimostra- tiva, il fatto che, se il LL fosse stato effettivamente il colpevole da lui individuato, il maresciallo ne avrebbe dato ai colleghi subitanea notizia, così come parimenti è una 10
mera illazione il ritenere che i colleghi del CO siano pervenuti al LL solo at- traverso il riconoscimento del motorino sicché il tardivo riconoscimento doveva fun-
zionare da (falsa) conferma di una ipotesi di indagine nata diversamente.
Di nessun pregio è altresì il rilievo che la prova dell'innocenza del LL andrebbe ricercata nel fatto che egli si sia successivamente presentato in caserma con l'TO quando ancora non era stato identificato il responsabile, posto che, come rilevato im- plicitamente dalla Corte, nessun timore poteva il prevenuto avere in questo senso, po- sto che i colleghi del Loaicono, al momento della forzatura de posto di blocco, si trova- vano troppo lontani per poterlo riconoscere, mentre la parte lesa stessa era ancora in ospedale.
In relazione alle censure concernenti l'alibi si richiamano le argomentazioni sovra
ام espresse al paragrado 3.4.
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In merito al mancato espletamento di una perizia sulla moto si richiama invece quanto espresso al punto 3.5. Qui si vuole aggiungere che nulla avrebbe comunque im- Pubblica udienza: 2 dicembre 201
0- LL AN - RG: 31967/10, RU: 9; RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale pedito all'imputato di poter introdurre tale prova con una consulenza di parte, evenien- za rimasta per contro negletta. Va inoltre qui considerato che bene ha disgiunto il giu- dice di merito la circostanza del mancato reperimento della moto da quello del valore di una eventuale perizia. Il mancato pronto reperimento (rimasto senza alcuna giustifi- cazione da parte dell'imputato) avrebbe pur sempre conservato un suo significato indi- ziario perché a prescindere dalla rilevabilità di urti o di parti sostituite, il ricorrente po- teva pur sempre aver agito per poter eliminare ogni eventuale traccia biologica della parte lesa eventualmente ancora presenti sul mezzo a seguito dell'investimento.
Inammissibili sono inoltre le censure riguardanti il grado di illuminazione della zo- na. Come ha osservato il giudice di merito e sovra ribadito, è risultato dagli accerta- menti di polizia giudiziaria che la illuminazione stradale fosse al contrario sufficiente.
La circostanza che le due donne e i colleghi del CO non ebbero a vedere le fattez- ze dell'estorsore era dipesa, lo si ripete, per le prime dalla paura provata nella circo- stanza e per i secondi dalla loro posizione rispetto al fatto. Il CO, al contrario, ebbe modo di vedere molto da vicino il suo investitore proprio perché si è scontrato con lui. Si richiamano sul punto le altre considerazioni espresse al punto 3.2.
Privo di pregio è altresì la censura che attiene alla qualificazione del fatto. In rela-
11 zione alla sussistenza, per contro, dell'animus necandi si richiamano qui quanto già argomentato sub 3.7.
Priva di censura è anche il rilievo che la posizione laterale assunta dalla parte lesa ha impedito il riconoscimento dell'investitore. Trattasi per vero con evidenza di una rivalutazione in fatto inammissibile in sede di legittimità. Si richiamano peraltro le ar- gomentazioni spese al punto 3.7.
In punto di sussistenza del reato di estorsione si richiamano le argomentazioni dianzi espresse sub 3.8.
4.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato. È del tut- to irrilevante che non siano stati indicati quali fossero i precedenti penali del LL, posto che la connotazione di recidivo reiterato, specifico nel quinquennio 'tipizza' la
سل personalità dell'imputato anche in relazione ai reati per cui è giudizio. Non è da ultimo mancante la motivazione in punto di quantificazione della pena (in particolare sul di- scostamento dai minimi edittali), tenuto conto anche della motivazione di primo grado sul punto.
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010 - LL AN - RG: 31967/10, RU: 9;
12BER RT SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale
5.-Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo, nei sensi indicati, con rigetto del ricorso nel resto
per questi motivi
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di resistenza, essendo il reato assorBI in quello concorrente di omicidio tentato aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 10 c.p. Elimina l'aumento di pena inflitto (di mesi due di reclusione) ai sensi dell'art. 81 c.p. per il suddetto delitto di resistenza;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.
Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Maurizio Barbarisi (dr. Massimo Vecchio) recchio
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
12
14 GEN. 2011
L CANCELLIERE
Refaria Faiella
Pubblica udienza: 2 dicembre 2010 - LL AN RG: 31967/10, RU: 9;
LBERTO