Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1058
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Sentenza 25 gennaio 2001

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L'eccezione attinente alla sottoscrizione cambiaria, perché non conforme all'art. 8 della legge cambiaria, costituisce una tipica eccezione di forma per difetto di uno dei requisiti essenziali di contenuto - forma elencati nell'art. 1 della stessa legge; come tale, essa, a norma dell'art. 1993 cod. civ., è opponibile al possessore del titolo, essendo irrilevante, dato il carattere reale dell'eccezione, lo stato soggettivo di buona fede del possessore.

L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o trasmissione del titolo, esperibile soltanto tra le parti di ciascuno dei detti rapporti.

Ai sensi dell'art. 8 della legge cambiaria, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, ed il cognome, ovvero, in caso di imprenditore individuale, la ditta dell'obbligato; tale disposizione, dettando una prescrizione di rigore formale operante per ogni sottoscrizione cambiaria della persona fisica che si obblighi in proprio ovvero, quale rappresentante, nel nome altrui, è applicabile anche al rappresentante di un ente collettivo, sicché non è sufficiente l'identificazione della società attraverso la sua ragione sociale o denominazione, se non accompagnata dalla sottoscrizione autografa e riconoscibile, nei termini prescritti dalla citata norma, dell'autore dell'atto gestorio.

Posto che il disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo - e, in ragione di tale modalità, speciale -, dà fondamento alla presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso; resta pertanto irrilevante la formulazione in ipotesi generica omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più quando, come nella specie, il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il reciproco richiamo nella intestazione del ricorso ("alla procura a margine") e nel testo della stessa procura ("al presente giudizio").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1058
    Data del deposito : 25 gennaio 2001

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