Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 1
Nel caso in cui una parte muoia dopo il giudizio di primo grado e l'appello venga notificato presso il procuratore domiciliatario, il quale si costituisce nel giudizio di appello in forza della procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza dichiarare il decesso del proprio assistito, la posizione processuale della parte resta stabilizzata, rispetto alla controparte e al giudice, quale persona ancora esistente, e non trova applicazione il disposto dell'art. 328 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AP AN in qualità di erede di AP SA AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEVICO 6, presso lo studio dell'avvocato STUDIO FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO SCOPPA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 982/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 06/08/98 - R.G.N. 1053/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 10 giugno 1996 al Pretore di Catanzaro il signor IO NI RI PA, premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento, chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno a corrispondergli, fino al 31 dicembre 1987, tale indennità nella misura fissata dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Invocava, a sostegno della sua pretesa, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, la legge 26 luglio 1984, n. 392, l'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n.656.
Il Ministero convenuto, costituitosi, contestava la domanda, deducendo, per quanto interessa in questa sede, anche la intervenuta prescrizione decennale.
Con sentenza in data 12 marzo 1997 il Pretore accoglieva la domanda.
L'appello del Ministero dell'Interno veniva respinto dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 15 giugno/27 ottobre 1998. I giudici di secondo grado osservavano che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel caso di specie il diritto esercitato poteva essere fatto valere, ad avviso del Tribunale, soltanto dal momento dell'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1996 n. 656, vale a dire dal 16 ottobre 1986 (come disposto dall'art. 22 della legge medesima). Essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 26 luglio 1996, risultava impedita l'estinzione del diritto per prescrizione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno.
RA PA, nella qualità di erede di IO NI RI PA, resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente.
Questi assume, in primo luogo, che la sentenza impugnata è stata notificata il 14 dicembre 1998, donde la tardività del ricorso, notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. L'eccezione è infondata.
Tra i documenti prodotti dal resistente figura una copia della sentenza del Tribunale qui impugnata;
tale copia risulta notificata all'INPS il 14 dicembre 1998, ma non al Ministero dell'Interno. Il resistente assume, ancora, che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto e notificato nei confronti di IO NI PA e non nei confronti dei suoi eredi, essendo lo stesso PA deceduto prima della notificazione del ricorso per cassazione;
del decesso il Ministero dovrebbe esser considerato a conoscenza, atteso che il de cuius era titolare di indennità di accompagnamento, beneficio erogato dalla Prefettura di Catanzaro, organo periferico del Ministero ricorrente.
Anche questo rilievo è infondato.
Dal certificato prodotto dal resistente, a sostegno della sua legittimazione in questa fase, risulta che IO NI RI PA è deceduto il 5 maggio 1997, dopo il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del 12 marzo 1997. Il ricorso in appello, depositato il 14 maggio 1997, è stato notificato il 15 ottobre 1997 presso il procuratore domiciliatario del signor PA, avv. Vincenzo Vaiti.
Il nominato procuratore si è regolarmente costituito in appello per IO NI RI PA, in forza della procura a margine del ricorso introduttivo di primo grado, ed ha regolarmente partecipato al giudizio di appello, senza nulla dichiarare del decesso del suo assistito.
Ne consegue che anche in questo caso, come in quello nel quale la morte o la perdita di capacità della parte costituita, intervenuta nel corso di un grado di merito del processo, non venga dichiarata dal procuratore ne' notificata alla controparte, la posizione giuridica della parte resta stabilizzata, rispetto alla controparte e al giudice, quale persona ancora esistente, con correlativa ultrattività del mandato alla lite, anche nelle successive fasi di quiescenza o di riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, in applicazione dell'art. 300 c.p.c. (Cass., 21 febbraio 1984 n. 1228; 24 novembre 1995 n. 791; 27 febbraio 1996 n. 1540); la condotta del difensore, infatti, ha impedito l'applicazione del disposto dell'art. 328 c.p.c. Legittimamente, pertanto, il ricorso per cassazione è stato proposto e notificato nei confronti dell'originario ricorrente, presso il procuratore che lo ha rappresentato tanto nel giudizio di primo grado che in appello.
Con l'unico motivo del ricorso principale i l'Avvocatura dello Stato critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione del credito, facendo decorrere tale prescrizione dal giorno di entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla natura "indubbiamente precettiva e niente affatto programmatica" dell'art. 1 della legge n. 18/80, e rileva che la legge n. 656 del 1986 si è
limitata a rideterminare il quantum, mentre il diritto alla equiparazione dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra è già riconosciuto dalla legge n. 18 del 1980. Per cui la prescrizione non sarebbe compiuta per alcune delle prestazioni richieste, ma non per altre.
Il ricorso non è fondato.
Dalla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata risulta che il signor PA, titolare dell'indennità di accompagnamento, aveva chiesto, invocando l'art. 1 della legge n. 18 del 1980, la legge n. 392 del 1984 e l'art. 3 della legge n. 656 del 1986, che l'indennità di accompagnamento gli fosse corrisposta nella misura fissata dalla legge n. 656/86, fino al 31 dicembre 1987. In sostanza il ricorrente chiedeva la differenza fra quanto percepito e quanto spettante in virtù della nuova misura dell'indennità spettante agli invalidi di guerra (ed estensibile all'indennità di accompagnamento in forza dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980), fissata nell'art. 3, secondo comma, della legge n. 656 del 1986.
Atteso che la nuova misura del beneficio spettante agli invalidi di guerra è stata determinata con la legge 6 ottobre 1986 n. 656, entrata in vigore il 16 ottobre 1986, correttamente il Tribunale ha rilevato che la invocata prescrizione decennale non può decorrere da epoca precedente il 26.10.1986; sicché la notifica del ricorso effettuata il 26.7.1996 ha impedito ogni prescrizione. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico del soccombente Ministero ed attribuite al difensore del resistente, che ne ha chiesto la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.00 per spese oltre Euro 700 (settecento/00) per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Sandro Scoppa.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002